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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13693/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07-07-2021 del G.U.P. del Tribunale di Macerata; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo in cui dispone la confisca del profitto del reato pari alla somma di euro 3.320, ovvero di beni per equivalente, con eliminazione del medesimo capo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 luglio 2021, il G.U.P. del Tribunale di Macerata applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata (e condizionalmente sospesa) di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in ordine a una pluralità di episodi di cessione di sostanze stupefacenti di vario tipo (capo 1, fatti commessi in Cingoli, Apiro, Jesi, Chiaravalle dal 30 settembre 2017 al giugno 2019), a una tentata estorsione collegata al mancato pagamento di un'ulteriore cessione di stupefacente (capo 2, fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 29 marzo 2019) e alla detenzione illecita di hashish ed ecstasy (capo 3, accertato in Chiaravalle il 15 giugno 2019), venendo le condotte di cessione e detenzione inquadrate nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Con la medesima pronuncia, il G.U.P. disponeva sia la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, sia la confisca del profitto del reato, pari a euro 3.320, ovvero la confisca per equivalente di beni di concorrente importo.

2. Avverso la sentenza del G.U.P. marchigiano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione degli art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e 73, comma 7 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990, contestando la statuizione sultkconfisca del denaro, in base al rilievo secondo cui la norma invocata dal G.U.P., ovvero l'art. 73, comma 7 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990, esclude espressamente l'applicazione della confisca per equivalente per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo decreto, consentendo la misura di sicurezza patrimoniale solo per le cose che costituirono il profitto o il prodotto del reato, per cui, nel caso di specie, non poteva essere disposta la confisca, non avendo peraltro la sentenza fornito alcun argomento idoneo a far ritenere sussistente uno specifico collegamento tra il denaro e i fatti illeciti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, ma limitatamente alla sola confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato.

1. Occorre in primo luogo premettere che la prima delle tre imputazioni elevate a carico di [OSCURATO:PERSONA] (capo1) è riferita a una molteplicità di cessioni di sostanze stupefacenti in favore di 16 assuntori, di cui tre cessioni a titolo gratuito e tutte le altre a titolo oneroso, per ciascuna delle quali è stato specificato l'importo, il cui valore complessivo è risultato pari a 3.680 euro.

Sotto tale profilo, la statuizione della confisca dell'importo di 3.320 euro (importo inferiore peraltro a quello risultante dalla somma dei prezzi delle cessioni desumibili dal capo 1), deve essere ritenuta immune da censure, dovendosi 2 Fg richiamare in tal senso l'art. 73 comma 7 bis del d.P.R. n. 309 del 1990, secondo cui, nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

È pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti, quando tale sia il reato per cui si procede, e ciò a prescindere dal riconoscimento della lieve entità del fatto, riguardando in tal caso l'abiezione il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (cfr. Sez.

Un. n. 9194 del 03/07/1996, Rv. 205707).

Deve quindi ribadirsi la legittimità della statuizione della confisca del provento delle cessioni di droga contestate al capo 1, risultando l'importo confiscato coerente (per difetto) con il tenore dell'imputazione per cui si è proceduto.

2. Non può invece ritenersi corretta la decisione con cui il G.U.P. ha disposto, in alternativa, la confisca per equivalente dei beni dell'imputato.

Sul punto deve infatti darsi continuità all'affermazione di questa Corte (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Rv. 267900), secondo cui, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12 sexies del decreto legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, risultando chiaro in tal senso il tenore del richiamato art. 73 comma 7 bis del d.P.R. n.309 del 1990, che espressamente esclude l'operatività della confisca per equivalente nell'ipotesi in cui sia stata riconosciuta la lieve entità del fatto.

2. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza limitatamente alla confisca di beni per un valore equivalente al profitto, statuizione che va eliminata, mentre il ricorso va disatteso nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca di beni per un valore equivalente al profitto, statuizione che elimina.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07-07-2021 del G.U.P. del Tribunale di Macerata; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo in cui dispone la confisca del profitto del reato pari alla somma di euro 3.320, ovvero di beni per equivalente, con eliminazione del medesimo capo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 luglio 2021, il G.U.P. del Tribunale di Macerata applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata (e condizionalmente sospesa) di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in ordine a una pluralità di episodi di cessione di sostanze stupefacenti di vario tipo (capo 1, fatti commessi in Cingoli, Apiro, Jesi, Chiaravalle dal 30 settembre 2017 al giugno 2019), a una tentata estorsione collegata al mancato pagamento di un'ulteriore cessione di stupefacente (capo 2, fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 29 marzo 2019) e alla detenzione illecita di hashish ed ecstasy (capo 3, accertato in Chiaravalle il 15 giugno 2019), venendo le condotte di cessione e detenzione inquadrate nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990. Con la medesima pronuncia, il G.U.P. disponeva sia la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, sia la confisca del profitto del reato, pari a euro 3.320, ovvero la confisca per equivalente di beni di concorrente importo. 2. Avverso la sentenza del G.U.P. marchigiano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione degli art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e 73, comma 7 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990, contestando la statuizione sultkconfisca del denaro, in base al rilievo secondo cui la norma invocata dal G.U.P., ovvero l'art. 73, comma 7 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990, esclude espressamente l'applicazione della confisca per equivalente per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo decreto, consentendo la misura di sicurezza patrimoniale solo per le cose che costituirono il profitto o il prodotto del reato, per cui, nel caso di specie, non poteva essere disposta la confisca, non avendo peraltro la sentenza fornito alcun argomento idoneo a far ritenere sussistente uno specifico collegamento tra il denaro e i fatti illeciti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, ma limitatamente alla sola confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato. 1. Occorre in primo luogo premettere che la prima delle tre imputazioni elevate a carico di [OSCURATO:PERSONA] (capo1) è riferita a una molteplicità di cessioni di sostanze stupefacenti in favore di 16 assuntori, di cui tre cessioni a titolo gratuito e tutte le altre a titolo oneroso, per ciascuna delle quali è stato specificato l'importo, il cui valore complessivo è risultato pari a 3.680 euro. Sotto tale profilo, la statuizione della confisca dell'importo di 3.320 euro (importo inferiore peraltro a quello risultante dalla somma dei prezzi delle cessioni desumibili dal capo 1), deve essere ritenuta immune da censure, dovendosi 2 Fg richiamare in tal senso l'art. 73 comma 7 bis del d.P.R. n. 309 del 1990, secondo cui, nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. È pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti, quando tale sia il reato per cui si procede, e ciò a prescindere dal riconoscimento della lieve entità del fatto, riguardando in tal caso l'abiezione il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (cfr. Sez. Un. n. 9194 del 03/07/1996, Rv. 205707). Deve quindi ribadirsi la legittimità della statuizione della confisca del provento delle cessioni di droga contestate al capo 1, risultando l'importo confiscato coerente (per difetto) con il tenore dell'imputazione per cui si è proceduto. 2. Non può invece ritenersi corretta la decisione con cui il G.U.P. ha disposto, in alternativa, la confisca per equivalente dei beni dell'imputato. Sul punto deve infatti darsi continuità all'affermazione di questa Corte (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Rv. 267900), secondo cui, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12 sexies del decreto legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, risultando chiaro in tal senso il tenore del richiamato art. 73 comma 7 bis del d.P.R. n.309 del 1990, che espressamente esclude l'operatività della confisca per equivalente nell'ipotesi in cui sia stata riconosciuta la lieve entità del fatto. 2. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza limitatamente alla confisca di beni per un valore equivalente al profitto, statuizione che va eliminata, mentre il ricorso va disatteso nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca di beni per un valore equivalente al profitto, statuizione che elimina. Rigetta il ricorso nel resto. Così decis
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