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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07809/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 112 n. 4), 624, 625, comma primo, nn. 2 (violenza sulle cose) e 7 (fatto commesso su cose poste all'intero di uffici pubblici) cod. pen. - quest'ultima aggravante rende il reato di furto procedibile di ufficio anche dopo il d.

Igs. n. 150 del 2022; Ritenuto che i quattro motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, paragrafo

4.1. pag. 2 sulla identificazione dell'imputato quale autore del fatto; paragrafo

4.2. pagg. 2-3 sulla sussistenza delle circostanze aggravanti; paragrafo

4.3. pagg. 3-4- sul giudizio ex art. 69 cod. pen.; paragrafo

4.4. pag. 4 sul trattamento sanzionatorio); Evidenziato, inoltre, quanto al secondo motivo che la circostanza della dismissione dell'immobile da pubblico ufficio viene meramente asserita dal ricorrente, senza neppure rispondere al principio di autosufficienza del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente i31 pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 112 n. 4), 624, 625, comma primo, nn. 2 (violenza sulle cose) e 7 (fatto commesso su cose poste all'intero di uffici pubblici) cod. pen. - quest'ultima aggravante rende il reato di furto procedibile di ufficio anche dopo il d. Igs. n. 150 del 2022; Ritenuto che i quattro motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, paragrafo 4.1. pag. 2 sulla identificazione dell'imputato quale autore del fatto; paragrafo 4.2. pagg. 2-3 sulla sussistenza delle circostanze aggravanti; paragrafo 4.3. pagg. 3-4- sul giudizio ex art. 69 cod. pen.; paragrafo 4.4. pag. 4 sul trattamento sanzionatorio); Evidenziato, inoltre, quanto al secondo motivo che la circostanza della dismissione dell'immobile da pubblico ufficio viene meramente asserita dal ricorrente, senza neppure rispondere al principio di autosufficienza del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente i31 pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 07809/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris