CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2024
Cassazione n. 20471/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocutoria. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron. R.G.N. 24830/2021 [OSCURATO:PERSONA] Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorsoiscritto al n. 24830 /20 2 1 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ottavio; rappresentat o e difes o da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ottavio ([OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura su foglio separatoallegato in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza n. 389/2021 della CORTE d ’ APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 3 giugno 2021, notificata il 24 giugno 2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2024 dal ConsiglierePaolo S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.71/1999, Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannò il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 7 a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di Lire 92.640.080. [OSCURATO:PERSONA] cedette ilcredito portato da questa sentenza al proprio coniuge, [OSCURATO:PERSONA], la quale iniziòuna procedura esecutiva nei confronti di tre condomini: Italia Albanese , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ottavio. Nel processo esecutivo si costituì [OSCURATO:PERSONA], il quale vantava un credito nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]Panzera per cui aveva ottenuto nei loro confronti un decreto ingiuntivo sulla scorta di una serie di cambiali scadute e protestate da loro sottoscritte. [OSCURATO:PERSONA], surrogandosi nel diritto dei propri debitori verso i tre esecutati, ottenne l’assegnazione delle somme di sua spettanza, dopo che essi le avevano versate. 2.Con sentenza n. 50/2006, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], investita del gravame proposto dal Condominio avverso la sentenza n.71/1999 del Tribunale reggino, lo accolse, rigettando, per l ’ effetto , la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di questa sentenza, essendo stata accertata l’insussistenza della loro obbligazione, gli esecutati Albanese, Musitano e D’Ottavio chiesero e ottennero dallo stesso Tribunale distinti decreti ingiuntivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto la restituzione delle somme da lui incamerate previa surrogazione nello (insussistente) diritto dicredito di [OSCURATO:PERSONA].3. Avverso questi decreti, [OSCURATO:PERSONA] propose distinte opposizioni con atti di citazione del 14 dicembre 2006. Le opposizioni, separatamente proposte ma successivamente riunite, furono dichiarate improcedibili dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n.477/2012. 4.Contro questa decisione [OSCURATO:PERSONA] propose appello dinanzi alla Corte reggina con citazione del 20 aprile 2012, cui resistettero gli appellati Albanese, Musitano e D’Ottavio. 5.In sede di scritti conclusionali, l’appellante fece presente che la sentenza n. 50/2006 era stata cassata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n.8191/2013, e che la nuova sentenza di merito emessa all’esito del rinvio (sentenza n.275/2017 della stessa Corte reggina in diversa composizione) aveva rigettato l’appello avverso la sentenza di primo grado n. 71/1999, che era stata quindi confermata; il ricorso per cassazione avverso questa sentenza era stato dichiarato improcedibile dalla Corte dicassazione con ordinanza n. 6438/2019; pertanto il titolo giudiziale (la sentenza n. 50/2006) posto a fondamento dei decreti ingiuntivi azionati dai tre appellati era ormai stato caducato. 6. Con sentenza 23 giugno 2021, n. 389 , la Corte d’appello di ReggioCalabria, preso atto della sopravvenienza di tali provvedimenti giudiziali, ha dichiarato la cessazione della materia del contenderecon implicita revoca dei decreti ingiuntivi, condannando gli appellati Italia Albanese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ottavio (già parti ingiungenti-opposte)a rimborsare ad [OSCURATO:PERSONA] (già parte ingiunta - opponente) le spese dei due gradi di giudizio. La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:I-dalle documentate sopravvenienze era emerso che « il credito di “ripetizione” azionato in monitorio dalle odierne parti appellate – nascente dal titolo giudiziale “provvisorio” ad esse favorevole di cui s’è detto in narrativa (id est, la sentenza emessa al n. 71 dell’anno 1999 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] tra il Condominio di via della Zecca ed il De StafanoConsolato: [RECTE: la sentenza n. 50/2006 emessa dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], n.d.r . ] ) – è stato riconosciuto con effetto a far tempo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] insussistente (in esito alla riforma della citata sentenza … statuita con effetto nel merito ad esse sfavorevole) dalla sentenza di questa Corte emessa nel procedimento iscritto al n. 402/2013 RGAC al n. 275 in data 8-11.5.2017»; II- l’accertamento dell’insussistenza del credito monitoriamente azionato comportava che nulla ostasse alla «deliberazione di cessazione della materia del contendere avanzata in atti (seppur solo in via subordinata, dall’appellante, e sostanzialmente aderita dagli appellati in sede di conclusionale)»(p.9 della sentenza impugnata); III- tale deliberazione non escludeva che la Corte dovesse comunque svolgere una delibazione di merito in funzione della «identificazione, secondo il principio della cd. soccombenza virtuale, delle parti tenute alla rifusione delle spese di giudizio in favore di quella vittoriosa», nonché della «verifica del fondamento o meno della spiegata domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. (invocata dallo Ielo contro i suoi resistenti)»; IV- in proposito , mentre doveva escludersi la sussistenza delle ragioni di improcedibilitàdelle opposizioni , “erroneamente” ritenute dal primo giudice (p.16, in fine), doveva però riconoscersi il carattere egualmente « precario » tanto del « titolo giudiziale azionato in monitorio» quanto di quello «conseguito anteadal [OSCURATO:PERSONA], id est il dante causa della Panzera, debitrice cui lo Ielo s’è surrogato in executivisconseguendo l’assegnazione a sé delle somme dagli odierni appellati dovute al [OSCURATO:PERSONA] per esso alla sua cessionaria Panzera» (p.17); pertanto era sussistita «l’identica alea per le odierne parti in lite sui possibili epiloghi della vertenza giudiziaria che avrebbe riverberato i propri effetti sulle rispettive sfere giuridiche», profilandosi, da un lato, per [OSCURATO:PERSONA], il rischio «di dover rifondere le somme che avesse incassato, ove non vi avesse avuto diritto la sua debitrice Panzera (e per essa, il suo cedente [OSCURATO:PERSONA])»; dall’altro lato, per Italia Albanese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ottavio , l’opposto rischio «di dover rinunciare alle somme loro riconosciute in monitorio (ovvero, di restituirle ove incassate) nel caso in cui, come poi avvenuto, fossero stati infine riconosciuti debitori del [OSCURATO:PERSONA] e per esso della Panzera»; V-peraltro, sul piano oggettivo , all’esito della vicenda giudiziaria, mentre i cond ò mini erano risultati soccombenti « per aver agito in monitorio sine titulo », invece [OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsi vittorioso, «in quanto definitivamente risultato effettivo creditore della Panzera e, per essa, del [OSCURATO:PERSONA] (suo cedente) » (p.17 della sentenza impugnata). 7. Avverso la sentenza n. 389/2021 della Corte reggina, p ropone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Ottavio, sulla base di sette motivi. Risponde con controricorso l’unico intimato [OSCURATO:PERSONA], proponendo anche ricorso incidentale sorretto da due motivi. Non risultano essere stati intimati (in quanto il ricorso non è rivolto formalmente anche nei loro confronti) [OSCURATO:PERSONA] . La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1, cod. proc. civ..Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioniscritte. Sia il ricorrente principale che il controricorrente - ricorrente incidentale hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] A.1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata “Violazionedi legge e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e dei principi giurisprudenziali in materia, in relazione all'art. 360 co. 1 nnr. 3 e 4 per avere la sentenza impugnata dichiarato cessata la materia del contendere nonostante la mancanza d’una comune istanza in tal senso delle parti, e nonostante l’odierno ricorrente avesse espressamente contestato la caducazione del proprio titolo restitutorio (avendo sostenuto, in contrario, che la sentenza della corte di Cassazione che aveva posto nel nulla la pronuncia della Corte d'Appello fondante il credito “in ripetizione” azionato in via monitoria dal ricorrente, non avrebbe avuto l’effetto di far rivivere la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 71/1999 e, dunque, l ’ effetto di caducare l'effetto restitutorio) e avesse, in ogni caso, opposto il passaggio in giudicato del provvedimento monitorio per insussistenza delle condizioni fondanti l’azione ex art. 650 c.p.c. promossa dalla controparte”. A.2. Con il secondo motivo viene denunciata “ Violazione o falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 nnr 3 e 4 c.p.c. per avere la sentenza impugnata dichiarato cessata la materia del contendere nonostante la mancanza del presupposto idoneo a fondare detta pronuncia, in quanto la sentenza della Corte di Cassazione n. 8191/13 che aveva posto nel nulla la pronuncia della Corte d’Appello n. 50/2005 fondante il credito “in ripetizione” azionato invia monitoria dal ricorrente non ha l'effetto di far rivivere la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 71/1999 e, dunque, l ’ effetto di caducare detto diritto restitutorio”. A.3. Con il terzo motivo viene denunciata“Violazione dell’art. 276 co. 2 e 650 c.p.c., nonché 132 co 1 n. 4 in relazione all’art. 360, co.1 nn. 3 e 4 c.p.c. per avere la Corte di Appello senza alcuna motivazione, ritenuta assorbita dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere la questione, preliminare della inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. p er mancanza dei relativi presupposti di legge, che risultava manifestamente fondata”. A.4. Con il quartomotivo viene denunciata “Violazione art. 276 co. 2 e 342 c.p.c. nonché dell’art. 342 co n. 3 e 4 in relazione all’art. 360 co 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte d i Appello, senza alcuna motivazione, ritenuta assorbita dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere, la eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per mancanza dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c. ed in particolare per mancanza di specificità dei motivi di censura avverso la sentenza di primo grado”. A.5. Con il quinto motivo del ricorso principale viene denunciata “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112 in relazione all'art. 360 comma 1 nn 3 e 4 c.p.c., poiché la Corte Territoriale ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, omettendo di verificare la soccombenza virtuale in base all'intera vicenda processuale, e, in particolare, obliterando tutte le difese argomentate dal D'Ottavio sin dall'origine ed in relazione al giudizio di gravame (in particolare in punto di inammissibilità dell’opposizione tardiva, per mancanza dei presupposti ex art. 650 c.p.c.; di inammissibilità del gravame per mancanza di specificità dei motivi; di sussistenza del credito restitutorio)”.A.6. Con il sesto motivo del ricorso principale viene denunciata “Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 132 co 1 n. 4 in violazione all’art. 360 co 1 n. 4 nella parte in cui, con manifesto travisamento delle risultanze probatorie, ha individuato la parte soccombente nell’odierno ricorrente, in ragione del fatto che “allo Ielo -in quanto definitivamente risultato effettivo creditore della Panzera e per essa al [OSCURATO:PERSONA]- va pertanto riconosciuto il diritto alla integrale rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio”. A.7.Con il settimo motivo del ricorso principale viene denunciata “Violazione del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c. per avere il Tribunale liquidato in favore dei difensori della controparte in relazione al giudizio di prime cure, tanti onorari per quanti erano le parti degli originari singoli giudizi di opposizione, nonostante (sin da subito) detti giudizi siano stati riuniti con identità di difese fra gli opposti, tutti assistiti dal medesimo difensore”. B.1.Con il primo motivo del ricorso incidentale viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 99 cod. proc. civ. e 96 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c od. proc. civ. , per omessa pronuncia parziale, sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni, richiesta ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 cod. proc. civ., formulatada [OSCURATO:PERSONA] nel secondo grado di giudizio in sede di precisazione delle conclusioni. B.2.Con il secondo motivo del ricorso incidentale , proposto in via subordinata rispetto al primo, viene denunciata violazione e falsa applicazione degli art. 112, 99, 132,secondo comma, n. 4, c od. proc. civ.e dell’art. 96 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per omessa motivazione del rigetto della domanda ex art.96 cod. proc. civ..C.il Collegio rileva che gli ultimi due motivi (sesto e settimo) del ricorso principale censurano la statuizione sulle spese emessa dalla Corte d’appelloe le modalità della loro liquidazione. C.1. Il primo di tali motivi (il sesto del ricorso principale ), nel censurare il giudizio relativo all’individuazione della parte virtualmente soccombente espresso dalla Corte di merito – e nel contestare tale giudizio nella parte in cui ha individuato come soccombenteil ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Ottavio – , controverte unicamente circa il carico dellespese del giudizio delle fasi precedenti, in relazione alla posizione che le diverse partihanno assunto nel processo; pertanto, in ordine ad esso è pienamente possibile la scissione tra la posizione di [OSCURATO:PERSONA]Ottavio e quella dei suoi litisconsorti delle fasi di merito, Italia Albanese e [OSCURATO:PERSONA], e non sarebbe , quindi, necessaria l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione (sul tema v., di recente, Cass. 19/01/2023, n. 1654; in precedenza , cfr. la risalenteCass. 06/06/1962, n. 1354). C.2.Invece, il secondo dei motivi in esame (il settimo motivo del ricorso principale) censura la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado per violazionedella c.d. “regola del compenso unico ” (con le maggiorazionipercentuali previste in relazione al numero delle parti) stabilita dal comma 2 dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, nella formulazione (successiva alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. c), del d.m. n. 37 del 2018, ed anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. c), del d.m. n.147 del 2022) applicabile ratione temporis. La censura coinvolge inscindibilmente la posizione anche dei litisconsorti non intimaticon il presente ricorso per cassazione , poiché viene postulata la sostituzione della condannaparziaria contenuta nella sentenzaimpugnata con la condanna solidale al pagamento di un unico onorario, con le previste maggiorazioni. Pertanto, la situazione di diritto sostanziale e processuale impone che la sentenza sia pronunziata nei confronti anche di Italia Albanese e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai quali deve essere integrato il contradditorio. Deve, al riguardo, disporsi il rinvio della causa a nuovo r u olo, ordinandoal ricorrente principale di procedere alla notifica del ricorso adItalia Albanese e Annibale M usitano nel termine di sessanta giorni dal depositodella presente ordinanza . P.Q.M. La Corte dispone rinvio della causa a nuovo ruolo, ordinando la