CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19450/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell'ordinanza in data 21 luglio 2021 con la quale il tribunale del riesame di Palermo ha escluso il ruolo di finanziatore ed a parzialmente annullato l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale della stessa città in data 24 giugno 2021, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale contestata al capo 41) dell'addebito provvisorio, rigettando nel resto l'istanza di riesame, e confermando l'ordinanza cautelare, anche con riferimento alla scelta della misura applicata (custodia cautelare in carcere). Al ricorrente è stato provvisoriamente contestato il delitto di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, 416-bis.1 (già art. 7 L. n. 203 del 1991), per essersi associato allo scopo di commettere più delitti di coltivazione, commercializzazione, cessione, vendita e detenzione di sostanza stupefacente di diversa tipologia e segnatamente cocaina, hashish e marijuana. In particolare, il ricorrente è stato ritenuto partecipe di un'associazione per delinquere capeggiata, promossa e finanziata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deputati alla pianificazione, organizzazione e gestione degli acquisti e della successiva rivendita delle sostanze stupefacenti sia del tipo cocaina che del tipo hashish e marijuana, alla gestione dei contatti con diversi canali di approvvigionamento della droga, agli incontri con fornitori, alle trattative sui prezzi di acquisto e alla determinazione dei prezzi di vendita, fornendo ai sodali direttive sulla ricezione, custodia, movimentazione, distribuzione dei flussi di stupefacente provenienti da diversi luoghi e destinati alla piazza di spaccio di Partinico e Palermo (per i fratelli Guida) nonché di Trapani e provincia (per [OSCURATO:PERSONA]), e di flussi di denaro necessari per l'acquisto delle sostanze dai fornitori stessi anche attraverso una articolata rete di corrieri e di fidati collaboratori in parte prossimi congiunti e comunque familiari. In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA], al quale inizialmente si addebitava anche il ruolo di finanziatore dell'associazione, è accusato di aver fatto parte del sodalizio criminale, in veste di acquirente di ingenti quantità di stupefacente per la successiva rivendita e distribuzione in particolare sulle piazze di Palermo (segnatamente quella del quartiere Zen) anche attraverso una rete di pusher sotto la sua diretta organizzazione. Con l'aggravante di aver partecipato ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti composta da dieci o più persone. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a un unico, complesso, motivo di seguito riassunto ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con esso il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli articoli 273 del codice di procedura penale e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 41) della rubrica (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Assume che la motivazione dell'impugnata ordinanza sarebbe del tutto lacunosa nella parte in cui i Giudici del Riesame hanno ritenuto che il ricorrente svolgesse il ruolo di stabile acquirente della sostanza stupefacente, non motivando in ordine alle specifiche dichiarazioni che lo stesso aveva reso nel corso dell'interrogatorio di garanzia dinanzi il G.I.P. volte a svalutare proprio il ruolo di stabile acquirente riconosciutogli nel corpo dell'ordinanza. In quella sede, egli aveva espressamente ammesso di essersi rifornito di sostanza stupefacente dal Guida per non più di due occasioni, riferendo che tutte le conversazioni captate con il Guida erano afferenti al pagamento delle due illecite forniture di sostanza stupefacente, le quali erano state acquistate a credito da parte dell'indagato e che sarebbero state saldate una volta che lo stesso avesse provveduto a cedere a sua volta la sostanza stupefacente precedentemente acquistata. Sennonché tali fondamentali circostanze sarebbero state del tutto sottovalutate dal Collegio cautelare, il quale aveva argomentato nel senso che tale dato sarebbe contrastato "dalla pluralità di conversazioni nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] aveva concordato con Guida il prezzo di acquisto della droga, si era impegnato ad "ammuttarla" (letteralmente spingerla) nel mercato di Palermo, trattando la consegna di carichi di droga". Obietta il ricorrente che i Giudici del Riesame non avrebbero, tuttavia, argomentato da quali elementi avessero tratto il convincimento secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe provveduto ad acquistare molteplici forniture di stupefacente da parte del Guida e dei suoi accoliti, al di là delle due volte ammesse dallo stesso imputato in sede di interrogatorio di garanzia. Sotto tale aspetto la motivazione dell'impugnata ordinanza sarebbe caratterizzata per la sua assoluta lacunosità, incorrendo nel vizio di motivazione denunciato. Peraltro, la motivazione dell'impugnata ordinanza è reputata manifestamente lacunosa anche nella parte in cui i Giudici del Riesame hanno riconosciuto il ruolo di stabile acquirente del ricorrente, nonostante dal contenuto delle conversazioni captate nel corso delle indagini preliminari fosse emerso esclusivamente il pagamento di somme di denaro da parte sua, compatibile con il pagamento frazionato ammesso dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia. In secondo luogo, anche l'asserito ruolo di intermediario svolto dal ricorrente nei confronti di acquirenti catanesi non sarebbe tale da determinare la sussistenza di un ruolo operativo che gli è stato attribuito, trattandosi di una condotta meramente isolata, irrilevante, ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e, in massima parte, articolato sulla base di censure il cui ingresso non è consentito nel giudizio di legittimità. Il ricorrente ha, infatti, sollevato doglianze tipicamente fattuali, riguardanti la ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati, in maniera adeguata e non manifestamente illogica, dal giudice di merito. 2. Occorre premettere come il tribunale cautelare abbia preliminarmente delineato l'esistenza di una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Dopo aver accertato la ricorrenza dei requisiti strutturali del delitto associativo contestato al capo 41) dell'addebito provvisorio, il tribunale cautelare, sulla base delle emergenze processuali, ha correttamente ritenuto che il ricorrente avesse rivestito un vero e proprio ruolo determinante all'interno dell'associazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA], il quale, in considerazione dell'assoluta rilevanza contrattuale rivestita dal ricorrente, faceva affidamento su costui che gli garantiva costanti introiti. Infatti, dal contenuto economico delle diverse transazioni, per quanto è emerso dalle conversazioni relative ai conti esistenti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], è risultato un rapporto caratterizzato dalla continuità e dalla frequenza delle forniture assicurate dal capo dell'organizzazione al ricorrente, forniture che, come si evince dal testo del provvedimento impugnato, non potevano considerarsi frutto di un occasionale contatto, inserendosi invece nell'ambito di un accordo funzionale alla commissione di un numero indeterminato di delitti di traffico di stupefacenti, come attestato dall'incessante programmazione di futuri incontri finalizzati a nuove forniture e al saldo delle pregresse, non rilevando che i plurimi fatti di cessione e di continui contatti tra il Guida e il ricorrente fossero avvenuti in un arco temporale breve. Nel pervenire a tale conclusione il Collegio cautelare si è attenuto al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere, non rileva la durata del vincolo tra il singolo e l'organizzazione, potendo ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (ex multis, Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 2020, Ernnini, Rv. 278471 - 01).Ad avviso dei giudici cautelari, le conversazioni intercettate, oltre a ad evidenziare un costante rapporto negoziale tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto transazioni relative a sostanze stupefacenti, hanno rilevato anche un ulteriore ruolo assunto nell'ambito associativo dal ricorrente, il quale, lungi dall'assicurare al sodalizio esclusivamente acquisti di droga, garantiva ai sodali sempre nuovi clienti, fungendo da intermediario tra il Guida e gli acquirenti, al fine di procurare al gruppo criminale nuovi guadagni. Questi approdi, cui il Collegio cautelare è giunto sulla base di una congrua motivazione priva di vizi di manifesta illogicità ed assunta sulla base di una oggettiva lettura delle risultanze processuali come riassunte nel testo del provvedimento impugnato, si pongono in netto contrasto con la linea difensiva svolta dal ricorrente, il quale ha erroneamente rimproverato al Tribunale di non aver tenuto conto delle dichiarazioni rese dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, senza tuttavia considerare, tanto da non aver preso neppure una specifica posizione sugli elementi indiziari valorizzati dal Collegio cautelare, che le considerazioni svolte nell'ordinanza gravata assorbono completamente tutti i rilievi che il ricorrente ha sollevato, essendo stato dimostrato un frequente e continuo contatto tra il ricorrente e il capo dell'organizzazione criminale, tale da escludere quella saltuarietà di rapporti apoditticamente evocati dal ricorrente. Il quale ha pertanto sollevato doglianze che si risolvono in censure di fatto, con cui, sulla base di mere asserzioni e senza alcun serio confronto con il grave quadro indiziario delineato nell'ordinanza impugnata, postula una ricostruzione dei fatti del tutto singolare e sollecita inammissibilmente la Corte a una rivalutazione dei contenuti della prova cautelare, che esula dai compiti assegnati al giudice di legittimità. Va allora ricordato come la giurisprudenza della Corte sia ferma nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). A questo proposito deve essere ricordata la lezione interpretativa, cronologicamente non recente ma sempre presente nell'insegnamento, secondo la quale, avuto riguardo alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01), e tanto con gli adattamenti che si rendono necessari in considerazione del particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, cit., in motiv.). Il motivo è pertanto inammissibile. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, risolvendosi la doglianza in una censura non consentita, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1-ter, disposizioni