CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 1991
Cassazione n. 35159/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/03/1991 avverso la sentenza del 11/04/2025 del TRIBUNALE di LANCIANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11/04/2025, il Tribunale di Lanciano in composizione monocratica ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 650 cod. pen. per avere violato in cinque diverse giornate la misura cautelare dell’obbligo di presentazione, e lo ha condannato alla pena di euro duecento di ammenda. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione e ha denunciato inosservanza di legge ed erronea applicazione dell’art. 650 cod. pen., poiché la fattispecie non è applicabile alle violazioni di misure cautelari, che sono autonomamente sanzionate. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento della sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo costante e granitico orientamento di legittimità, aderente al dato testuale della disposizione richiamata in imputazione, «in tema di inosservanza di provvedimento dell'autorità, la disposizione di cui all'art. 650 cod. pen. è norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa. Ne consegue che la violazione del divieto di dimorare in un determinato Comune, imposto quale misura coercitiva ai sensi dell'art. 283 cod. proc. pen., e sanzionato dall'art. 276 stesso codice con la possibile applicazione di una misura più grave, non costituisce il reato previsto e punito dal citato art. 650 cod. pen.» (Sez. 1, n. 43398 del 25/10/2005, P.g. in proc. Zorzi ed altro, Rv. 232745 - 01). Più in generale, come già da tempo risalente affermato, «non è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. in caso di violazione di prescrizioni inerenti all'esecuzione di misure cautelari personali, potendo dar luogo la detta violazione unicamente alla conseguenza di ordine processuale prevista dall'art. 276 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 5548 del 25/10/1996, P.g. in proc. Tommasini, Rv. 206069 - 01). Sicchè a fronte dell’accertamento delle condotte descritte in sentenza, tutte integranti l’inadempimento alle prescrizioni imposte con misura cautelare, la norma incriminatrice richiamata in imputazione non poteva trovare applicazione. 3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, potendo la Corte decidere senza che siano necessari ulteriori accertamenti, perché il fatto non sussiste. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così