CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 settembre 2022
Cassazione n. 34931/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 27930/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dei relativi procuratori autorizzati, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] O RANA; - controricorrente - ic£2. e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 828/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI R.G.N. 27930/2019 - Adunanza del 15/09/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 22/2/2019, la Corte d'appello di Milano, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, ha circoscritto ai soli beni di proprietà (e alle sole quote di pertinenza) di [OSCURATO:PERSONA] l'efficacia della pronuncia di accoglimento adottata dal primo giudice con riguardo all'azione revocatoria promossa ex art.2901 c.c. dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (creditrice di [OSCURATO:PERSONA]) - a cui avevano aderito le intervenute [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.) e [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio soc. coop. p.a. - avverso gli atti con i quali i coniugi Monfredi e Ambrosi avevano conferito in fondo patrimoniale (successivamente incrementato nel tempo) taluni beni immobili propri; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato l'erroneità della sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ricompreso, entro l'ambito di efficacia dell'azione revocatoria promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., anche i beni e le quote di pertinenza della Ambrosi, attesa la totale estraneità di quest'ultima ai rapporti de- bitori del Monfredi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e delle società in- tervenute; con la stessa sentenza, per altro verso, la corte d'appello ha disat- teso il motivo di gravame avanzato dalla Ambrosi avverso la regola- zione delle spese di lite disposta in suo danno dal primo giudice, tenuto conto che, in ragione dei contenuti delle difese spiegate in giudizio dalla Ambrosi (illustrate in modo comune e indifferenziato rispetto al Mon- fredi) la stessa era risultata effettivamente (benché parzialmente) soc- combente rispetto alle domande della [OSCURATO:SOCIETA].; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione;Adunanza del 15 settembre 2022 - R.G. n. 27930/2019 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio soc. coop. p.a. resistono ciascuna con un proprio controricorso; nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede; [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio soc. coop. p.a. hanno depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, la ricorrente censura la senl:enza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. (in relazione all'art- 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte d'appello erroneamente confermato la statuizione del giudice di primo grado in relazione al punto concer- nente la liquidazione delle spese di lite in proprio danno, in tal modo contravvenendo al principio in forza del quale le spese di lite non pos- sono essere in nessun caso poste a carico della parte vittoriosa, assu- mendo carattere decisivo, nella specie, la sola circosl:anza dell'ogget- tiva erroneità dell'azione revocatoria spiegata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dei beni o delle quote di esclusiva pertinenza della Ambrosi; con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione al punto concernente la liquidazione delle spese di lite re- lative al giudizio di appello, avendo la corte territoriale erroneamente posto a carico dell'Ambrosi il 50% di tali spese (compensandole per l'altra metà), a dispetto dell'integrale carattere vittorioso del proprio gravame, una volta rimosso l'errore denunciato con il precedente primo motivo di ricorso per cassazione; il primo motivo è inammissibile e suscettibile di assorbire la rile- vanza del secondo; osserva il Collegio come il giudice d'appello abbia confermato la condanna della Ambrosi al rimborso, in favore di controparte, delle spese del giudizio di primo grado muovendo dal rilevato carattere co- mune delle difese dalla stessa illustrate unitamente al Monfredi, essen- dosi la stessa opposta all'accoglimento dell'azione revocatoria spiegata Adunanza del 15 settembre 2022 - R.G. n. 27930/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dalla società avversaria, non solo in relazione al coinvolgimento dei propri beni (evidentemente del tutto estranei all'ambito di legittima- zione dell'iniziativa conservativa della società creditrice), bensì anche in relazione ai beni del Monfredi, di quest'ultimo condividendo integral- mente le argomentazioni difensive, facendole proprie senza provve- dere a differenziare in alcun modo la propria posizione processuale, viceversa instando per il relativo integrale accoglimento al fine di con- trastare in toto le pretese originariamente azionate in giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA].; in forza di tali premesse, al fine di sottrarsi al vigore di tali decisive argomentazioni, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto assolvere all'onere di una puntuale e completa allegazione del ricorso, ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c., segnatamente attraverso la riproduzione, nel corpo del ricorso, del contenuto degli atti del giudizio di primo grado idonei ad attestare l'effettivo difetto di alcun profilo di soccombenza predicabile nei relativi confronti; evenienza riscontrabile, in ipotesi, at- traverso l'esame dei contenuti delle proprie difese e, dunque, attra- verso il riconoscimento dell'insussistenza di alcuna comunanza di inte- ressi e dunque di alcuna eventuale comune difesa delle due parti ori- ginariamente chiamate in giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA]., è appena il caso di ribadire, in questa sede, come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassa- zione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);Adunanza del 15 settembre 2022 - R.G. n. 27930/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall'esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale4e~@Z). ripro- duzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l'espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attra- verso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n.Adunanza del 15 settembre 2022 - R.G. n. 27930/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Ut'i 7161 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317); nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la ricorrente con il motivo d'impugnazione in esame, atteso che la si:essa, nel dolersi che la corte d'appello avrebbe erroneamente confermato la statuizione del giudice di primo grado in relazione al punto concernente la liquida- zione delle spese di lite in proprio danno, in tal modo contravvenendo al principio in forza del quale le spese di lite non possono essere in nessun caso poste a carico della parte vittoriosa, ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la con- cludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d'impugnazione proposto; l'espressa prospettazione, contenuta in ricorso, circa la proposi- zione del secondo motivo d'impugnazione in via condizionale al ricono- scimento della fondatezza della prima censura, vale a ritenere assor- bita la rilevanza dell'esame di tale seconda doglianza; sulla base di tali premesse, dev'essere dato atto dell'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; al rigetto del ricorso segue l'attestazione della sussistenza dei pre- supposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;Adunanza del 15 settembre 2022 - R.G. n. 27930/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del pre- sente giudizio, liquidate, per la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio soc. coop. p.a., in complessivi euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella mi- sura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge, e, per la [OSCURATO:SOCIETA]., in complessivi euro 3.900,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così decis