CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 ottobre 2021
Cassazione n. 11651/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11271/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimato - avverso il decreto n. cron. 1592/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositatoil 22.10.2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.03.2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio amministrativo Ric. 2022n.11271 sez. S2 - CC . 30.03 .2023 presupposto, protrattosi per dieci anni , avente ad oggetto l’impugnazione della scheda valutativa relativa al servizio prestato dal ricorrente, quale capitano dell’[OSCURATO:PERSONA] in servizio permanente effettivo,nel periodo dal 11.12.2008 al 14.10.2009, ove egli aveva riportato la qualifica finale di “superiore alla media”, anziché di “eccellente”. 2. Il giudice monocratico accoglieva la domanda e, tenuto conto dell’esitodella causa presupposta, negativo per il r icorrente, accordava al Ciccarella un indennizzo dicomplessivi euro 2.800,00, oltre interessi, spese ed accessori. 3. Avverso il decreto monitorio il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva opposizione ex art. 5 ter l. n. 89/2001, deducendo l’insussistenza di un pregiudizio risarcibile ex art. 2, comma 2 quinquies lett. a) l. n. 89/2001, per aver il Ciccarella promosso il giudizio amministrativo presupposto nella consapevolezza della infondatezza della propria domanda. 4. Nella contumacia dell’opposto, la Corte d’Appello di Roma, con decreto n. cron. 1592/2021, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto monitorio, rilevando che il Ciccarella aveva in effetti consapevolezzache la propria domanda non sarebbe stata accolta, essendosi oramai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i giudizi sul personale militare, costituendoespressione di discrezionalità tecnica, sono sottratti al sindacato del giudice amministrativo. 5. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a duemotivi. 6. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, seppur ritualmente intimato, non ha svolto difese. Ric. 2022n.11271 sez. S2 - CC . 30.03 .2023 7. il ricorrente ha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Nullità del Decreto impugnato e del Procedimento relativo per violazione del dovere di verifica d’ufficio, seria e certa, dell’avvenuta regolare instaurazione del contraddittorio, legata al termine perentorio di notificazione prolungato dalla sospensione ex L.742/1969, nel quadro delle previsioni di cui agli artt. 156/I e 161, analoghe, a quella dell’art. 183/I confrontato con l’art. 742 bis C.P.C., stante l’impossibilità di rinnovazione di detta notificazione ex artt. 162, 101/I u.p. e 739/III stesso codice di rito (art. 360/I n. 4 C.P.C.)». [OSCURATO:PERSONA] la nullità del giudizio di opposizione introdotto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze: osserva che l’opponente ha notificato il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza del 27.09.2021 , solamente in data 30.07.2021,quindi tardivamente rispetto al termine concesso di 30 giorni prima dell’udienza, escludendo dal computo il periodo di sospensione feriale dal 01.08.2021 al 31.08.2021; osserva, ancora, che la relata di notifica telematica del ricorso e del decreto sarebbe nulla, in quanto non conterrebbe la descrizione dei files notificati, né indicherebbe l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo relativi al procedimento per cui la notifica era stata effettuata. Il ricorrente, il quale non si è costituito nel giudizio di opposizione, sostiene che la Corte d’Appello avrebbe errato a ritenere il contraddittorio regolarmente instaurato, laddove avrebbe dovuto dichiarare improcedibile il ricorso in ragione del Ric. 2022n.11271 sez. S2 - CC . 30.03 .2023 mancato rispetto del termineperentorio per provvedere alla vocatio in iusfissato nel decreto. 2. Il secondo motivo, condizionato al primo, è così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. nell’ambito degli artt. 2 – 3 – 5 ter L. N. 89/2001 e successive modificazioni, sotto il profilo dei principi regolatori del giusto processo con riguardo: all’obbligo di cui all’art. 113/I C.P.C. di decidere secondo diritto, all’imparzialità del Giudice specie al cospetto di una contumacia non dichiarata, alla censurabilità ex-art. 115/I C.P.C. delle argomentazioni difensive attoree al cospetto di risultanze istruttorie, ad esse contrarie, alla certezza e completezza ex - art. 116/I della valutazione delle prove disponibili ed alla responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali al cospetto ex-art.88 C.P.C. dei doveri loro e dei loro difensori (art. 360/I N. 3 C.P.C.)». [OSCURATO:PERSONA] osserva che il TAR, pur rigettando la domanda avanzata nella causa presupposta , non lo aveva condannato per lite temeraria, anzi aveva compensato le spese di lite, cosicché non vi sarebbero stati i presupposti per escludere l’equa riparazione ex art. 2, comma 2 quinquies l. n. 89/2001, norma che presupporrebbe l’accertamento della mala fede della parte e la condanna per responsabilità aggravata. Denuncia, ancora, il ricorrente, la violazione dei doveri di lealtà processuale da parte dell’opponente, il quale avrebbe dovuto dare atto della tardività della notifica dell’opposizione. 