CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17085/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato, di condanna alla pena di giustizia per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate ex art 61 n 10 cp, assolvendolo dal primo e rideterminando la pena per il secondo. Fatti compiuti a Gennaio 2020. 1.Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore che, col primo motivo, ha censurato l'errata applicazione della legge in relazione all'ad 597/3 cpp, poiché la Corte territoriale, pur avendo assolto l'imputato dall'addebito di resistenza a pubblico ufficiale, aveva aggravato la pena per il capo b) a mesi nove di reclusione, elevandola dai mesi sei irrogati in primo grado; la determinazione del trattamento sanzionatorio, pur complessivamente inferiore a quello inflitto in primo grado, violerebbe il divieto ex art 597/4 cpp. 2.Col secondo motivo ci si duole della manifesta illogicità della motivazione, poiché la Corte territoriale, nel negare le circostanze attenuanti generiche, si era riferita all'assenza di elementi in tal senso valutabili anche in relazione alla condotta immediatamente a ridosso del fatto che successiva; in contraddizione con la proposizione dopo poco il Giudice aveva preso atto della rivisitazione del vissuto e della acquisizione di consapevolezza in ordine all'illiceità della condotta posta in essere, da parte del giudicabile. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato con riguardo alle doglianze rappresentate nel secondo motivo. 1.Quanto alla critica mossa con il primo motivo va premesso "in fatto" che, con la sentenza emessa nel primo grado del giudizio, il Tribunale ha condannato l'attuale ricorrente per entrambi i reati ascrittigli e li ha unificati ai sensi dell'art 81 cpv cp, individuando la violazione più grave nel delitto di resistenza ex art 337 cp, irrogando la pena di anni uno di reclusione, aumentata di sei mesi per il delitto di lesioni ex art 582 cp, diminuendo, infine,la pena così determinata ad un anno di reclusione per la scelta del rito abbreviato. A seguito dell'impugnazione proposta la Corte, dopo aver assolto l'imputato dall'addebito di resistenza, ha rideterminato la pena per il solo delitto di lesioni in mesi nove di reclusione, diminuita per il rito a mesi sei. 1.1 In proposito questa Corte regolatrice nel suo massimo consesso ha già affermato il principio per il quale non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art.597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo Giudice, pur non irrogando una pena complessivamente più elevata. Così: (Sez U Sentenza n 16208 del 27/3/2014, Ud dep 14/4/2014 Rv 258653). 1.1 La censura avanzata dalla difesa, nel lamentare la determinazione della pena infitta in secondo grado, non considera il citato approdo ermeneutico e dimentica che nel caso in esame il reato satellite di lesioni è diventato, nel giudizio di appello, l'unico per il quale è stata dichiarata la responsabilità dell'imputato; pertanto, il Giudice di secondo grado correttamente ha rideterminato la pena in mesi nove di reclusione, cioè in misura superiore a quella inflitta dal Tribunale a titolo di continuazione per il medesimo reato, ma nel rispetto del limite dato dalla pena Agi complessivamente definita nel giudizio di primo grado. 2.Risulta, invece, fondata la censura di contraddittorietà ed illogicità mossa dal ricorrente con il secondo motivo. In proposito, infatti, occorre osservare che la sentenza impugnata presenta al suo interno una grave incoerenza in quanto, nel negare le circostanze attenuanti generiche, ha posto a fondamento dell'opzione l'assenza di elementi positivi da valutare,anche in relazione alla condotta tenuta dall'imputato immediatamente prima del fatto e dopo di esso. Tuttavia con la motivazione adottata al fine di giustificare il contestuale provvedimento di revoca della misura cautelare, si è riferita anche al comportamento processuale dell'imputato, definendolo significativo della rivisitazione del vissuto e della acquisizione di consapevolezza riguardo alla condotta illecita realizzata, così contraddicendo insanabilmente la motivazione di assenza di elementi positivi di valutazione appena resa in punto di circostanze attenuanti generiche. Infatti : tra gli elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rientrano la confessione spontanea, il corretto comportamento processuale e la collaborazione prestata alle indagini. (Sez. 5, Sentenza n. 33690 del 14/05/2009 Ud. (dep. 02/09/2009 ) Rv. 244912. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Il ricorso nel resto va respinto. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso nel re