CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30211/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 689 /25 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile: [OSCURATO:PERSONA] nat a a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a caricodi: [OSCURATO:PERSONA] GRAZIANOnato a FIRENZE il 04/09/1963 avverso la sentenzadel 2/07/ 2024 del la CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata agli effetti civili per i reati di cui al capo A) ; udito, per la parte civile, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla memoria e ai motivi di ricorso, chiedendone l ’ accoglimento e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito, per l’imputato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 2 luglio 2024, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze in data 17 ottobre 2019, impugnata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 100 euro di ammenda per l a contravvenzione prevista dagli artt. 58 e 38, r.d. n. 773 del 1931 di cui al capo C) dell’imputazione (per avere omesso di denunciare all’autorità di pubblica sicurezza il cambio del luogo di detenzione di alcune armi, regolarmente denunciate) ed era stato assolto,perché il fatto non sussiste, dall ’ accusa di avere commesso i l delitto previsto dall’art. 612-bis cod. pen . per avere maltratta to la ex moglie [OSCURATO:PERSONA] una condotta prevaricatrice connotata da manifestazioni minacciose e denigratorie anche dinnanzi a terze persone, nonché per essersi introdottoillecitamente , in più occasioni , nella sfera privata della donna al fine di convincerla a lasciare l’abitazione dove in precedenza abitavano entrambi, determinando nella vittima, con tali condotte sistematic he di sopraffazione , uno stato di ansia e paura per la propria incolumità (capo A ) nonché il delit to di cui all’art.614 cod. pen., per essersi introd otto nell ’ abitazione della [OSCURATO:PERSONA] e /o nelle appartenenze della stessa contro la sua volontà (capo B). 1.1. Secondo quanto, infatti, ritenuto dai Giudici di merito, con riguardo all a condotta tipic a del delitto di atti persecutori, l ’ imputato non aveva esercita to alcuna violenza nei confronti della donna, mentre con riferimento alle molestie ascrittegli (quali il taglio del filo di corrente, l’allarme che scattava continuamente , l’uccisionedel cane, la presenza di una foto - trappola , ecc. ) non era stata provata la riconducibilità dei fatti a [OSCURATO:PERSONA] . In oltr e, le espressioni asserit ament e minacciose contestate erano risul tate prive di reale efficacia intimidatoria , considerato che la [OSCURATO:PERSONA] avev a continuato a vivere , negli anni , nella stessa casa, aveva continuato a lavorare con [OSCURATO:PERSONA] e , nel 2016 , si era rivolta all’imputato per ottenere la riparazione del cancello dicasa. Quanto , poi, all ’ evento del delitto in parola, dalla documentazione medica prodotta , attest ante lo stato ansioso-depressivo della persona offesa, essa n on era in grado di prova re né l’entità della patologia, né i l nesso di causa rispetto alle condotte dell ’ imputato , trattandosi di certificati,redatti verso la fine del 2018 e nel 2019 , attestanti stati d’animo o , comunque, stati soggettivi riferiti dalla paziente. Inoltre, dalle registrazioni audio prodotte dalla parte civile non emergeva nulla di significativo , evincendosi, al contrario, che la donna non appariva impaurita d av an t i all ’ ex coniuge, ma, anzi, si mostrava sicura di sé. Al contempo, non v i era prova degli elementi costitutivi dell’art. 614 cod.pen., atteso che le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] era no molto generiche, non circoscri vevano i fatti, né vi era un preciso riferimento temporale, non avendo ella riferito quando aveva visto [OSCURATO:PERSONA] nel suo giardino,nei 3 mesi anteriori alla querela. I n breve, i l quadro fattuale restituito dalle risultanze istruttorie deponeva per un a reazione rabbiosa dell ’ imputato alla conflittualità innescatasi per ragioni patrimoniali, allorché la donna si era rifiutata di lasciare la casa intestatale e rivendicata dall ’ imputato e dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva prelevato dal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale aveva la delega ad operare, la somma di 50.000 euro,senza dirlo all ’ interessato . 2. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione per mezzo del D ifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 612-bis cod. pen. , nonché la mancanza omanifesta illogicità della motivazione in relazione a ll a configurabilità del reato.Nel dettaglio , il ricorso denuncia , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che le condotte della persona offesa, che si sarebbe appropriata di 50.000euro appartenenti all’imputato e si sarebbe opposta alle sue richieste di cessione dell’immobile, valorizzate dalla Corte territoriale per escludere il delitto contestato al capo A), oltre ad essere smentitedalle risultanze istruttorie del giudizio di merito , non p otrebbero giustificare , in ogni caso, i comportamenti ascrittia [OSCURATO:PERSONA] , né l ’ esclusione dell ’ evento del reato . Quest ’ ultima sarebbe stata motivata con la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] a ve va continuato a vivere nella casa rivendicata dall’imputato e a svolgere la propria attività lavorativa presso azienda dell’exmarito; e, tuttavia, l ’ evento non avrebbe potuto essere escluso p er il solo fatto la vittima non aveva ceduto alle pressioni dell’agente, consideratoil s uo stato di sofferenza psicologica e di timore per la propria incolumità. L e minacce, le denigrazioni, le strategie di controllo tramite le telecamere sul posto di lavoro e nel giardino di casa integr erebber o l a condotta tipica, mentre il sentimento di paura, di insicurezza e di vergogna, manifestati nelle ripetute richieste di aiuto alla psicologa, agli altri dipendenti dell’azienda e alle forze dell’ordine, configurerebbero l’evento del reato. Quanto alla mancata rinuncia alla casa da parte della donna, essasarebbe dovuta al fatto che l ’ immobile era di sua proprietà come stabilito con sentenza del 9 aprile 2023 de l Tribunale c ivile di Firenze; mentre la mancata rinuncia al posto di lavoro sarebbe stata giustificata dal fatto che era suo diritto continuare a lavoraree in quanto ella ne av r e bbe avuto bisogno per ragioni economiche. Quanto, poi, all a documentazione m edica in atti , la sentenza ne riconoscerebbe l’idoneità ad attestare l o stato ansioso - depressivo della persona offesa,ma non l ’ entità della patologia e il nesso di causa con le condotte dell’imputato, senza considerare ch e ess a rappresent erebbe una conferma degli stati soggettivi sofferti dalla parte civile edescritti, oltre che dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], anche dai testi, ossia:[OSCURATO:PERSONA] (secondo cui ella avev a il terrore che potessesuccederle qualcosa), la psicologa [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui la donna leaveva espresso la preoccupazione che stava vivendo, apparendo tesa e impaurita, e aveva subito delle conseguenze psicologiche a causa delle offese espresse da [OSCURATO:PERSONA]) e il [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui l a [OSCURATO:PERSONA] viveva in uno stato di frustrazione psicologica continua, aveva paura per sé e per il figlio, attesa la posizione di potere nei suoi confronti dal marito, che era anche il suo datore di lavoro). 3. Con memoria pervenuta in Cancelleria in data 6 giugno 2025, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, per conto di [OSCURATO:PERSONA] , la violazione dell’art. 612-biscod. p en . e il vizio di motivazione in ordine all ’ elemento materiale deldelitto di atti persecutori, in particolare con riferimento al profilo dell ’ evento delreato, escluso sul presupposto che la persona offesa abbi a continuato a vivere , negli anni,nella casa la cui proprietà sarebbe stata contesa tra lei e l ’ ex marito. In realtà, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe continua to a d abitarvi sia perché essa era di sua proprietà, come confermato dal Tribunale civile di Firenze,sia perché non avrebbe avuto altro posto in cui vivere, sicché illogica sarebbe l ’ affermazione secondo cui talecircostanza dimostrerebbe che la donna non abbia provato ansia e paura e che non abbia cambiato le sue abitudini di vita. Ad analoghi rilievi si presterebbe il rilievo della Corte territoriale circa il fatto che la donna aveva continuato a lavorare nell’azienda dell’exmarito, trattandosi de l suo lavoro, che ella cercava di svolgeresforzandosi di sopportare le angherie che subiva. Dunque, il fatto che la vittima di stalking non ced a alle sopraffazioni del l ’ agente non potrebbe essere considerato un elemento che viene fatto valere contro di essa. Parimenti illogica e d errone a sarebbe la motivazione della sentenza laddove, pur riconoscendo l’esistenza di una documentazione medica attestante lo stato ansioso-depressivo della persona offesa, ne escluderebbe la rilevanza probatoria pretendendo maggioridettagli circa l’intensità della malattia e la dimostrazione del nesso eziologico con la condotta dell ’ agente . E illogica e contraddittoria sarebbe, infine, la motivazione che, da un lato, darebbe per provate le offese e le minaccerivolte dall’imputato alla persona offesa e che, dall’altro lato, escluderebbe laprova della sussistenza de lle condotte tipiche del delitto di atti persecutori. 4. Con memoria pervenuta in Cancelleria in data 6 giugno 2025, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che la parte civil e abbia omesso di considerare la ragione che avrebbe originato il dissidio tra i coniugi , costituita dalla condotta tenut a dalla [OSCURATO:PERSONA] , la qual e si sarebbe rifiutata di restituire l’immobile di ingente valore,formalmente intestato le dal marito ma acquistato con una provvista dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e dei genitori di costui e si sarebbe appropriata di ingenti somme appartenenti dell ’ uomo, il qual e avrebbe legittimamente esternato le proprie vere rimostranze alla [OSCURATO:PERSONA] . Né il ricorso considererebbe che nessuna delle condotte attribuite a [OSCURATO:PERSONA] a vrebbe trovato riscontro, dimodoché non sarebbe stato provato che la costante paura della donna fosse riconducibile alla condotta dell’imputato, posto che le stesse frequentazioni della psicologa ben sarebbero potute scaturi r e da l timore di dover e restituire la casa. A riprova che la donna non avrebbe temuto l ’ imputato più di tanto, si ribadisce che ella gli avrebbe chiesto di accomodare il cancello dell’immobile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondatonei termini di seguito indicati. 2. Va premesso che l’art. 612-bis cod. pen. descrive una fattispecie a condotta vincolata - consistente nella realizzazione di « condotte reiterate » di « minaccia o molestia» - e di evento, il quale ricorre quando da taluna delle condotte menzionate consegua «un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita». Con riferimento alla condotta, va precisato che la nozione di molestia rimanda a un’azione che alteri, in modo fastidioso o importuno , l ’ equilibrio psichico di una persona (così Corte cost., n. 172 del 2014) , sicché r ientra i n d e tt a nozione qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza о interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica (Sez. 5 n. 1753 del 16/09/2021, dep. 2022, Q., Rv. 282426 - 01 ). E anche la nozione di minaccia rimanda a una condotta che produca un effetto intimidatorio in grado di incidere, condizionandola, sulla sfera di libertà morale della vittima. Va, inoltre, ricordato che la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che l’evento del reato può essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e non dei singoli atti persecutori realizzati, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di turbamento psicologico in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice (ex multisSez. 5, n. 51718 del 05/11/2014, T., Rv. 262636; Sez. 5, n. 17240 del 20/01/2020, I., Rv. 279111; Sez. 5, n. 46165 del 26/09/2019, M., Rv. 277321); turbamento che non deve necessariamente risolversi in uno stato patologico, essendo sufficiente che gli atti persecutori abbiano prodotto un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima (Sez. 5, n. 49658 del 08/09/2023, R., non massimata). 3. Tanto premesso, va detto, innanzitutto, che le due sentenze impugnate hanno ritenuto, per un verso, non dimostrata la commissione, da parte dell’imputato, di talune delle condotte ascritteglie, per altro verso, la irrilevanza penale di alcune delle azioni contestate. Quanto alle molestie consistite nel taglio del filo della corrente elettrica, nella rottura della catena del cancello, nel fare scattare continuamente l ’ allarme , nell’avere cagionato la morte del cane, nei danneggiamenti de ll ’ auto , nella predisposizione di una foto-trappola, secondo le sentenze di merito non ne era stata provata la riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, invece, alle minacce ( « ti faccio vedere io di cosa sono capace se non mi dai la casa, quanto posso essere cattivo, finché avrò vita ti renderò la vita un inferno tanto ti licenzio, devi andare via, ti devi levare dai coglioni, maledetta, sei una ladra»), si è ritenuto che le espressioni utilizzate fossero risultate prive di reale efficacia intimidatoria, esse ndosi al cospetto di una reazione dell ’ uomo al comportamento della exmoglie e considerato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a vivere, negli anni, nella stessa casa ea lavorare con [OSCURATO:PERSONA] e che , nel 2016, ella si era rivolta all’imputato per ottenere la riparazione del cancello dicasa. Quanto, infine, all’ingresso non autorizzato nel giardino, qualificato dal capo A) come condotta persecutoria e dal capo B) come violazione di domicilio, le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] state ritenute generiche, inidonee a circoscri vere i fatti, prive di un preciso riferimento temporale , non avendo la persona offesa chiarito quando [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto ingresso nel giardino nei 3 mesi antecedenti alla querela. Osserva, nondimeno, il Collegio che le sentenze impugnate hanno riconosciuto il compimento, da parte dell’imputato, di condotte sia minacciose (v. quanto detto più sopra), sia ingiuriose, avendo [OSCURATO:PERSONA] ripetutamente apostrofato la persona offesa sul luogo di lavorocon epiteti offensivi o con espressioni triviali (come nel caso dell’8 marzo 2017), e a vendo egli sputa to per terra , in qualche occasione , in presenza della donna o del figlio; e, dall’altro lato, hanno omesso distabilire se dovesse ritenersi accertato che, in un ’ occasione , l ’ imputato aveva detto al figlio della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che se la madre non gli avesse restituito la casa, l’avrebbe bruciata.Inoltre, quanto al posizionamento di una telecamera nell’ufficio della persona offesa senza il consenso dell’interessata, accertato dall ’ ispettorato del lavoro (v. deposizione del luogotenente [OSCURATO:PERSONA] ) e chiaramente rientrante in quella strategia di controllo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito alla psicologa, [OSCURATO:PERSONA], di patire maggiormente, la valutazione del primo Giudice, secondo cui il posizionamento avrebbe potuto essere finanche uno strumento a tutela della donna, che temeva di restare da sola nel suo ufficio quando c ’ era [OSCURATO:PERSONA](cfr. dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ) , si configura come frutto di una evidente parcellizzazione del dato probatorio e di una lettura avulsa dal complessivo compendio, certamente realizzata in violazione delle regole proprie del ragionamento indiziario. Tali elementi di contraddittorietà della motivazione e di omessa valutazione di dati probatori, comunque, rilevant i non possono che condurre all ’ accoglimento delle censure formulate dalla parte ricorrentequanto alla configurabilità di azioni potenzialmente riconducibile all’ambito delle condotte tipiche del delitto de quo. 4. Sotto un differente profilo,secondo i Giudici di merito la condizione di ansia e di paura della persona offesa non sarebbe stata dimostrata e, anzi, essa dovrebbe ritenersi esclusa dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a vivere nella stessa casa, che aveva continuato a lavorare con [OSCURATO:PERSONA] e che, nel 2016, si era rivolta all’imputato per ottenere la riparazione del cancello dicasa. E che anche volendo dare credito a quanto riportato nel certificato medico prodottodalla persona offesa, non sarebbe possibile ricavare un nesso di causalità tra quanto in esso documentato e le condotte ascritte all’imputato. 4.1. Quanto al primo aspetto deve nondimeno osservarsi, per un verso, che, come già rilevato, la condizione di disagio personale della persona offesa del delitto di atti persecutori non deve essere necessariamente qualificata in termini patologici. Pertanto, la circostanza che la sentenza impugnata abbia richiesto una qualche attestazione al riguardo da parte della documentazione medica configura un’ipotesi di manifesta illogicità della motivazione, così come la enfatizzazione del fatto che i certificati attestavanola presenza di semplici stati di animo riferiti dalla paziente. E ciò tenuto conto del fatto che tale documentazione corrispondeva, riscontrandole, le dichiarazioni della persona offesa, la cui credibilità non è stata revocata in dubbio dalle due sentenze di merito;e tenuto conto, altresì, di quanto riferito sia dal figlio, secondo cui la donna era terrorizzata che le potesse accadere qualcosa, sia da lla psicologa , ancorché nel contesto di una relazione terapeutica che nel 2016, epoca dei fatti, era stata discontinua. 4.2. Quanto, invece, al secondo profilo, deve ritenersi manifestamente illogica la parte della motivazione con cui i Giudici di merito hanno ritenuto di escludere che le condotte agite dall’imputato possano avere determinato, sul piano causale, il dedotto stato di ansia della persona offesa sulla base del fatto che costei aveva continuato a vivere nella stessa casa e a lavorare alle dipendenze dell’imputato. Ciò in quanto tale circostanza appare indicativa unicamente della determinazione della persona offesa a non accondiscendere alle richieste di [OSCURATO:PERSONA], peraltro rivelatesi infondate secondo il giudizio del Tribunale civile di Firenze, non potendo certo ricavarsi la prova dell’assenza di una condotta vessatoria da alcuna verificata massima di esperienza fondata sulla decisione di non accondiscendere alle pretese dell’agente, che ben potrebbe essere riconducibile alle piùdiverse ragioni. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenzaimpugnata deve essere annullata agli effetti civili limitatamente al capo A), con rinvio, per nuovo giudizio sul punto , al giudice civile competente per valore in grado di appello. Inoltre, l ’ imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dallaparte civil e ricorrente , che devono essere liquidate in complessivi 3 . 0 00,00 euro, ai sensi degli artt. 12 e 16, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, tenuto conto dell’attività svolta e delle questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art. 2, d.m. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltre all’IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull’imponibile. 5.1. Ai sensi dell ’ art. 52 , d.lgs. n. 196 del 20 03 , i n caso di diffusione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalit à e gli altri dati identificativi delle parti,in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente pr