3.Il primo motivo è fondato nei limiti che seguono. 3.1.La Corte d’Appello di Roma, sul ricorso del MEF ex art. 5 ter l. n. 89/2001, aveva fissato udienza di comparizione delle parti al 27.09.2021, onerando l’opponente di notificare il ricorso e il Ric. 2022n.11271 sez. S2 - CC . 30.03 .2023 pedissequo decreto entro il termine di trenta giorni prima dell’udienza.La notifica in questione risulta effettuata a mezzo PEC in data 30.07.2021, come dedotto e documentato dal ricorrente (cfr. doc. n. 5 allegato al ricorso). 3.2. Ora, ai giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo ex lege n. 89/2001 si applica la sospensione feriale dei termini (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1094 del 19/01/2005, Rv. 581571). 3.3. Per i termini da calcolarsi a ritroso, come il presente, vale il principio secondo cui essi nel periodo di sosp ensione feriale incontrano una parentesi, oltre la quale il relativo conteggio deve proseguire fino ad esaurimento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12044 del 17/05/2010, Rv. 613325). 3.4. Applicando il summenzionato principio al caso in esame, si ha che il termine di 30 giorni a ritroso dal 27.09.2021, non computando il periodo dal 31.08.2021 al 01.08.2021, è scaduto il 28.07.2021: la notifica dell’opposizione e del decreto di fissazione di udienza, eseguita con PEC del 30.07.2021, risulta pertanto tardiva. Ne consegue che, non operando la sanatoria per raggiungimento dello scopo, essendo rimasto l’opposto contumace, la Corte d’Appello non avrebbe potuto ritenere il contraddittorio regolarmente instaurato. 3.5. Non coglie invece nel segno la censura del Ciccarella,nella parte in cui si sostiene che il giudice di merito, stante la perentorietà del termine, avrebbe dovuto definire il giudizio con una statuizione in rito di improcedibilità dell’opposizione. 3.6. Invero, “Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l'opposizione di cui all'art. 5 ter della l. Ric. 2022n.11271 sez. S2 - CC . 30.03 .2023 n. 89 del 2001 dà luogo ad un procedimento camerale, sicché il termine assegnato per la notificazione del ricorso non ha carattere perentorio e, laddove quest'ultima risulti omessa o inesistente, il giudice, in difetto di spontanea costituzione del resistente all'udienza fissata nel decreto (che ha valore sanante in applicazione analogica degli artt. 164 e 291 c.p.c.), deve fissareun nuovo termine per la notifica”. (cfr. Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 18113 del 15/09/2015, Rv. 636474). Sempre in tema di procedimento camerale, seppur in una fattispecie processuale estranea al procedimento per equa riparazione, questa Corte ha affermato che “In tema di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al difensore, la mancata tempestiva notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti -disposta ex art. 29 della legge n. 794 del 1942, cui fa rinvio l'art. 170, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 - non dà luogo, in difetto di espressa comminatoria, all'inammissibilità dell'opposizione, posto che il rapporto cittadino- giudice si instaura con il tempestivo deposito del ricorso, con cui si realizza l'"editio actionis", laddove la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di opposizione, diretta ad instaurare il contraddittorio. Ne consegue che, in caso di mancato rispetto del termine assegnato per il compimento della notifica, sorge - in difetto di spontanea costituzione del resistente -il dovere del giudice di disporre, al fine di assicurare l'effettiva instaurazione del contraddittorio, l'ordine di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., con l'assegnazione di un nuovo termine che assume, per espressa Ric. 2022n.11271 sez. S2 - CC . 30.03 .2023 previsione legislativa, carattere perentorio” (Sez. 2, Sentenza n. 2442 del 02/02/2011, Rv. 616503). 3.7. Dunque, la Corte d’Appello di Roma, verificata la tardività della notifica del ricorso introduttivo, ed in mancanza di spontanea costituzione del resistente, non avrebbe potuto decidere la causa nel merito, ma avrebbe dovuto concedere all’opponente nuovo termine per assicurare l’effettiva e regolare instaurazione del contraddittorio. 4. L ’accoglimento, nei limiti suesposti, del primo motivo, comporta l’assorbimento delle ulteriori censure formulate con la prima doglianza, nonché del secondo motivo di ricorso. 5. Il decreto impugnato pertanto deve essere cassato e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Roma, che la deciderà in diversa composizione, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso nei limiti suesposti, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnatoe rinvia la causa, anche per le spe