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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45895/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PRESTI.PINO Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], PRESTIPINO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 7/10/2019 della Corte di appello di Messina; nel quale è parte civile [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rapp.te della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice penale; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza di proscioglimento emessa dal tribunale di Patti il 19 novembre 2018, accoglieva l'impugnazione proposta dalla parte civile, ai sensi dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., e, valorizzando il peso decisivo della prova documentale negletta in primo grado, condannava gli odierni ricorrenti al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio civile, condannava altresì gli imputati a rifondere le spese del doppio grado di giudizio in favore della medesima parte civile.

1.1. Il giudizio di primo grado si era concluso con il proscioglimento degli imputati, avendo il giudice ritenuto che le prove dichiarative assunte nel contraddittorio nel corso del giudizio (ancorché promananti da soggetti legati agli imputati da vincoli di parentela) non consentissero, pur a fronte dei documenti acquisiti, di ritenere dimostrati gli artifizi ed i raggiri indicati in imputazione quali modalità di consumazione della truffa contestata.

2. Avverso tale pronuncia propongono ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal comune difensore, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione della legge penale e vizio di motivazione, anche per avvenuto travisamento della prova in ordine alla riconosciuta responsabilità degli imputati (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) per avere la Corte sopravvalutato l'attendibilità della parte civile, animata da astio e mossa da chiari interessi patrimoniali e ritorsivi e non aver adottato una motivazione cd. rafforzata per superare il proscioglimento di primo grado;

2.2. i medesimi vizi sono denunziati quanto al travisamento della prova dichiarativa assunta in primo grado, ove era stata apprezzata la genuinità dei testi a discarico escussi.

2.3. violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per non avere la Corte tenuto conto della assoluta estraneità di [OSCURATO:PERSONA] al fatto, essendo questi mero intestatario della società che beneficiò del finanziamento;

2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono vizio esiziale di motivazione non sussistendo evidentemente prova del raggiro, né potendo questa desumersi dall'avere gli imputati presentato una pratica di finanziamento corredata da un numero di telaio inesistente della vettura oggetto di finanziamento.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi rivelano manifesta infondatezza e deficit di specificità, vanno pertanto dichiarati inammissibili.

1.1. Le critiche esposte con i comuni motivi di ricorso svolti in tema di accertamento della responsabilità in concorso per la truffa contestata riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).

La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la prova del concorso dei ricorrenti nella comune prospettazione agli offesi degli artifizi documentali (presentazione di un modulo di finanziamento indicante un numero di telaio inesistente) atti a raggirarli e condurli alla disposizione patrimoniale per loro dannosa non può certo essere sminuita dalla prova testimoniale (proveniente da soggetti vicini agli imputati) avversa, anche perché tale narrato non ribalta l'univoca interpretazione della evidenza documentale tenuta in non cale dal giudice di primo grado.

A fronte di tali univoche evidenze documentali l'ipotesi dubitativa introdotta dalle difese appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza, e non assume alcuna forza logica antagonista.

Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, dep. 2012, emessa il 17/11/2011, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546, del 21/5/2008, Rv. 240763).

1.2. Le censure svolte con detti motivi si risolvono peraltro (per entrambi) nella mera riproposizione della tesi fatta propria dal giudice di primo grado, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese nella motivazione di secondo grado; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui i ricorrenti rifiutano di confrontarsi.

1.3. La Corte invero si confronta con le dichiarazioni testimoniali della Sottile e del Romeo, ma ne evidenzia l'indifferenza rispetto alla dimostrazione documentale del raggiro.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha apprezzato il suo interesse patrimoniale in tutto coincidente rispetto a quello del correo con il quale ha agito simbioticamente.

2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.

Le spese sostenute dalla parte civile costituita nel grado di giudizio vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PRESTI.PINO Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], PRESTIPINO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 7/10/2019 della Corte di appello di Messina; nel quale è parte civile [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rapp.te della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice penale; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza di proscioglimento emessa dal tribunale di Patti il 19 novembre 2018, accoglieva l'impugnazione proposta dalla parte civile, ai sensi dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., e, valorizzando il peso decisivo della prova documentale negletta in primo grado, condannava gli odierni ricorrenti al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio civile, condannava altresì gli imputati a rifondere le spese del doppio grado di giudizio in favore della medesima parte civile. 1.1. Il giudizio di primo grado si era concluso con il proscioglimento degli imputati, avendo il giudice ritenuto che le prove dichiarative assunte nel contraddittorio nel corso del giudizio (ancorché promananti da soggetti legati agli imputati da vincoli di parentela) non consentissero, pur a fronte dei documenti acquisiti, di ritenere dimostrati gli artifizi ed i raggiri indicati in imputazione quali modalità di consumazione della truffa contestata. 2. Avverso tale pronuncia propongono ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal comune difensore, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione della legge penale e vizio di motivazione, anche per avvenuto travisamento della prova in ordine alla riconosciuta responsabilità degli imputati (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) per avere la Corte sopravvalutato l'attendibilità della parte civile, animata da astio e mossa da chiari interessi patrimoniali e ritorsivi e non aver adottato una motivazione cd. rafforzata per superare il proscioglimento di primo grado; 2.2. i medesimi vizi sono denunziati quanto al travisamento della prova dichiarativa assunta in primo grado, ove era stata apprezzata la genuinità dei testi a discarico escussi. 2.3. violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per non avere la Corte tenuto conto della assoluta estraneità di [OSCURATO:PERSONA] al fatto, essendo questi mero intestatario della società che beneficiò del finanziamento; 2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono vizio esiziale di motivazione non sussistendo evidentemente prova del raggiro, né potendo questa desumersi dall'avere gli imputati presentato una pratica di finanziamento corredata da un numero di telaio inesistente della vettura oggetto di finanziamento.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi rivelano manifesta infondatezza e deficit di specificità, vanno pertanto dichiarati inammissibili. 1.1. Le critiche esposte con i comuni motivi di ricorso svolti in tema di accertamento della responsabilità in concorso per la truffa contestata riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la prova del concorso dei ricorrenti nella comune prospettazione agli offesi degli artifizi documentali (presentazione di un modulo di finanziamento indicante un numero di telaio inesistente) atti a raggirarli e condurli alla disposizione patrimoniale per loro dannosa non può certo essere sminuita dalla prova testimoniale (proveniente da soggetti vicini agli imputati) avversa, anche perché tale narrato non ribalta l'univoca interpretazione della evidenza documentale tenuta in non cale dal giudice di primo grado. A fronte di tali univoche evidenze documentali l'ipotesi dubitativa introdotta dalle difese appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza, e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, dep. 2012, emessa il 17/11/2011, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546, del 21/5/2008, Rv. 240763). 1.2. Le censure svolte con detti motivi si risolvono peraltro (per entrambi) nella mera riproposizione della tesi fatta propria dal giudice di primo grado, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese nella motivazione di secondo grado; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui i ricorrenti rifiutano di confrontarsi. 1.3. La Corte invero si confronta con le dichiarazioni testimoniali della Sottile e del Romeo, ma ne evidenzia l'indifferenza rispetto alla dimostrazione documentale del raggiro. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha apprezzato il suo interesse patrimoniale in tutto coincidente rispetto a quello del correo con il quale ha agito simbioticamente. 2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. Le spese sostenute dalla parte civile costituita nel grado di giudizio vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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