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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 44863/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 17 aprile 2023, applicava a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina aggravata allo stesso ascritto la pena concordata tra le parti. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con unico motivo nullità ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per non avere il giudice di appello adeguatamente motivato circa la sussistenza del fatto e l'assenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per doglianze non denunciabili avverso la sentenza di concordato in appello e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 - 01).In conclusione, l'impugnazione deve rite.nersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 11 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA].

I nazio Pardo IL PRESIDENTEk—) \ Elis. setta Rosi • N. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 17 aprile 2023, applicava a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina aggravata allo stesso ascritto la pena concordata tra le parti. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con unico motivo nullità ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per non avere il giudice di appello adeguatamente motivato circa la sussistenza del fatto e l'assenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per doglianze non denunciabili avverso la sentenza di concordato in appello e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 - 01).In conclusione, l'impugnazione deve rite.nersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 11 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]. I nazio Pardo IL PRESIDENTEk—) \ Elis. setta Rosi • N. [OSCURATO:PERSONA]
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