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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41342/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG.23455/25 ritenuto che la Corte di appello di Brescia ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado nella parte in cui aveva escluso le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei precedenti penali e dell'assenza di ragioni che le giustificassero; ritenuto che si tratta di censure assolutamente generiche, che non si confrontano con le valutazioni espresse sulla personalità dell'imputato (gravato da numerosi precedenti penali anche specifici) che incidono inevitabilmente anche sull'entità degli aumenti irrogati per la continuazione rispetto ad ogni singolo reato, e che non appaiono suscettibili di una diversa rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG.23455/25 ritenuto che la Corte di appello di Brescia ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado nella parte in cui aveva escluso le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei precedenti penali e dell'assenza di ragioni che le giustificassero; ritenuto che si tratta di censure assolutamente generiche, che non si confrontano con le valutazioni espresse sulla personalità dell'imputato (gravato da numerosi precedenti penali anche specifici) che incidono inevitabilmente anche sull'entità degli aumenti irrogati per la continuazione rispetto ad ogni singolo reato, e che non appaiono suscettibili di una diversa rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso dic
Sentenza Cassazione n. 41342/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris