Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07019/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29960-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappvesentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, PeC: :tu cliolega lesa m ma rro@pec. it - ricorrente - contro E- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cikr\ CELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, PeC. [OSCURATO:EMAIL] - con troricorrente - avverso la sentenza n. 403/2021 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il 12/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA]::rico per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento dei inni subìti, stimati nella misura di C 2000, in conseguenza dell'interruzione dell'energia elettrica per oltre cinque ore il giorni D 20 giugno 2013, interruzione che determinò la perdita di 20 vaschette di gelato da 5 kg l'una e di 14 semifreddi venduti al pzze di 15 euro l'uno; la società [OSCURATO:PERSONA], responsabiie per la clistriguzione dell'energia, svolse intervento volontario affe-mando di essere l'unica legittimata passiva e chiedendo il rigetto della domanda; il Giudice di Pace di Rossano, acquisite prove testrioniali, dichiarò il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e rigettò la domanda ritenendo mancante la prova del danno: la parte attrice non aveva prodotto in atti alcuna certificazione attestante la presenza di alimenti non più consumabili e destinati allo smaltimento né aveva prodotto le fatture di acquisto e gli elementi da cui poter desumere il mancato guadagno; il Tribunale di Castrovillari, pronunciando in grado di appeIlo, con sentenza del 12/4/2021, ha rigettato il gravame ritenendo che, pur trovando applicazione l'art. 2050 c.c., in mateeia di responsabilità per esercizio di attività pericolosa e pur non avendo l'Enel dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, la domanda non poteva essere accolta per Ric. 2)21 n. 29960 sez.

M3 - ud. 27-09-2022 -2.- mancanza di idonea prova del danno subìto, prova c:he avrebbe dovuto essere data mediante la produzione in giudizio del certifcato rilasciato dall'autorità sanitaria competente allo smaltimento dei cibi non più consumabili e da un listino prezzi che potesse costituire base per il calcolo del danno subìto; avverso la sentenza che, rigettando l'appello ha c:onclannato l'appellante alle spese del grado, la soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; ha resistito [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di ccnsglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., é stat ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissEi2ione dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato che: con il primo motivo di ricorso- violazione e falsa app icazione di norme e principi applicati nel caso di specie - la rico:Tente lamenta che la sentenza abbia richiesto la prova del c:ertif:cato di distruzione della merce avariata pur trattandosi di...gelati, ed abbia rilevato l'omessa produzione in giudizio di un listino prezzi, del tipo di quello esistente presso le carrozzerie per i pezzi di ricambio delle autovetture da cui poter desumere la prova del danno, essendo incontestato tra le parti che il giorno 20/6/2013 l'utenza dell'attore era stata inte-issata dal guasto di un trasformatore bruciato in una cabina, con durata del disservizio di 5 ore e 2 minuti; con il secondo motivo - nullità della sentenza ex art. 132, secondo co. n. 4 c.p.c. - il ricorrente denunzia moti, 'azione apparente con riguardo al capo di sentenza che ha ritenuto non sufficiente la prova del danno offerta dalla parte Ric. 2)21 n: 29960 sez.

M3 - uci. 27-09-2022 -3- appellante mediante l'escussione dei propri testimoni presenti nella pasticceria il giorno dell'evento che avevano peraltro riferito la quantità, la qualità e la tipologia dei beni deteriorati, in m2ncanza di rilievi sulla inattendibilità dei testi; con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa app icazione dell'art. 2697 c.c. - lamenta che la corte di merito abb a richiesto ai fini della prova del danno la produzione di un c:ertif:cato di smaltimento e di un listino prezzi e non abbia invece applicato le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, peraltro non considerando che, ai sensi dell'art. 205D c.c., vi era la responsabilità oggettiva delll'esercente l'atti\iità pericolosa in mancanza di prova, da parte del medesimo, di aver fatto tutto il possibile per evitare il fatto dan ioso con il quarto motivo di ricorso - omesso esame di fatto clecis vo ai sensi dell'art. 360, co. i n. 5 c.p.c.- la ricorrente lamenta l'omessa valutazione di fatti decisivi, inerenti sempre le stesse circostanze di fatto; il ricorso è nel suo complesso da rigettare; era onere dell'attuale ricorrente provare il danno lamentato, onere che, nel caso in esame, il giudice del merito, in base ad un accertamento in fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto non assolto, esplicitando le ragioni di tale convincimento, sicché non risulta fondata la doglianza volta a clen..inciare la violazione dell'art. 132 cpc.

In particolare il Tribunale non solo ha condiviso la motivazione del giudice di primo grado, quanto al rilevato difetto di prova del danno, ma ha pure indicato come l'attuale ricorrente avrebbe potuto acievolmente fornire la prova del danno in questione.

Inoltre, il ricorso alla nozione di "comune esperienza", da inte:)retare in senso rigoroso, come fatto acquisito alla Ric. 2)21 n. 29960 sez.

M3 - ud. 27-09-2022 -4- conoscenza della collettività con tale grado di c:ertezza da apparire indubitabile e incontestabile, costituendo una deroga al principio dispositivo ex art. 112 c.p.c. e al principio di disponibilità delle prove ex art. 115 cpc, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sicché può essere censurata in sede di legittimità la sola inesatta nozione del medesimo, ma non anche la sua mancata applicazione (Cass., ord. n. 4428 del 20/2/2020; Cass. Ord. n. 13715 del 22/5/2019; Cass., ord. n. 7725 del 20/3/2019; Cass., n. 1126 del 2/2/2000); i pretesi vizi motivazionali, articolati ai sensi dell'art. 360, primo co., nn. 4 e 5 c.p.c, sono tutti inammissibili per violazione del principio della doppia conforme e dunque per contrasto con l'art. 348 ter quarto co. c.p.c. essendo le staUzioni di primo e di secondo grado fondate sul medesimo iter logico argomentativo (v. sentenza impugnata p. 3), né rileva che il giudice d'appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare le statuizioni già assunte dal primo qiuc (Cass., ord. 9/3/2022 n. 7724); conclusivamente il ricorso è rigettato; la ricorrente è condannata a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in clispcsitivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il vers:amento, da parte della ricorrente, del pagamento di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso „ se dovuta; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione che liquida in C Ric. 2)21 n. 29960 sez.

