CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 25367/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19853/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , qu a le mandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocatessa [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) come da procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- Oggetto: Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria C.C. 19.06.2023 n. r.g. 19853/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionaria della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., e in giudizio a mezzo della mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura in calce all’atto di controricorso; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., Vincenzo MENDUNI Angelo AMATO, Vincenzo FANO, -intimati - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 253/2020 depositata il 03 marzo 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a c onvenne davanti al T ribunale di Lecce, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto di divisione intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e il germano [OSCURATO:PERSONA] il 20 luglio 2007 , nonch é del l’atto di compravendita tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], stipulato nella stessa data, per rogito dello stesso notaio ; la banca attrice documentò di essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA], f ideiussore della società C.C. 19.06.2023 n. r.g. 19853/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. , che non aveva adempiuto il contrato di mutuo concessole da MPS ed altri crediti, per l’importo di Euro 183.817,26. Si costituirono i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda ; intervenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] creditore del [OSCURATO:PERSONA], in adesione alle conclusioni dei convenuti. Intervenne in g iudizio altresì [OSCURATO:PERSONA] , quale creditrice di [OSCURATO:PERSONA],per un credito di Euro 68.445,43; Il Tribunale di Lecce , con sentenza del maggio 2016 , accolse la domanda e dichiarò non opponibili alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a e a [OSCURATO:SOCIETA]., gli atti impugnati , con condanna dei convenuti alla refusione delle spesein loro favore . 2.Avverso la decisione di prime cure, con distinti atti di impugnazione [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nduni ha nno proposto appello ; si costituirono MPS, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; [OSCURATO:PERSONA] si costituì in appello. Il giudice d’appello rigettò il gravame, con condanna alle spese degli appellanti in favore di MPS e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] fondato su quattro motivi . Ha nno resistito con distinti atti di controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . e [OSCURATO:SOCIETA].; sebbene intimate, le restanti parti [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., Vincenzo MENDUNI, Angelo AMATO, Vincenzo FANO e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La parte ricorrenteha depositato memoria. ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso , la ricorrente lamenta la v iolazione degli artt. 115,116 e 132 n. 4 c.p.c., 1949 e 2901 c.c. ai sensi dell’art. 360 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. r.g. 19853/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.con riferimento alla parte dell’impugnata sentenza riportata a pag.8 (dal rigo 10 al rigo 34) e a pag. 9 (dal rigo n. 1 al rigo n. 26);in particolare, riprop one quanto già lamentato in appello , e cioè che la Corte d’appello con lasentenza impugnata, condividendo quanto già statuito dal giudice di prime cure, avrebbe errone a mente ritenuto che, in ragione dell’epoca dell’insorgenza dei crediti delle banche attrici – tutti preesistenti rispetto agli atti dispositivi oggetto dell a domand a revocatori a – non fosse necessaria la prova della participatio fraudis in capo ai terzi acq uirenti: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115, comma 1,2, e art. 101 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.-, con riferimento alla parte dell’impugnata sentenza riportata a pag.10 (dal rigon.16 a n. 26) e, nello specifico, lamenta che la sen tenza impugnata abbia ritenuto sussistente la scientia damni in capo al terzo acquirente, [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una nozione di comune esperienza (fatto notorio) che avrebbe mal inte r pretato e mal applicato , in tal modo asseritamente violando sia il principio dispositivo sia quello del contraddittorio. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la v iolazione degli artt. 24, 111, comma 2, Cost. 101,comma 2, 183, comma 4, c.p.c. ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., con riferimento alla parte dell’impugnata sentenza riportata a pag 12 (dal rigo n. 5 a n. 19) in quanto la Corte d’appello ha proceduto d’ufficio a rilevare la mancanza della prova dell’incasso dell’assegno versato a saldo del prezzo di acquisto senza provocare il contraddittorio sulla questione, non avendo mai le controparti messo in discussione tale circostanza, in tal guisa, violando l’esercizio del diritto di difesa e il principio del contraddittorio nel giusto processo; denuncia altresì la violazione dell’artt.115, 167 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c. C.C. 19.06.2023 n. r.g. 19853/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 4.Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la v iolazione di legge in relazione agli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2901 comma 3 codice civileai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3, 4 c.p.c., con riferimento alla parte dell’impugnata sentenza riportata a pagina 13 ( dal rigo da n. 6 a n. 28). La ricorrente osserva che la Corte d’appello con la sua decisione ha violato il disposto del l’art. 2901 , comma 3 , c .c. , dato che non ha tenuto in alcuna considerazione che il Menduni aveva sollecitato, con raccomandata spedita il 05.06.2007, i germani Amato a stipulare in tempi brevi il contratto definitivo per cui vi era l’obbligo di concludere l’atto pubblico con conseguente irrevocabilità dell’adempimento di un debito scaduto; in proposito, la ricorrente deduce anche la violazione del giudicato che si sarebbe formato sul fatto che il preliminare fosse anteriore al 5 giugno 2007 e la violazione altresì del l’art. 115 c.p.c. , che dispone che il g iudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti , e del successivo articolo 116, stesso codice, che prevede che il g iudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti, come cioè nel caso di specie, posto che l’ art. 2901 , comma 3, c.c. impone al g iudice di ritenere non soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto. 5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile sia con riferimento ai vizi di violazione di legge evocati sia con riferimento alla pretesa carenza di motivazione. Le censure soltanto formalmente prospettano violazioni di legge ma nella sostanza propongono una rivalutazione dell’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, non ammissibile nel giudizio di legittimità. Per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., introdotta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 –applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012, e dunque anche alla sentenza impugnata con l’odierno ricorso, depositata il C.C. 19.06.2023 n. r.g. 19853/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 22 novembre 2019 – , il controllo sulla motivazione può investire esclusivamente l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale sussiste nelle sole ipotesi di «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», sicché il sindacato sulla motivazione è possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257 e Cass. 12/10/2017, n. 23940). Nella vicenda in esame, consimili vizi non sono stati denunciati, atteso che, al di là di formali riferimenti alla motivazione “anomala” o “contraddittoria”, nella sostanza viene dedotto che il giudice di merito, nel fare applicazione di una norma, non avrebbe indicato le ragioni per le quali non aveva ritenuto applicabile una norma diversa. Si tratta, dunque, di vizi che, a prescindere dalla loro sussistenza, appartengono, dal punto di vista della prospettazione, alla sfera della sufficienza e non a quella della esistenza o della coerenza della motivazione. Il motivo è pertanto inammissibile. 6.Parimenti inammissibili sono il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati per evidenti ragioni di connessione attenendo tutti alla analoga questione circa la pretesa insussistenza dei requisiti idonei a fondare la domanda revocatoria; difatti, anche essi, formulando censure di pretese violazioni di norme , tendono a suscitare un accertamento dei fatti alternativo rispetto a quello compiuto dal giudice di merito. La Corte d’appello ha già compiutamente esaminato il fondo delle doglianze che vengono riproposte tali equali con l’odierno ricorso. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. r.g. 19853/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] particolare, la Corte territoriale ha esattamente e analiticamente ricostruito l’iter cronologico dell’insorgenza dei crediti vantati dalle banche, tutti venuti ad esistenza in data precedente agli atti oggetto di revocatoria; ha correttamente sorretto il proprio convincimento in ordine alla sussistenza della scientia damni sulla base di circostanze oggettive s p ecificatamente indicate (la conoscenza tra i contraenti e la qualifica di imprenditore del terzo acquirente M enduni); infine, il giudice d’appello , lungi dal non considerare la cogenza del pagamento di un debito scaduto ai fini dell’esenzione da revocatoria, ha sul punto puntualmente motivato che « il contratto preliminare in esame, apparentemente sottoscritto in 5.8.2005, non ha data certa. Gli obblighi assunti dalle parti con detto accordo e le quietanze apposte in calce allo stesso non sono, pertanto, opponibili agli istituti di credito, attori in revocatoria.» (cfr. sentenza gravata a pag. 13 - rigoda n. 14 a n. 17-). La ricorrente, al riguardo, si limita a riproporre pedissequamente la censura formulata con il motivo d’appello, senza che l’abbia comprovata adeguatamente, come già rilevato concordemente dai giudici di merito, né ammissibilmente proposta in questa sede, non potendosi al riguardo considerare sufficienti i brevi stralci della sentenza di primo grado riportati nel corpo del motivo; in proposito, è sufficiente sottolineare che la circostanza secondo cui il preliminare potesse essere stato stipulato prima del 5.6.2007, non vale a dimostrare che risalisse all’agosto 2005, ossia ad epoca anteriore a quella in cui la Amato aveva assunto la garanzia fideiussoria nei confronti della Banca. Pertanto,i motivi sono inammissibili. 7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e parte ricorrente, in ossequio al principio di soccombenza , va condanna ta al pagamento delle spese processuali in favore delle controricorrenti, liquidate come da dispositivo. C.C. 19.06.2023 n. r.g. 19853/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delleparti controricorrent i , che liquida, per ciascuna, in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorre