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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 43987/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, disponendo la condisca della sostanza in sequestro, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 22 febbraio 2019 con la quale il Tribunale di Grosseto aveva condannato il cittadino senegalese [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in Grosseto sino al 2 maggio 2015, t acquistato, trasportato e illecitamente detenuto 103,40 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt.148, 156, 157 e 158 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale rigettato l'eccezione difensiva di nullità formulata con l'atto di appello con riferimento alla notificazione del decreto di citazione al giudizio di primo grado effettuata mediante consegna di copia al difensore presso il quale il prevenuto aveva eletto domicilio nella fase delle indagini preliminari e non anche, come sarebbe stato dovuto, mediante notifica diretta a mani dello stesso imputato, che in quel periodo era detenuto in carcere e non aveva saputo alcunché dello svolgimento del processo nei suoi confronti.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Costituisce espressione di un oramai consolidato orientamento di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio.

Ne consegue che le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto nello stesso processo (nonché, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa") presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. (in questo senso Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, 02).

In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il sistema del codice di rito prevede, in grandi linee, due differenti moduli di notificazione degli atti per l'imputato, a seconda che la notifica avvenga "in mani proprie del destinatario" (artt. 148, 156, 157, 158 cod. proc. pen.) o presso un luogo indicato dallo stesso imputato (artt. 157, comma 1, 159, 161,, commi 2 e 4, 165, 166, 169, comma 1, 613, 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Tuttavia, con specifico riferimento al caso di elezione o dichiarazione di domicilio, l'art. 161 cod. proc. pen. stabilisce espressamente che tale modulo sia operante a condizione che l'imputato non sia "detenuto né internato", "con ciò lasciando intendere, a contrario, che le notifiche all'imputato detenuto vanno eseguite secondo il procedimento notificatorio previsto e disciplinato espressamente ex art. 156 cod. proc. pen. per l'imputato detenuto.

Affermazione riscontrata, per un verso, dalla circostanza "che l'art. 156, comma 3, cod. proc. pen. dispone che, ove l'imputato sia detenuto in un luogo diverso dagli istituti penitenziari, le notifiche vanno ivi eseguite "a norma dell'art. 157 cod. proc. pen." (e, quindi, in primis, "mediante consegna di copia alla persona" e, solo ove non sia possibile, ad es. perché l'imputato è, legittimamente, assente, è prevista la consegna "a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci"), richiamo che va inteso nel senso che l'art. 157 cod. proc. pen. si applica solo nella parte in cui disciplina le modalità esecutive della notifica compatibili con lo status detentionis; e, per altro verso, dal fatto che l'art. 164 cod. proc. pen., nello stabilire che la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata anteriormente alla detenzione, non ha effetto nel caso in cui l'imputato sia detenuto, significa appunto che le notificazioni devono essere eseguite con la procedura di cui all'art. 156 cod. proc. pen.

Da tanto consegue - si è aggiunto - che dal combinato disposto degli artt. 156 e 164 cod. proc. pen. è possibile desumere una norma in base alla quale l'efficacia dell'elezione (o la dichiarazione) di domicilio, effettuata prima o durante la detenzione, deve ritenersi sospesa per la durata della detenzione; e che ove la notifica sia erroneamente eseguita presso il domicilio eletto o dichiarato è del tutto improprio ipotizzare una inesistenza della notifica, ma sia più corretto parlare di notifica viziata ovvero eseguita sulla base di un modello diverso da quello prescritto, il che comporta una nullità a regime intermedio rilevabile nel termine di cui all'art. 180 cod. proc. pen.

Tale regula iuris è stata correttamente applicata dalla Corte di appello di Firenze che, nel disattendere l'eccezione difensiva di nullità, ha sostenuto la regolarità della notificazione all'imputato del decreto del 18 luglio 2016 di citazione diretta al giudizio di primo grado in quanto eseguita il 20 luglio 2016 ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. mediante invio di copia all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia presso il cui studio il 5 maggio 2015 il prevenuto aveva eletto domicilio durante le indagini preliminari.Dalla documentazione in atti - acquisita in epoca successiva all'emissione della sentenza impugnata che, perciò, non era a disposizione della Corte di appello di Firenze all'epoca dello svolgimento del giudizio di secondo grado - si evince che il Mbacke era stato detenuto dal 2 maggio 2015, in esecuzione di una pena detentiva inflitta con sentenza definitiva in altro processo, ed è stato scarcerato il 9 gennaio 2020: dunque, il giudizio di primo grado, iniziato il 14 dicembre 2017 e conclusosi con la pronuncia della sentenza il 22 febbraio 2019, si è svolto dinanzi al Tribunale di Grosseto in assenza dell'imputato ma senza che risultasse il suo stato detentivo ad altro titolo.

Situazione nella quale, come nella anzidetta sentenza le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, il giudice non era tenuto ad effettuare verifiche sull'eventuale stato detentivo per altra causa ed in cui è stata, perciò, regolare la notificazione del decreto di citazione effettuata mediante consegna di copia al difensore di fiducia domiciliatario, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 3.

Segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, disponendo la condisca della sostanza in sequestro, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 22 febbraio 2019 con la quale il Tribunale di Grosseto aveva condannato il cittadino senegalese [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in Grosseto sino al 2 maggio 2015, t acquistato, trasportato e illecitamente detenuto 103,40 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt.148, 156, 157 e 158 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale rigettato l'eccezione difensiva di nullità formulata con l'atto di appello con riferimento alla notificazione del decreto di citazione al giudizio di primo grado effettuata mediante consegna di copia al difensore presso il quale il prevenuto aveva eletto domicilio nella fase delle indagini preliminari e non anche, come sarebbe stato dovuto, mediante notifica diretta a mani dello stesso imputato, che in quel periodo era detenuto in carcere e non aveva saputo alcunché dello svolgimento del processo nei suoi confronti. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Costituisce espressione di un oramai consolidato orientamento di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. Ne consegue che le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto nello stesso processo (nonché, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa") presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. (in questo senso Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, 02). In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il sistema del codice di rito prevede, in grandi linee, due differenti moduli di notificazione degli atti per l'imputato, a seconda che la notifica avvenga "in mani proprie del destinatario" (artt. 148, 156, 157, 158 cod. proc. pen.) o presso un luogo indicato dallo stesso imputato (artt. 157, comma 1, 159, 161,, commi 2 e 4, 165, 166, 169, comma 1, 613, 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.). Tuttavia, con specifico riferimento al caso di elezione o dichiarazione di domicilio, l'art. 161 cod. proc. pen. stabilisce espressamente che tale modulo sia operante a condizione che l'imputato non sia "detenuto né internato", "con ciò lasciando intendere, a contrario, che le notifiche all'imputato detenuto vanno eseguite secondo il procedimento notificatorio previsto e disciplinato espressamente ex art. 156 cod. proc. pen. per l'imputato detenuto. Affermazione riscontrata, per un verso, dalla circostanza "che l'art. 156, comma 3, cod. proc. pen. dispone che, ove l'imputato sia detenuto in un luogo diverso dagli istituti penitenziari, le notifiche vanno ivi eseguite "a norma dell'art. 157 cod. proc. pen." (e, quindi, in primis, "mediante consegna di copia alla persona" e, solo ove non sia possibile, ad es. perché l'imputato è, legittimamente, assente, è prevista la consegna "a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci"), richiamo che va inteso nel senso che l'art. 157 cod. proc. pen. si applica solo nella parte in cui disciplina le modalità esecutive della notifica compatibili con lo status detentionis; e, per altro verso, dal fatto che l'art. 164 cod. proc. pen., nello stabilire che la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata anteriormente alla detenzione, non ha effetto nel caso in cui l'imputato sia detenuto, significa appunto che le notificazioni devono essere eseguite con la procedura di cui all'art. 156 cod. proc. pen. Da tanto consegue - si è aggiunto - che dal combinato disposto degli artt. 156 e 164 cod. proc. pen. è possibile desumere una norma in base alla quale l'efficacia dell'elezione (o la dichiarazione) di domicilio, effettuata prima o durante la detenzione, deve ritenersi sospesa per la durata della detenzione; e che ove la notifica sia erroneamente eseguita presso il domicilio eletto o dichiarato è del tutto improprio ipotizzare una inesistenza della notifica, ma sia più corretto parlare di notifica viziata ovvero eseguita sulla base di un modello diverso da quello prescritto, il che comporta una nullità a regime intermedio rilevabile nel termine di cui all'art. 180 cod. proc. pen. Tale regula iuris è stata correttamente applicata dalla Corte di appello di Firenze che, nel disattendere l'eccezione difensiva di nullità, ha sostenuto la regolarità della notificazione all'imputato del decreto del 18 luglio 2016 di citazione diretta al giudizio di primo grado in quanto eseguita il 20 luglio 2016 ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. mediante invio di copia all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia presso il cui studio il 5 maggio 2015 il prevenuto aveva eletto domicilio durante le indagini preliminari.Dalla documentazione in atti - acquisita in epoca successiva all'emissione della sentenza impugnata che, perciò, non era a disposizione della Corte di appello di Firenze all'epoca dello svolgimento del giudizio di secondo grado - si evince che il Mbacke era stato detenuto dal 2 maggio 2015, in esecuzione di una pena detentiva inflitta con sentenza definitiva in altro processo, ed è stato scarcerato il 9 gennaio 2020: dunque, il giudizio di primo grado, iniziato il 14 dicembre 2017 e conclusosi con la pronuncia della sentenza il 22 febbraio 2019, si è svolto dinanzi al Tribunale di Grosseto in assenza dell'imputato ma senza che risultasse il suo stato detentivo ad altro titolo. Situazione nella quale, come nella anzidetta sentenza le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, il giudice non era tenuto ad effettuare verifiche sull'eventuale stato detentivo per altra causa ed in cui è stata, perciò, regolare la notificazione del decreto di citazione effettuata mediante consegna di copia al difensore di fiducia domiciliatario, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 3. Segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
Decreto Cassazione n. 43987/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris