CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 08529/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n.02055/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] , quale erede di [OSCURATO:PERSONA] ; ex lege domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;rappresentato e difeso da sé medesimo ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CARPINETO , quale erede di [OSCURATO:PERSONA] , e I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] ; -intimati- C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 02055/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani avverso la sentenza n. 970/2020 della CORTE di APPELLOdell’AQUILA, depositata il 30 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023dal Consigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose, dinanzi al T ribunale di Chieti , opposizione all’esecuzione presso terzi iniziata da [OSCURATO:PERSONA] conpignoramento di un quinto della sua pensione pres s o l’INPS. Dedusse, tra l’altro, la nullità del titolo esecutivo (un’ ordina nza collegialedel Tribunale di Chieti , emessa in sede di rigetto di reclamo possessorio, recante la sua condanna alle spese in favore del Carpineto) e la nullità della notificazione del precetto, per essere stato ritirato presso l’[OSCURATO:PERSONA] da suo figlio, nonché difensore , Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonucci. L’opposizione fu rigettata dal Tribunale di C h ieti e la Corte di appellodell’Aquila, con sentenza 30 giugno 2020, n. 970, ha respinto l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo altresì al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], costituitasi nel giudizio di appello in qualità di erede del defunto creditore procedente, Sistillo C arpin eto, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ.. Avverso la sentenza della C orte abruzzese propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], sulla basedi tre motivi. Non svolgono difese gli intimati. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie di parte. [OSCURATO:PERSONA] C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 02055/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 1.1.Con il primo motivo viene denunciata « violazione manifesta degli artt. 669-bis e ss., 703, 51, 52, 53, 91, 92, 96, 134, 137 ss., 158, 168-bis, 174, 615 (617), 35, 474, 476, 479 ss., 486, 623, 624, ecc., cod. proc. civ. e 1168 o 1170 cod. civ. e 1140 ss. cod. civ. e 186-bis disp. att. cod. proc. civ. : come sopra e sotto ed agli atti; e degli altri artt. cit. (artt.137 ss., 139, 148, 149, 160 cod. proc. civ. e l. n.890/92, come da ultimo modificata dalla l. n.31/2008, di conversione con modifiche del d.l. n. 248/2007, artt.7, 8; ecc.)». Il ricorrente, mediante una confusa e non intellegibile commistione di diverse censure, sembrerebbe dedurre principalmente:la nullità del titolo esecutivo (l’ordinanza reiettiva del reclamo possessorio proposto da [OSCURATO:PERSONA], contene n te la sua condanna nelle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA]) per violazione degli artt. 276 e 158 cod. proc. civ., nonché dell’art. 114 disp. att. cod. proc. civ.; l’omessa pronuncia sulla (o, comunque, l’indebita reiezione della) eccezione avente ad oggetto la parziale compensazione del debito con i crediti risarcitori per i danni subiti sui beni oggetto di possesso, anche in ragione della dichiarazione di inefficacia di una non ben identificata procedura esecutiva pregressa, risalente agli anni 2006-2007; la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto; la situazione di incompatibilità in cui sarebbe versato il giudice di primo grado del giudizio di opposizione per aver fatto parte anche del collegio che aveva emesso l’ordinanza costituente titolo esecutivo; l’impignorabilità del credito, in quanto di natura previdenziale e in quanto non circoscr itta al limite di 1/5; l’omessa applicazione del rito del lavoro stante la natura del credito pignorato. Il ricorrente denuncia, inoltre: la violazione dell’art.1 cod. proc. civ. poiché sia il giudice dell’esecuzione che i giudici del m e rito del giudizio d i opposizione – tanto di primo grado quanto di appello – avrebbero esercitato la giurisdizione, non secondo le norme del C.C.08.02.2023 N. R.G. 02055/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. codice, ma «parzialmente, con vantaggio delle controparti e danno di questa parte»; la violazione dell’art.88 cod. proc. civ. perché la controparte avreb be mancato al dovere di comportarsi secondo lealtà; la violazione degli artt. 91 e 92 , in riferimento ad una pregressa esecuzione forzataanche «ai danni dei soci della sezione di partito»; la violazione dell’art.113 cod. proc. civ. perch é i giudici (verosimilmente quelli che avevano trattato il giudizio possessorio ma dalla narrativa del motivo non risulta con chiarezza) non avrebbero pronunciato secondo diritto; la violazione dell’art.115 cod. proc. civ., perché i giudici «adìti in ogni fase» non avrebbero posto a fondamento delle decisioni le prove proposte dalle parti, mentre i «giudici precedenti» (probabilmente, ma non certamente, quelli che avevano trattato il giudizio possessorio) avevano negato anche le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, atteso che la notizia dello spoglio era stata pubblicata sui giornali e diffusa dalle televisioni locali; l’erroneità della liquidazione delle spese, manifestamente sproporzionata in base ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014; l’indebita negazione dell’interesse ad agire per la reintegra del possesso; l’irrituale direzione dell’udienza, che sarebbe stata «illecitamente assunta da var i G.E. non designa ti ed incompatibili», con violazione degli artt. 127, 168-bis, 174 e 51 ss . cod. proc. civ.. 1.2.Con il secondo motivo è denunciata «nullità della sentenza e del procedimento, nonché notifiche e del titolo esecutivo, ex art.360, n.4, cod. proc. civ.; come sopra e sotto ed agli atti, a cui ci si riporta espressamente (artt. 476, 479, 480 ss., 158, 275, ecc. cod. proc. civ.)». Viene ribadita la nullità manifesta della costituzione delcollegio in sede di reclamo cautelare possessorio; viene dedotta la nullità, oltre che del provvedimento cautelare emesso in sede di reclamo, anche delle sentenze e messe in p rimo e in secondo grado nel giudizio di C.C.08.02.2023 N. R.G. 02055/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. opposizione, in quanto decise « da giudici diversi rispetto a quelli d’udienza»; viene ribadita la situazione di incompatibilità del giudice che aveva rigettato l’opposizione in primo grado; viene denunciata l’omessa rilevazione delle nullità causate daldifetto di costituzione dei giudici, sebbene propagatesia tut t i gli atti successivi di ogni giudizio, ex artt. 158 e 159 cod. proc. civ.. 1.3.Con il terzo motivo viene denunciata «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – un fatto controverso e decisivo peril giudizio, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ; come sopra e sotto». Il ricorrente deduce omessa motivazione sulle predette eccezioni di compensazionee sulla prova del possesso. 2.I motivi – da esaminarsi congiuntamente stante la connessione –sono manifestamente inammissibili per plurime ragioni. 2.1.In primo luogo, difetta l’ esposizione sommaria ed intellegibile dei fatti,ai sensi dell’art.366 n. 3 cod. proc. civ.. Infatti, il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili difatto e di diritto della fattispecie “ sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 cod. proc. civ.; l’inosservanza di tali doveri conduce ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione quando si risolva in unaesposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art.366 cod. proc. civ.(Cass., Sez. Un., 30/11/2021, n.37552). C.C.08.02.2023 N. R.G. 02055/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Nella specie, la formul azione delle censure – che dovrebbe riguardare unicamente la regolarità della procedura esecutiva o il diritto di procedere ad esecuzione forzata – è resa incomprensibile non solo dalla omessa articolazione ordinata dei motivi , ma anche da i disorganici rif erimenti fattuali a vicende concernenti il giudizio possessorio che era esitato nell’ordinanza costituente titolo esecutivo e persino a vicende pre esistenti coinvolgenti persone estranee alle parti della procedura esecutiva , che avrebbe ro violato obblighi di restituzione e non ben precisati doveri di lealtà, nonché a crediti risarcitori asseritamente opponibili in compensazione che sarebbero derivati da una pregressa procedura esecutiva intentata anche “ai danni dei soci di partito”. Lalunghezza e la farraginosità dell ’ esposizione, unitamente a tali disorganici riferimenti a vi cende estranee al lo specifico procedimento esecutivo, non consentono di comprendere lo svolgimento della vicenda processuale e di individuare con chiarezza le censure rivolte alla sentenza impugnata, con evidente violazione dell’art.366 n. 3 cod. proc. civ., cui consegue la sanzione dell’ inammissibilità del ricorso. 2.2. In secondo luogo, tutti i motivi difetta no di tassatività in ragione della mescolanza e sovrapposizione di molteplici ed eterogenee ragioni di doglianza. Al riguardo,giova ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 cod. proc. civ., può essere superata solo se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente C.C.08.02.2023 N. R.G. 02055/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. numerati (Cass., Sez. Un., 06/05/2015, n. 9100; Cass. 09/12/2021, n.39169). Al contrario, non è consentita la prospettazione delle medesime questioni sotto profili incompatibili (quali quello della violazione di norme di diritto, di nullità della sentenza o del procedimento, di vizio di motivazione e di omesso esame di fatto decisivo e controverso), allorché, come nel caso di specie, l’esposizione diretta e cumulativa della questioni, per un verso, venga formulata pretermettendo gli oneri processuali, distinti per ogni doglianza, gravanti sulla parte ricorrente (avuto riguardo alla circostanza che il mezzo relativo alla violazione di norme di diritto suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, mentre quello dell’omesso esame richiede l’allegazione della mancata considerazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico- naturalistico); per altro verso, risolvendosi nella commistione di diversi profili, tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non consentaal giudice di legittimità di individuare il nucleo delle censure proposte, onde ricondurne ognuna ad uno specifico motivo di impugnazione tra quelli enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ.. 2.3.In terzo luogo, i motivi, riproponendo le doglianze formali già portate all’attenzione del giudice del merito, non si confrontano con le rationes decidendicontenute nella decisione della Corte territoriale, la quale ha dichiarat o inammissibili , in quanto incomprensibili , le censure in ordine alla violazione del dovere di lealtà, nonché quelle concernenti la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. ( in relazione ad una esecuzione forzata riguardante i soci di partito ) e quelle inerenti ai procedimentipossessori e alle condotte dei giudici di merito. C.C.08.02.2023 N. R.G. 02055/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Per i medesimi motivi, sono state dichiarate parimenti inammissibili le doglianze relative alle decisioni dei giudici di merito e del reclamo cautelare, quelle riguardanti la composizione irregolare del relativo collegio, nonché quelle sulla prova del possesso e della detenzione dei beni oggettodel dedotto spoglio. La Corte territoriale, inoltre , ha esclus o che potessero essere delibate nel merito le censure relative al vizio asseritamente derivante dalla composizione del collegio del reclamo possessorio, nonché quelle relative alla pretesa compensazione con crediti risarcitori per danni subìti all’esito dello spoglio , in quanto «estranee all’oggetto del presentegiudizio di opposizione all’esecuzione». Il giudice di appello ha escluso altresì la situazione di incompatibilità in cui asseritamente sarebbe versato il giudice di prime cure ( rilevando che, in ogni caso, non era stata formulata istanza di ricusazione) e ha ribadito il giudizio di infondatezza della censura di nullità della notificazione del precetto già espresso dal giudice di primo grado, sul rilievo che la contestazione della sussistenza delladelega al ritiro dell’atto, in capo a F austo Antonucci, avrebbedovuto essere formulata unicamente mediante valida querela di falso, proposta dalla parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale, all’uopo nominato successivamente all’utilizzo dell’atto tacciato di falsità, e non prima di esso. Alla luce di tali ratione s decidendi , i motivi di ricorso per cassazionesono inammissibili per difetto di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata, atteso che si limitano, indebitamente, a ribadire le ragioni del gravame proposto avverso la decisione di primo grado, senza censurare quelle per le quali la Corte territoriale ha ritenuto tali ragioni non ammissibilio infondate. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata considerazione delle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato comporta l’inammissibilità, ex art. 366 n. 4 cod. proc. civ., C.C.08.02.2023 N. R.G. 02055/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. del ricorso per cassazione, atteso che questo deve necessariamente contenere l’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e deve necessariamente tradursi in una critica della stessa (Cass. 31/08/2015, n. 17330; Cass. 11/01/2005, n. 359); inoltre, con i motivi di ricorso la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ai sensi del citato art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass. 24/09/2018, n. 22478; in precedenza, Cass. 21/03/2014, n. 6733; Cass. 15/03/2006, n. 5637). 2.4.Solo per completezza, può aggiungersi che il terzo motivo di ricorsova incontro ad un ulteriore ragione di inammissibilità. Infatti, in seguito alla riformulazione del numero 5 dell’art.360 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, per un verso la censura deve riguardare lo specifico vizio concernente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico (tra le altre, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019, Rv. 655413-01; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018, Rv. 651305-01); per altro verso , il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al minimo costituzionale, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nelle sole fattispecie – non riscontrabili nella vicenda in esame, attesa l’articolata motivazione offerta da lla Corte territoriale aquilana – della “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, della “motivazione apparente”, d el “contrasto C.C.08.02.2023 N. R.G. 02055/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e d ella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass. civ., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). Si consideri, infine, sempre con riguardo al terzo motivo, che in applicazione della regola di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., va esclusa la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. “doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. “doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., ha l’onere –nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994). 3. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante l’ indefensio degli intimati. 5.In ragione del tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte C.C.08.02.2023 N. R.G. 02055/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. 6. N on può non essere stigmatizzato, infine, l’uso , da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], di espressioni offensive nei confronti dei magistrati che si sono occupati della esaminata vicenda processuale, nonché dell’avvocatoche aveva difeso il creditore procedente. Con riguardo ai magistrati, a p ag . 10 del ricorso è dato leggere , tra l’altro,che «la magistratura associata e corpora tiva è di parte, e si rivela ogni volta per quellache è, a favore dello studio legale delle c/p rappresentante politico delle stesse associazioni private e politiche dominanti, e non se ne esce ad avere giudizialmente ragione contro di loro!». Con riguardo al difensore di controparte, A vv. Patricelli, sul presupposto che sarebbe l’ex praticante dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], si insinua,a pag.20 del ricorso, che egli farebbe parte di un sistema di potere politico dedito all ’ uso della «gi urisdizione per fini di parte, politici , professionali, corporativi». Va, dunque , disposta la trasmissione di copia del ricorso, contenente tali espressioni offensiveper la imparzialità dei giudici e la lealtà professionale del difensore della controparte, al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, per levalutazioni di competenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello