CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 17354/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/10/2021 5/10/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; . udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati alla stregua delle corrette argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sulla configurabilità del reato, tenuto conto del contenuto delle frasi proferite dall'imputato e del loro obiettivo collegamento con le attività di ufficio, in corso di svolgimento da parte del pubblico ufficiale che ne era destinatario; I Considerato che il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stato, con argomentazioni prive di censura, ricondotto alle concrete modalità del fatto oggetto di negativa valutazione anche in ragione della commissione del fatto all'interno della [OSCURATO:PERSONA] ove l'imputato era ristretto; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ang ostanzo [OSCURATO:PERSONA] C