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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04925/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa il 25 ottobre 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di giustizia, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 4, e 80, lett. a) e b), d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto, offerto in vendita e ceduto innumerevoli quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina, la Federico custodendo e preparando le dosi presso la loro abitazione e il [OSCURATO:PERSONA] ricevendo le ordinazioni per telefono e consegnando la sostanza ai singoli clienti in diversi luoghi concordati con gli stessi; fatti commessi in Teverola, Carinaro, Aversa e Casaluce, dal 12 luglio 2017 al 08 settembre 2017.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sotto il profilo del vizio della motivazione, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente escluso la riconducibilità delle condotte contestate nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (v. pag. da 2 a 5 della sentenza impugnata), sottolineando in senso ostativo alla invocata diversa qualificazione dei fatti i parametri costituiti dal dato ponderale, dalla qualità della sostanza stupefacente e dalle modalità dell'azione, essendo gli imputati risultati stabilmente dediti al traffico illecito di sostanza stupefacente, rappresentando un sicuro punto di riferimento per numerosi clienti di una vasta area territoriale, con una capacità di soddisfare con continuità le richieste di una pluralità di clienti e, perciò, indicativa della capacità di approvvigionarsi di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti, come anche emerso dall'attività captativa; Considerato che la decisione si pone in sintonia con il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine.; e la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, il che significa abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri; ma, allo stesso tempo, ciò significa anche che tali indici non devono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, nel senso che il percorso Jft( tracciato dal legislatore impone di considerare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso; il percorso valutativo così ricostruito si riflette nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi; il che significa che Il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

Considerato che, a fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico e conforme alle indicazioni ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Scuotto, Rv. 286272; Sez. 6, n. 53167 del 09/05/2018, Perdonò, Rv. 274581), non vi è dunque spazio per raccoglimento delle censure difensive, che, senza invero smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano una differente valutazione di merito che non intacca la tenuta logica dello sviluppo argomentativo dei giudici di merito.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. alla imputata [OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo del vizio della motivazione, è manifestamente infondato, in quanto anch'esso ripropositivo di censure adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito, che ha congruamente e logicamente escluso la qualificazione del contributo della ricorrente come di minima importanza, essendo costei stabilmente coinvolta nell'attività illecita con il compito, tutt'altro che marginale, di custodire lo stupefacente, verificarne i quantitativi disponibili, sollecitare i figli a coadiuvare il padre e preparando le dosi da destinare alla cessione a terzi.

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Osservato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, y ( - comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità dei ricorsi, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa il 25 ottobre 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di giustizia, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 4, e 80, lett. a) e b), d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto, offerto in vendita e ceduto innumerevoli quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina, la Federico custodendo e preparando le dosi presso la loro abitazione e il [OSCURATO:PERSONA] ricevendo le ordinazioni per telefono e consegnando la sostanza ai singoli clienti in diversi luoghi concordati con gli stessi; fatti commessi in Teverola, Carinaro, Aversa e Casaluce, dal 12 luglio 2017 al 08 settembre 2017. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sotto il profilo del vizio della motivazione, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente escluso la riconducibilità delle condotte contestate nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (v. pag. da 2 a 5 della sentenza impugnata), sottolineando in senso ostativo alla invocata diversa qualificazione dei fatti i parametri costituiti dal dato ponderale, dalla qualità della sostanza stupefacente e dalle modalità dell'azione, essendo gli imputati risultati stabilmente dediti al traffico illecito di sostanza stupefacente, rappresentando un sicuro punto di riferimento per numerosi clienti di una vasta area territoriale, con una capacità di soddisfare con continuità le richieste di una pluralità di clienti e, perciò, indicativa della capacità di approvvigionarsi di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti, come anche emerso dall'attività captativa; Considerato che la decisione si pone in sintonia con il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine.; e la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, il che significa abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri; ma, allo stesso tempo, ciò significa anche che tali indici non devono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, nel senso che il percorso Jft( tracciato dal legislatore impone di considerare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso; il percorso valutativo così ricostruito si riflette nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi; il che significa che Il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Considerato che, a fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico e conforme alle indicazioni ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Scuotto, Rv. 286272; Sez. 6, n. 53167 del 09/05/2018, Perdonò, Rv. 274581), non vi è dunque spazio per raccoglimento delle censure difensive, che, senza invero smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano una differente valutazione di merito che non intacca la tenuta logica dello sviluppo argomentativo dei giudici di merito. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. alla imputata [OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo del vizio della motivazione, è manifestamente infondato, in quanto anch'esso ripropositivo di censure adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito, che ha congruamente e logicamente escluso la qualificazione del contributo della ricorrente come di minima importanza, essendo costei stabilmente coinvolta nell'attività illecita con il compito, tutt'altro che marginale, di custodire lo stupefacente, verificarne i quantitativi disponibili, sollecitare i figli a coadiuvare il padre e preparando le dosi da destinare alla cessione a terzi. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, y ( - comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità dei ricorsi, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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