CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27716/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, emessa in data 7 giugno 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: dichiarava l'Ingarra responsabile dei reati di truffa di cui al capo b) dell'imputazione, limitatamente alle condotte relative ai clienti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 di tale capo; confermava la condanna dello stesso Ingarra per il reato di partecipazione a un'associazione per delinquere di cui al capo a) dell'imputazione. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 129, 529, 530, 533 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, e agli artt. 416 e 640 cod. pen., l'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione a un'associazione per delinquere e per i reati di truffa - questi ultimi, con riguardo all'asserita carenza della querela -, quanto al primo reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537; Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271062; Sez. 6, n. 197 del 15/12/2011, dep. 2012, Cava, Rv. 251493), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 7 e 8, dove la Corte d'appello di Palermo ha evidenziato come l'Ingarra avesse partecipato a una pluralità di reati-fine e, come risultava dai dialoghi intercettati, fosse consapevole della partecipazione al meccanismo criminoso non solo di [OSCURATO:PERSONA] ma anche di [OSCURATO:PERSONA], oltre al fatto che, per la domiciliazione delle bollette dei contratti stipulati dallo stesso Ingarra, fossero indicate le sedi delle due fittizie imprese intestate all'altra imputata [OSCURATO:PERSONA], nonché come il ruolo dell'Ingarra nel sodalizio non fosse neppure marginale, atteso che egli conservava la documentazione riguardante i fantomatici nuovi utenti dell'Enel e i contratti da essi stipulati); ritenuto che lo stesso primo motivo, nella parte relativa ai reati di truffa, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello di Palermo ha adeguatamente motivato - con una valutazione che, in quanto risulta conforme ai criteri logico-giuridici di ermeneutica, costituisce un giudizio di merito non sindacabile in questa sede di legittimità - come il tenore letterale dell'istanza punitiva avanzata da [OSCURATO:PERSONA], quale delegato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sollecitasse la punizione non solo in relazione ai fatti direttamente e compiutamente a conoscenza del querelante ma anche di quelli, analoghi e ulteriori, commessi ai danni di Enel con le stesse modalità esecutive e oggetto di investigazioni da parte della polizia giudiziaria; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 533 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, e agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata irrogazione di una pena nella misura del minimo edittale è manifestamente infondato: a) perché, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si veda la pag. 9, dove la Corte territoriale, non ravvisando elementi positivi concreti e specifici da valorizzare, si è riferita alla reiterazione delle condotte illecite, al ruolo non secondario dell'Ingarra nel sodalizio e alla mancanza di un atteggiamento effettivamente collaborativo dell'imputato); b) alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda la pag. 9, dove la Corte territoriale ha motivato sulla congruità della sanzione irrogata dal primo giudice all'Ingarra, in misura inferiore alla media edittale, per il reato associativo, sottolineando la serialità delle condotte criminose, il danno complessivo cagionato all'Enel e l'intensità del dolo, e irrogando aumenti per la continuazione con i reati di truffa nell'esigua entità di due mesi di reclusione per ciascuno di tali reati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav