CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03379/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/12/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 6 aprile 2016 dal Tribunale di Parma, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto responsabile del reato di rapina aggravata commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto a mezzo del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo vizio della motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa, in ordine alla quale non v'è alcuna traccia, tenuto conto della mancanza di qualsiasi riscontro esterno alle sue dichiarazioni (v. perquisizione negativa). 2.2. Con il secondo motivo vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento al certificato del pronto soccorso il cui contenuto - come dedotto dalla difesa - non si conciliava con una colluttazione durata svariati mìnuti e particolarmente concitata, né può essere considerato quale elemento di riscontro in ragione della riferita origine delle lesioni refertate. 2.3. Con il terzo motivo vizio di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica, che non ha tenuto conto della deduzione difensiva sulla composizione dell'album con effigi di soggetti con molti anni in più del ricorrente e non potendo il riconoscimento riscontrare le stesse dichiarazioni della persona offesa. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico ed in fatto. 2. Con la sentenza rescindente la Corte di legittimità aveva censurato il difetto di motivazione rafforzata della precedente sentenza di appello assolutoria segnalando le sua fratture logiche e l'assenza di ragioni che minassero l'attendibilità della accusa mossa dalla persona offesa. 3. Ritiene questo Collegio che rispetto al devoluto della sentenza rescindente la sentenza impugnata trova puntuale corrispondenza, limitandosi il ricorrente a proporre, attraverso i tre motivi che possono essere congiuntamente considerati, questioni in fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità. 4. In sede rescissoria sul rilievo che le deduzioni in appello erano quelle che avevano giustificato la precedente assoluzione giudicata manifestamente illogica in sede di legittimità, ha del tutto correttamente negato la valenza di tali deduzioni al fine di inficiare le dichiarazioni della persona offesa come pure quella relativa al mancato rinvenimento da parte dei carabinieri di tracce della colluttazione che ci sarebbe stata tra i due protagonisti della vicenda. Ad aggiungere valenza alle dichiarazioni della persona offesa, la Corte considera poi non illogicamente che egli provocò immediatamente l'intervento dei Carabinieri e, quanto alla attendibilità del riconoscimento fotografico, che lo stesso fu fatto con certezza a poche ore dal fatto. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese procesuali e della somma di eurp tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che stimasi equo liquidare come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procesuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condannato, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.510,