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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25740/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato ch con il provvedimento impugnato, il Tribunale di SC)/5.

Sorveglianza di a ern. ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 47 ord. pen. proposta da D'[OSCURATO:PERSONA] di applicare la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in quanto priva della dichiarazione di domicilio e considerato lo stato di irreperibilità; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata elezione di domicilio che, di contro, sarebbe stata effettuata presso il difensore e, sotto altro profilo, quanto alla ritenuta irreperibilità; Rilevato che dagli atti non risulta alcun atto nel quale il condannato abbia dichiarato espressamente di eleggere domicilio, tale non essendo la mera indicazione effettuata nell'istanza dal difensore; Rilevato che la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il Tribunale di Sorveglianza si è correttamente confermato al dettato normativo e alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato ch con il provvedimento impugnato, il Tribunale di SC)/5. Sorveglianza di a ern. ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 47 ord. pen. proposta da D'[OSCURATO:PERSONA] di applicare la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in quanto priva della dichiarazione di domicilio e considerato lo stato di irreperibilità; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata elezione di domicilio che, di contro, sarebbe stata effettuata presso il difensore e, sotto altro profilo, quanto alla ritenuta irreperibilità; Rilevato che dagli atti non risulta alcun atto nel quale il condannato abbia dichiarato espressamente di eleggere domicilio, tale non essendo la mera indicazione effettuata nell'istanza dal difensore; Rilevato che la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il Tribunale di Sorveglianza si è correttamente confermato al dettato normativo e alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 25740/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris