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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05157/2026

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to la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 29/5/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Napoli ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su un'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con le seguenti sentenze irrevocabili: 1) sentenza di condanna della Corte d’appello di Napoli del 2.12.2019, irrevocabile il 23.6.2021, per il reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso denominata clan Moccia, commesso dal 2004 al dicembre 2010; 2) sentenza di condanna della Corte d’appello di Napoli del 28.3.2024, irrevocabile il 25.11.2024, per il reato di ricettazione aggravato ex art. 7 L. n. 203 del 1991, commesso tra il 2011 e il 2015.

L'ordinanza ha premesso che il percorso criminoso dell'istante, ricostruito in base agli atti, è caratterizzato dalla commissione di reati sintomatici della sua propensione criminale a favorire il clan Moccia, sia partecipandovi stabilmente dal 2004 al 2010, sia commettendo il reato di ricettazione aggravato dalla finalità agevolatrice del medesimo clan, commesso dopo che si era interrotta la sua adesione al sodalizio.

La Corte d’appello ha osservato, tuttavia, che i fatti di cui alle due sentenze sono stati commessi in epoche vicine ma diverse, perché seguono l'evoluzione criminale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, terminato il proprio contributo stabile all'associazione di stampo camorristico, ha continuato a delinquere diversamente in autonomia, non più intraneo al sodalizio e invece dedito a delitti contro il patrimonio, di tipologia eterogenea rispetto al reato associativo.

In sostanza, secondo i giudici dell’esecuzione la biografia criminale di [OSCURATO:PERSONA] risulta caratterizzata, da un certo momento in poi, da logiche criminali distinte rispetto a quelle precedenti, frutto di nuove mire strategiche e di nuove modalità esecutive.

In questa prospettiva, non rileva che il reato di ricettazione sia aggravato dall'art. 7 L. n. 203 del 1991 e che la condotta sia in qualche modo collegata al clan Moccia.

In realtà, nel merito non si può ravvisare un unico progetto criminoso, perché il percorso criminale del condannato lo ha visto porsi ad un certo punto contro le regole sociali con condotte frutto di nuovi atti volitivi, occasionati da circostanze non prevedibili sin dall'inizio.

Di conseguenza, la Corte d’appello ha rigettato l’istanza. 2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 81 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione.

La Corte d’appello – sostiene il ricorrente – ha fatto malgoverno delle norme che disciplinano la continuazione e ha emesso un'ordinanza viziata in quanto basata su elementi fattuali non corrispondenti a ciò che emerge dalla documentazione allegata al ricorso.

In particolare, nell'ordinanza si legge che il diniego è dipeso dal fatto che le tipologie di reato sono differenti e che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rescisso il suo legame con il clan Moccia nel 2010, per delinquere in autonomia e per dedicarsi, in particolare, a delitti contro il patrimonio.

L'affermazione è erronea, in quanto il delitto di ricettazione per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato è consistito nell'avere ricevuto 1.000 euro al mese a titolo di stipendio, provenienti dalla cassa comune del clan Moccia al quale apparteneva.

La circostanza risulta espressamente dalla sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli il 15.4.2022, nella quale si afferma che l'imputato ha continuato a percepire regolarmente la cosiddetta “mesata” dal clan camorristico di pregressa appartenenza, corrispostagli durante il suo periodo di carcerazione.

Nella stessa sentenza si afferma anche che fino al 2015 [OSCURATO:PERSONA] faceva parte dell'elenco dei soggetti a cui era dovuto il mantenimento mensile, che costituisce una delle modalità operative dei sodalizi camorristici, funzionale a garantire la persistenza di legami strategici con personaggi disponibili a favorire il clan.

Da ciò appare evidente la connessione oggettiva e soggettiva con i fatti di cui alla sentenza sub 1), nella quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato associativo dal 2004 al dicembre 2010.

Peraltro, il ricorso evidenzia che già è stata riconosciuta all’istante la continuazione tra il reato associativo e altri reati aggravati ex art. 7 L. n. 203 del 1991 e che tale dato, tuttavia, non è stato valutato dalla Corte d’appello.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 24.10.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, rilevando che il giudice dell’esecuzione non ha indagato sulla eventuale “programmazione”, al momento dell’ingresso nel clan Moccia, della corresponsione della c.d. mesata agli intranei detenuti da parte del gruppo criminale di appartenenza e, con motivazione apodittica, ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] potesse aver previsto e voluto il reato di cui all’art. 648 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 7 l. n. 203 del 1991. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

1. Va rilevato, innanzitutto, che lo sviluppo della motivazione dell’ordinanza impugnata contraddice la sua stessa premessa, nella quale si riconosce che il percorso criminale di [OSCURATO:PERSONA] è stato caratterizzato dalla commissione di reati sintomatici della sua propensione a favorire il clan Moccia, includendovi anche la ricettazione continuata, appunto aggravata dalla finalità agevolatrice dello stesso clan.

Senonché, la Corte d’appello afferma apoditticamente nel prosieguo che “appare evidente” una discontinuità nella “strategia criminale” di [OSCURATO:PERSONA], a ragione del fatto che egli ha poi cominciato a delinquere in autonomia, dedicandosi a reati contro il patrimonio in attuazione di nuove scelte illecite rispetto a quelle precedenti.

L’affermazione, tuttavia, non tiene conto che il ricorrente è stato condannato per il reato di partecipazione all’associazione di stampo mafioso denominata clan Moccia fino “al dicembre 2010” e che la successiva ricettazione ascrittagli riguarda il conseguimento, a partire dall’immediatamente susseguente anno 2011, di una somma di denaro mensile corrispostagli dallo stesso clan Moccia a titolo di sostentamento durante la detenzione per motivi legati appunto alla sua partecipazione all’associazione.

Di conseguenza, nessun salto cronologico e tipologico è ravvisabile tra i reati per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con le due sentenze irrevocabili poste all’esame del giudice dell’esecuzione.

2. Entro questo contesto di fondo, l’ordinanza impugnata non spiega compiutamente le ragioni della conclusione cui approda, secondo cui il reato di ricettazione, connotato nei termini sopra esposti, sarebbe il “frutto di nuove mire strategiche” e di “logiche criminali distinte” rispetto alle precedenti scelte criminali del condannato, come tale occasionato da circostanze non prevedibili.

La ricettazione del denaro di provenienza illecita da parte dei già sodali detenuti non può essere considerato, a rigore, un reato-fine dell’associazione, nel senso che non rientra nella serie indeterminata di delitti che il sodalizio criminoso si propone di realizzare come attuazione del proprio programma, in modo funzionale al raggiungimento delle finalità tipiche dell’associazione di stampo mafioso.

Ma può ben essere un reato funzionale alle esigenze strutturali dell’associazione stessa, nel senso che riguarda il mantenimento in efficienza della organizzazione per il tramite dell’aiuto economico fornito agli associati detenuti, il quale serve sia ad assicurarsi che costoro rimangano legati al sodalizio criminoso, anche per riconoscenza, una volta liberi, sia che non tengano condotte di collaborazione durante la restrizione della libertà personale.

3. Di conseguenza, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto valutare se l’eventualità di ricevere denaro di provenienza delittuosa, nel caso di sopravvenuta detenzione per effetto della propria operatività associativa, fosse prevedibile da [OSCURATO:PERSONA] sin dal momento dell’adesione all’associazione, essendo notorio che l’assistenza anche di tipo economico agli associati detenuti costituisca tipica espressione del vincolo di solidarietà proprio dell’associazione di stampo mafioso.

Su questo punto, però, la motivazione è, in primo luogo, carente, perché non descrive – e, quindi, non si confronta con – la condotta concreta di ricettazione per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato: la qualifica come un mero delitto contro il patrimonio e non considera cosa, e per quali ragioni, ha ricettato il ricorrente.

Per l’effetto, la Corte d’appello afferma illogicamente che la ricettazione è il segno di una soluzione di continuità del modo di delinquere di [OSCURATO:PERSONA], laddove, senza la specifica valutazione dell’addebito che aveva costituito oggetto della sentenza di condanna, non è possibile verificare quale percorso argomentativo l’abbia condotta a escludere che sussistesse piuttosto una lineare connessione tra reato associativo e ricettazione di denaro somministrato dall’associazione al ricorrente in stato detentivo.

