CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 04993/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3525-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8975/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3525/2021 Numero sezionale 991/2022 Numero di raccolta generale 4993/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma di riforma di sentenza del giudice di pace su opposizione a sanzione amministrativa con compensazione delle spese. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con due motivi di ricorso si censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese dell’intero giudizio. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo è manifestamente fondato in quanto da un lato deve affermarsi che la soccombenza è situazione che concettualmente precede la regolazione delle spese processuali, il cui contenuto non incide sulla soccombenza stessa, né sulle ragioni che l'hanno determinata (ex plurimis Sez. 3, Sent. n.7028 del 1999) e dall’altro che se pure l’errore scusabile che aveva determinato la sanzione era stato dedotto solo in sede contenziosa, ciò poteva giustificare la compensazione delle spese nel primo grado di giudizio ma non per quello di appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] non condivide la proposta del Relatore. In particolare, osserva [OSCURATO:PERSONA] che la valutazione della compensazione delle spese deve farsi avuto riguardo all’esito complessivo del giudizio, sicché permangono anche con Ric. 2021 n. 03525 sez. M2 - ud. 27-01-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3525/2021 Numero sezionale 991/2022 Numero di raccolta generale 4993/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 riferimento al giudizio di appello le ragioni che giustificano la compensazione delle spese motivata dal Tribunale sulla base del fatto che la Società ricorrente con il proprio errore materiale nella trasmissione del numero di targa aveva determinato l’elevazione dei verbali di violazione di ingresso in zona a traffico limitato. Ne consegue che ricorrono quelle ragioni di assoluta incertezza nella soluzione della questione trattata che giustificano la compensazione. Nel caso di specie, infatti, l’assoluta incertezza riguardava, secondo quanto accertato nel giudizio di merito con giudizio insindacabile da questa Corte, l’applicabilità dell’art. 3 della l. n. 689 del 1981 alla fattispecie. In sostanza si vuole dare continuità al seguente principio di diritto: Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. Sez. 6 - 2, n. 4696 del 18/02/2019)». Il ricorrente lamenta anche un vizio di carenza assoluta di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. che non è dato riscontrare. Per motivazione apparente la giurisprudenza di questa Corte ricomprende, oltre alla motivazione in tutto o in parte mancante, anche le ipotesi in cui la stessa non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di Ric. 2021 n. 03525 sez. M2 - ud. 27-01-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3525/2021 Numero sezionale 991/2022 Numero di raccolta generale 4993/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum. Nella specie, invece, la motivazione per quanto succinta è idonea a rendere esplicito il percorso logico-giuridico seguito per la compensazione delle spese. 4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1500 più 200 per esborsi; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 03525 sez. M2 - ud. 27-01-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E