CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24712/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali aggravate e violenza privata; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce omessa motivazione sulla richiesta del beneficio della non menzione, è inammissibile perché era già inammissibile sul punto, per difetto di specificità, l'atto di appello che si limitava una mera istanza di concessione di "benefici" non meglio precisati, senza indicare ragioni a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/