4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per un nuovo esame dell’istanza di applicazione della disciplin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 29/5/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Napoli ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su un'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con le seguenti sentenze irrevocabili: 1) sentenza di condanna della Corte d’appello di Napoli del 2.12.2019, irrevocabile il 23.6.2021, per il reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso denominata clan Moccia, commesso dal 2004 al dicembre 2010; 2) sentenza di condanna della Corte d’appello di Napoli del 28.3.2024, irrevocabile il 25.11.2024, per il reato di ricettazione aggravato ex art. 7 L. n. 203 del 1991, commesso tra il 2011 e il 2015. L'ordinanza ha premesso che il percorso criminoso dell'istante, ricostruito in base agli atti, è caratterizzato dalla commissione di reati sintomatici della sua propensione criminale a favorire il clan Moccia, sia partecipandovi stabilmente dal 2004 al 2010, sia commettendo il reato di ricettazione aggravato dalla finalità agevolatrice del medesimo clan, commesso dopo che si era interrotta la sua adesione al sodalizio. La Corte d’appello ha osservato, tuttavia, che i fatti di cui alle due sentenze sono stati commessi in epoche vicine ma diverse, perché seguono l'evoluzione criminale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, terminato il proprio contributo stabile all'associazione di stampo camorristico, ha continuato a delinquere diversamente in autonomia, non più intraneo al sodalizio e invece dedito a delitti contro il patrimonio, di tipologia eterogenea rispetto al reato associativo. In sostanza, secondo i giudici dell’esecuzione la biografia criminale di [OSCURATO:PERSONA] risulta caratterizzata, da un certo momento in poi, da logiche criminali distinte rispetto a quelle precedenti, frutto di nuove mire strategiche e di nuove modalità esecutive. In questa prospettiva, non rileva che il reato di ricettazione sia aggravato dall'art. 7 L. n. 203 del 1991 e che la condotta sia in qualche modo collegata al clan Moccia. In realtà, nel merito non si può ravvisare un unico progetto criminoso, perché il percorso criminale del condannato lo ha visto porsi ad un certo punto contro le regole sociali con condotte frutto di nuovi atti volitivi, occasionati da circostanze non prevedibili sin dall'inizio. Di conseguenza, la Corte d’appello ha rigettato l’istanza. 2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 81 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione. La Corte d’appello – sostiene il ricorrente – ha fatto malgoverno delle norme che disciplinano la continuazione e ha emesso un'ordinanza viziata in quanto basata su elementi fattuali non corrispondenti a ciò che emerge dalla documentazione allegata al ricorso. In particolare, nell'ordinanza si legge che il diniego è dipeso dal fatto che le tipologie di reato sono differenti e che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rescisso il suo legame con il clan Moccia nel 2010, per delinquere in autonomia e per dedicarsi, in particolare, a delitti contro il patrimonio. L'affermazione è erronea, in quanto il delitto di ricettazione per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato è consistito nell'avere ricevuto 1.000 euro al mese a titolo di stipendio, provenienti dalla cassa comune del clan Moccia al quale apparteneva. La circostanza risulta espressamente dalla sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli il 15.4.2022, nella quale si afferma che l'imputato ha continuato a percepire regolarmente la cosiddetta “mesata” dal clan camorristico di pregressa appartenenza, corrispostagli durante il suo periodo di carcerazione. Nella stessa sentenza si afferma anche che fino al 2015 [OSCURATO:PERSONA] faceva parte dell'elenco dei soggetti a cui era dovuto il mantenimento mensile, che costituisce una delle modalità operative dei sodalizi camorristici, funzionale a garantire la persistenza di legami strategici con personaggi disponibili a favorire il clan. Da ciò appare evidente la connessione oggettiva e soggettiva con i fatti di cui alla sentenza sub 1), nella quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato associativo dal 2004 al dicembre 2010. Peraltro, il ricorso evidenzia che già è stata riconosciuta all’istante la continuazione tra il reato associativo e altri reati aggravati ex art. 7 L. n. 203 del 1991 e che tale dato, tuttavia, non è stato valutato dalla Corte d’appello. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 24.10.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, rilevando che il giudice dell’esecuzione non ha indagato sulla eventuale “programmazione”, al momento dell’ingresso nel clan Moccia, della corresponsione della c.d. mesata agli intranei detenuti da parte del gruppo criminale di appartenenza e, con motivazione apodittica, ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] potesse aver previsto e voluto il reato di cui all’art. 648 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 7 l. n. 203 del 1991. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 1. Va rilevato, innanzitutto, che lo sviluppo della motivazione dell’ordinanza impugnata contraddice la sua stessa premessa, nella quale si riconosce che il percorso criminale di [OSCURATO:PERSONA] è stato caratterizzato dalla commissione di reati sintomatici della sua propensione a favorire il clan Moccia, includendovi anche la ricettazione continuata, appunto aggravata dalla finalità agevolatrice dello stesso clan. Senonché, la Corte d’appello afferma apoditticamente nel prosieguo che “appare evidente” una discontinuità nella “strategia criminale” di [OSCURATO:PERSONA], a ragione del fatto che egli ha poi cominciato a delinquere in autonomia, dedicandosi a reati contro il patrimonio in attuazione di nuove scelte illecite rispetto a quelle precedenti. L’affermazione, tuttavia, non tiene conto che il ricorrente è stato condannato per il reato di partecipazione all’associazione di stampo mafioso denominata clan Moccia fino “al dicembre 2010” e che la successiva ricettazione ascrittagli riguarda il conseguimento, a partire dall’immediatamente susseguente anno 2011, di una somma di denaro mensile corrispostagli dallo stesso clan Moccia a titolo di sostentamento durante la detenzione per motivi legati appunto alla sua partecipazione all’associazione. Di conseguenza, nessun salto cronologico e tipologico è ravvisabile tra i reati per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con le due sentenze irrevocabili poste all’esame del giudice dell’esecuzione. 2. Entro questo contesto di fondo, l’ordinanza impugnata non spiega compiutamente le ragioni della conclusione cui approda, secondo cui il reato di ricettazione, connotato nei termini sopra esposti, sarebbe il “frutto di nuove mire strategiche” e di “logiche criminali distinte” rispetto alle precedenti scelte criminali del condannato, come tale occasionato da circostanze non prevedibili. La ricettazione del denaro di provenienza illecita da parte dei già sodali detenuti non può essere considerato, a rigore, un reato-fine dell’associazione, nel senso che non rientra nella serie indeterminata di delitti che il sodalizio criminoso si propone di realizzare come attuazione del proprio programma, in modo funzionale al raggiungimento delle finalità tipiche dell’associazione di stampo mafioso. Ma può ben essere un reato funzionale alle esigenze strutturali dell’associazione stessa, nel senso che riguarda il mantenimento in efficienza della organizzazione per il tramite dell’aiuto economico fornito agli associati detenuti, il quale serve sia ad assicurarsi che costoro rimangano legati al sodalizio criminoso, anche per riconoscenza, una volta liberi, sia che non tengano condotte di collaborazione durante la restrizione della libertà personale. 3. Di conseguenza, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto valutare se l’eventualità di ricevere denaro di provenienza delittuosa, nel caso di sopravvenuta detenzione per effetto della propria operatività associativa, fosse prevedibile da [OSCURATO:PERSONA] sin dal momento dell’adesione all’associazione, essendo notorio che l’assistenza anche di tipo economico agli associati detenuti costituisca tipica espressione del vincolo di solidarietà proprio dell’associazione di stampo mafioso. Su questo punto, però, la motivazione è, in primo luogo, carente, perché non descrive – e, quindi, non si confronta con – la condotta concreta di ricettazione per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato: la qualifica come un mero delitto contro il patrimonio e non considera cosa, e per quali ragioni, ha ricettato il ricorrente. Per l’effetto, la Corte d’appello afferma illogicamente che la ricettazione è il segno di una soluzione di continuità del modo di delinquere di [OSCURATO:PERSONA], laddove, senza la specifica valutazione dell’addebito che aveva costituito oggetto della sentenza di condanna, non è possibile verificare quale percorso argomentativo l’abbia condotta a escludere che sussistesse piuttosto una lineare connessione tra reato associativo e ricettazione di denaro somministrato dall’associazione al ricorrente in stato detentivo. 4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per un nuovo esame dell’istanza di applicazione della disciplin
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