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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 23385/2026

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04/07/1992;avverso la sentenza del 18/03/2026 della Corte di appello di Lecce;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’impugnata sentenza, emessa dalla Corte di appello di Lecce in data 18/03/2026, suconcorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in (parziale) riforma della sentenzadel Tribunale di Lecce del 27/09/2022, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la penaveniva ridotta per il [OSCURATO:PERSONA] ad anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa e peril [OSCURATO:PERSONA] ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa.

La pena detentiva venivaquindi sostituita con quella domiciliare per la durata della pena per entrambi gli imputati.

Lasentenza trovava invece conferma nel resto e gli appellanti venivano condannati al pagamentodelle spese processuali sostenute dalle parti civili.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso congiunto per cassazione il difensore di fiduciadi entrambi gli imputati, articolando due motivi con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) e c), cod. proc. pen., erronea qualificazione giuridica del fatto ed inosservanza o erroneaapplicazione in relazione al disposto di cui all’art. 129 cod. proc. pen.3.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per indeducibilità della descrittacensura.3.1.

Invero, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla penaconcordata è solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozio processualeliberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può soloaccogliere o rigettare la richiesta (Sez.

U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715;cfr. in tal senso anche Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01;Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01).3.2.

In particolare, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di penaconcordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle causepreviste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o diinutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione,una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitataai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018,Bresciani e altro, Rv. 272853 – 01).3.3.

Inoltre, l'accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. implica la rinuncia a dedurrenel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questionerilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 2, n. 47698del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 – 01, che ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre orilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti,avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilitàpenale; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01; di recente,Sez. 2, n. 16611 del 29/04/2026, Montella, non mass.; Sez. 7, n. 16776 del 13/04/2026, P.,non mass.).3.4.

Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, ladeclaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioècon procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte,cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dallaprima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione cameralepartecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazionedel provvedimento impugnato.4.

All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali ed al versamento, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delleammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi, appare conforme a giustizia stabilire inmisura di euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
04/07/1992;avverso la sentenza del 18/03/2026 della Corte di appello di Lecce;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’impugnata sentenza, emessa dalla Corte di appello di Lecce in data 18/03/2026, suconcorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in (parziale) riforma della sentenzadel Tribunale di Lecce del 27/09/2022, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la penaveniva ridotta per il [OSCURATO:PERSONA] ad anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa e peril [OSCURATO:PERSONA] ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa. La pena detentiva venivaquindi sostituita con quella domiciliare per la durata della pena per entrambi gli imputati. Lasentenza trovava invece conferma nel resto e gli appellanti venivano condannati al pagamentodelle spese processuali sostenute dalle parti civili.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso congiunto per cassazione il difensore di fiduciadi entrambi gli imputati, articolando due motivi con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) e c), cod. proc. pen., erronea qualificazione giuridica del fatto ed inosservanza o erroneaapplicazione in relazione al disposto di cui all’art. 129 cod. proc. pen.3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per indeducibilità della descrittacensura.3.1. Invero, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla penaconcordata è solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozio processualeliberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può soloaccogliere o rigettare la richiesta (Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715;cfr. in tal senso anche Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01;Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01).3.2. In particolare, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di penaconcordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle causepreviste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o diinutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione,una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitataai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018,Bresciani e altro, Rv. 272853 – 01).3.3. Inoltre, l'accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. implica la rinuncia a dedurrenel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questionerilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 2, n. 47698del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 – 01, che ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre orilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti,avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilitàpenale; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01; di recente,Sez. 2, n. 16611 del 29/04/2026, Montella, non mass.; Sez. 7, n. 16776 del 13/04/2026, P.,non mass.).3.4. Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, ladeclaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioècon procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte,cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dallaprima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione cameralepartecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazionedel provvedimento impugnato.4. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali ed al versamento, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delleammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi, appare conforme a giustizia stabilire inmisura di euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente