CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 05476/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, l'unico motivo di ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art .73, comma 1 d.P.R. 309/90 - deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. sul rilievo che non sia stata valutata la personalità del ricorrente, non sia consentito della legge poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente motivazione; ritenuto che, in particolare, la sentenza abbia (cfr. pag. 5) adeguatamente vagliato le ragioni addotte con l'appello a sostegno della richiesta, ed abbia altresì non illogicamente spiegato le ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti, tenendo conto dell'assenza di elementi positivi valutabili a tal fine, della gravità del fatto e dei precedenti penali, anche specifici, dì cui il ricorrente è gravato, ed escludendo altresì che possa ritenersi sufficiente, ai fini predetti, le condizioni di nnarginalità sociale in cui egli si trova; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consig e estensore [OSCURATO:PERSONA]