CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 22950/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t o a l numer o 4663 del ruolo generale dell’anno 2016,proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Palermo, alla piazza Verdi, n. 53, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della società di fatto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale elettivamente si domicilia in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 294, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Oggetto: Ricorso per cassazione-[OSCURATO:PERSONA] a quo.RG n. 4663/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione deldecreto del T ribunale di Palermo depositato il 28 luglio 2015. udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Rilevato che: -il T ribunale di Palermo ha rigettato il reclamo ex art. 26 l. fall . che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva proposto contro il decreto col quale il giudice delegato al fallimento della società di fatto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C. aveva dichiarato la sua decadenza dall’aggiudicazione dei beni immobili posti in vendita con l’ordinanza 29.11-[OSCURATO:DATA_NASCITA], contestualmente ordinando l’acquisizione all’attivo del fallimento della somma versata a titolo di cauzione; - a fronte della contestazione mossa dalla reclamante , concernente l’induzione in errore sulla sanabilità del complesso immobiliare, scaturente dalle conclusioni dei consulenti tecnici del curatore, il Tribunale ha ritenuto il reclamo inammissibile, perché proposto nel termine più ampio previsto dalla riforma disposta col d.lgs. n. 5/06, invece che in quello di tre giorni a suo avviso ratione temporis applicabile, e comunque l’ha reputato infondato, facendo leva sulle relazioni tecniche relative ai beni, contenenti specifiche indicazioni sulla sanabilità di ogni singola unità immobiliare; - c ontro questo decreto la [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi e illustra con memoria, cui il F allimento della società di fatto replica con controricorso, che pure correda di memoria. Considerato che: - il ricorso è inammissibile per t ardività, come del resto eccepito dal F allimento controricorrente , perché non è stato rispettato il termine di sessanta giorni per proporlo, che è iniziato a decorrere dalla comunicazione/notificazione di cancelleria del 30 luglio 2015, che il [OSCURATO:PERSONA] ha documentato, allegandone copia al controricorso;RG n. 4663/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore - con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 26 l. fall., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5/06 (che è quello applicabile nel caso in esame, posto che la procedura fallimentare è la n. 321/89 del Tribunale di Palermo), questa Corte ha affermato, ripetutamente, che la comunicazione eseguita dalla cancelleria è sufficiente a far decorrere il termine per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione avverso decreti a contenuto decisorio emessi dal tribunale fallimentare; -e ciò in base alla natura degli interessi tutelati dalla procedura concorsuale, i quali, giustificando una disciplina in larga parte eccentrica rispetto a quella dettata dal codice di rito e ispirata prevalentemente a esigenze di accelerazione del processo, consentono di ritenere applicabili alla predetta impugnazione le disposizioni relative ai procedimenti in camera di consiglio, senza che ciò comporti una disparità di trattamento o comunque una lesione del diritto di difesa (tra varie, Cass., sez. un., n. 5761/98; sez. un., n. 12062/98; n. 16755/10; n. 12732/11; n. 23173 del 2020); - analogo principio è stato d’altronde enunciato anche in relazione alla disciplinanovellata dell’art. 26 l. fall. (da ultimo, Cass.n. 15239/22); -si è difatti stabilito che l'art. 26 l. fall., nel testo novellato, là dove fa decorrere il termine di impugnazione dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento, non si riferisce soltanto al reclamo al tribunale o alla corte di appello, ma anche al ricorso per cassazione, poiché identica è la ratio di speditezza della procedura concorsuale, che giustifica la decorrenza del termine dalla comunicazione di cancelleria, viceversa, incompatibile con la necessità di attendere i tempi legati all'iniziativa di parte per la notificazione del provvedimento (Cass. n. 13565/12); - nel caso in esame, inoltre, la comunicazione è idonea a d assicurare al destinatario la piena conoscenza del provvedimento;RG n. 4663/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore ne risulta anche certa la data ( al riguardo, vedi, tra varie, Cass. n. 23173/20, in motivazione); -la conoscenza integrale del provvedimento è difatti assicurata dalla trasmissione che di esso abbia eseguito il cancelliere, com’è avvenutonel caso in esame , mediante posta elettronica certificata, nel periodo successivo alla modifica dell'art. 45 disp. att. c.p.c. (dovuta all’art. 16, comma 3, del d.l. n. 179/12, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/12): ciò perché questa novella ha imposto la trasmissione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento; -né vi è di ostacolo il nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal d. l. n. 90/14, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/14, secondo cui la comunicazione del testo integrale della sentenza (o comunque del provvedimento) da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.: la norma concerne soltanto le notificazioni effettuate su impulso di parte, mentre non incide sulla disciplina,di carattere derogatorio e speciale,che contempla la comunicazione di cancelleria, come, appunto, quella che riguarda l’art. 26 l. fall.; - nel caso in esame v’è in atti copia della comunicazione di cancelleria avente come oggetto “CONSEGNA: tribunale di Palermo sezione fallimentare fallimento 321/89 sub1 reclamo provvedimento del 28/7/15 (rigetto)” e neanche in memoria la parte ricorrente assume che quella comunicazione non abbia riguardato il testo integrale del decretoimpugnato; - i l ricorso è quindi tardivo, perché, a fronte della suddetta comunicazione della cancelleria, consegnata il 30 luglio 2015 nella casella di posta certificata dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento di reclamo (seguita, il 5 agosto successivo, dalla notificazione a [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società), il ricorso è stato consegnato per la notificazione soltantoa fine gennaio 2016;RG n. 4663/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore -il ricorso è inammissibile e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 2000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15%a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se