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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00155/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 22/01/2019 dal Tribunale di Napoli, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lett c), -64 e 71, 65 e 72-, 93 e 95 del d.P.R. n. 380/2001 e di cui all'art. 181 comma 1 d.lgs 42/2004 e condannato alla pena di mesi due e giorni quindici di arresto ed euro 8.000,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, lamentando che la Corte di appello aveva fondato la propria valutazione non su prove certe ma su un presumibile abuso edilizio commesso dal ricorrente e dal precedente proprietario dell'immobile.

Con il secondo motivo deduce mancata assunzione di prova decisiva, lamentando che la Corte territoriale aveva ritenuto non necessario l'esame di un teste qualificato per accertare con certezza i reati contestati.

Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per difetto delle conclusioni scritte della Procura Generale, in violazione degli artt. 23 e ss d.I 149/2020 né era stato dato avviso del provvedimento adottato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come disposto dall'art. 23, comma 3 d.I 149/2020.

Il difensore del ricorrente ha depositato motivi aggiunti, nei quali ha dedotto l'intervenuta maturazione del termin4rescrizione e chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico.

Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (pag. 3) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).

Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità.

La rinnovazione del dibattimento, infatti, postula una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado ed ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.2,n.8106 del 26/04/2000, Rv.216532; Sez.2, n. 3458 del 01/12/2005,dep.27/01/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808) .

Il giudice d'appello, inoltre, ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado.

In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite (Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977).

Il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, infatti, può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez.6, n.11907 del 13/12/2013, dep.12/03/2014, Rv.259893;Sez.4, n.47095 del 02/12/2009, Rv.245996).

Nella specie, la Corte territoriale, ha ribadito la valutazione di completezza dell'istruttoria ed ha esplicitamente motivato circa la non necessità di esaminare il teste indicato dalla difesa ex art. 507 cod.proc.pen. con argomentazione adeguata e scevra da illogicità che si sottrae al sindacato di legittimità (pag 3 della sentenza).

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Dalla lettura degli atti processuali, ai quali questa Corte ha acceso in considerazione della natura processuale del vizio dedotto, emerge che il procedimento di appello non è stato celebrato nelle forme della trattazione scritta - come dedotto dal ricorrente - e che la discussione dell'appello si è svolta, invece, alla presenza delle parti (cfr verbale di udienza del 18.02.2021), che rassegnavano le proprie conclusioni oralmente come trascritte nel relativo verbale.

I vizi dedotti, dunque, non trovano riscontro negli atti processuali.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dandosi atto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez.

U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez.

U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez.

U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Visto l'art. 101 d.lgs 380/2001 dispone comunicarsi all'ufficio tecnico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 22/01/2019 dal Tribunale di Napoli, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lett c), -64 e 71, 65 e 72-, 93 e 95 del d.P.R. n. 380/2001 e di cui all'art. 181 comma 1 d.lgs 42/2004 e condannato alla pena di mesi due e giorni quindici di arresto ed euro 8.000,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, lamentando che la Corte di appello aveva fondato la propria valutazione non su prove certe ma su un presumibile abuso edilizio commesso dal ricorrente e dal precedente proprietario dell'immobile. Con il secondo motivo deduce mancata assunzione di prova decisiva, lamentando che la Corte territoriale aveva ritenuto non necessario l'esame di un teste qualificato per accertare con certezza i reati contestati. Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per difetto delle conclusioni scritte della Procura Generale, in violazione degli artt. 23 e ss d.I 149/2020 né era stato dato avviso del provvedimento adottato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come disposto dall'art. 23, comma 3 d.I 149/2020. Il difensore del ricorrente ha depositato motivi aggiunti, nei quali ha dedotto l'intervenuta maturazione del termin4rescrizione e chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico. Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (pag. 3) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità. La rinnovazione del dibattimento, infatti, postula una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado ed ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.2,n.8106 del 26/04/2000, Rv.216532; Sez.2, n. 3458 del 01/12/2005,dep.27/01/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808) . Il giudice d'appello, inoltre, ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado. In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite (Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977). Il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, infatti, può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez.6, n.11907 del 13/12/2013, dep.12/03/2014, Rv.259893;Sez.4, n.47095 del 02/12/2009, Rv.245996). Nella specie, la Corte territoriale, ha ribadito la valutazione di completezza dell'istruttoria ed ha esplicitamente motivato circa la non necessità di esaminare il teste indicato dalla difesa ex art. 507 cod.proc.pen. con argomentazione adeguata e scevra da illogicità che si sottrae al sindacato di legittimità (pag 3 della sentenza). 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dalla lettura degli atti processuali, ai quali questa Corte ha acceso in considerazione della natura processuale del vizio dedotto, emerge che il procedimento di appello non è stato celebrato nelle forme della trattazione scritta - come dedotto dal ricorrente - e che la discussione dell'appello si è svolta, invece, alla presenza delle parti (cfr verbale di udienza del 18.02.2021), che rassegnavano le proprie conclusioni oralmente come trascritte nel relativo verbale. I vizi dedotti, dunque, non trovano riscontro negli atti processuali. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dandosi atto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Visto l'art. 101 d.lgs 380/2001 dispone comunicarsi all'ufficio tecnico