M3 - ud. 27-09-2022 -5- 800 oltre C 200 per esborsi, più accessori di legge e spese forfetarie nella misura del 15°/0; ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolzi di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto; così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29960-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappvesentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, PeC: :tu cliolega lesa m ma rro@pec. it - ricorrente - contro E- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cikr\ CELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, PeC. [OSCURATO:EMAIL] - con troricorrente - avverso la sentenza n. 403/2021 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il 12/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA]::rico per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento dei inni subìti, stimati nella misura di C 2000, in conseguenza dell'interruzione dell'energia elettrica per oltre cinque ore il giorni D 20 giugno 2013, interruzione che determinò la perdita di 20 vaschette di gelato da 5 kg l'una e di 14 semifreddi venduti al pzze di 15 euro l'uno; la società [OSCURATO:PERSONA], responsabiie per la clistriguzione dell'energia, svolse intervento volontario affe-mando di essere l'unica legittimata passiva e chiedendo il rigetto della domanda; il Giudice di Pace di Rossano, acquisite prove testrioniali, dichiarò il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e rigettò la domanda ritenendo mancante la prova del danno: la parte attrice non aveva prodotto in atti alcuna certificazione attestante la presenza di alimenti non più consumabili e destinati allo smaltimento né aveva prodotto le fatture di acquisto e gli elementi da cui poter desumere il mancato guadagno; il Tribunale di Castrovillari, pronunciando in grado di appeIlo, con sentenza del 12/4/2021, ha rigettato il gravame ritenendo che, pur trovando applicazione l'art. 2050 c.c., in mateeia di responsabilità per esercizio di attività pericolosa e pur non avendo l'Enel dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, la domanda non poteva essere accolta per Ric. 2)21 n. 29960 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -2.- mancanza di idonea prova del danno subìto, prova c:he avrebbe dovuto essere data mediante la produzione in giudizio del certifcato rilasciato dall'autorità sanitaria competente allo smaltimento dei cibi non più consumabili e da un listino prezzi che potesse costituire base per il calcolo del danno subìto; avverso la sentenza che, rigettando l'appello ha c:onclannato l'appellante alle spese del grado, la soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; ha resistito [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di ccnsglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., é stat ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissEi2ione dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato che: con il primo motivo di ricorso- violazione e falsa app icazione di norme e principi applicati nel caso di specie - la rico:Tente lamenta che la sentenza abbia richiesto la prova del c:ertif:cato di distruzione della merce avariata pur trattandosi di...gelati, ed abbia rilevato l'omessa produzione in giudizio di un listino prezzi, del tipo di quello esistente presso le carrozzerie per i pezzi di ricambio delle autovetture da cui poter desumere la prova del danno, essendo incontestato tra le parti che il giorno 20/6/2013 l'utenza dell'attore era stata inte-issata dal guasto di un trasformatore bruciato in una cabina, con durata del disservizio di 5 ore e 2 minuti; con il secondo motivo - nullità della sentenza ex art. 132, secondo co. n. 4 c.p.c. - il ricorrente denunzia moti, 'azione apparente con riguardo al capo di sentenza che ha ritenuto non sufficiente la prova del danno offerta dalla parte Ric. 2)21 n: 29960 sez. M3 - uci. 27-09-2022 -3- appellante mediante l'escussione dei propri testimoni presenti nella pasticceria il giorno dell'evento che avevano peraltro riferito la quantità, la qualità e la tipologia dei beni deteriorati, in m2ncanza di rilievi sulla inattendibilità dei testi; con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa app icazione dell'art. 2697 c.c. - lamenta che la corte di merito abb a richiesto ai fini della prova del danno la produzione di un c:ertif:cato di smaltimento e di un listino prezzi e non abbia invece applicato le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, peraltro non considerando che, ai sensi dell'art. 205D c.c., vi era la responsabilità oggettiva delll'esercente l'atti\iità pericolosa in mancanza di prova, da parte del medesimo, di aver fatto tutto il possibile per evitare il fatto dan ioso con il quarto motivo di ricorso - omesso esame di fatto clecis vo ai sensi dell'art. 360, co. i n. 5 c.p.c.- la ricorrente lamenta l'omessa valutazione di fatti decisivi, inerenti sempre le stesse circostanze di fatto; il ricorso è nel suo complesso da rigettare; era onere dell'attuale ricorrente provare il danno lamentato, onere che, nel caso in esame, il giudice del merito, in base ad un accertamento in fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto non assolto, esplicitando le ragioni di tale convincimento, sicché non risulta fondata la doglianza volta a clen..inciare la violazione dell'art. 132 cpc. In particolare il Tribunale non solo ha condiviso la motivazione del giudice di primo grado, quanto al rilevato difetto di prova del danno, ma ha pure indicato come l'attuale ricorrente avrebbe potuto acievolmente fornire la prova del danno in questione. Inoltre, il ricorso alla nozione di "comune esperienza", da inte:)retare in senso rigoroso, come fatto acquisito alla Ric. 2)21 n. 29960 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -4- conoscenza della collettività con tale grado di c:ertezza da apparire indubitabile e incontestabile, costituendo una deroga al principio dispositivo ex art. 112 c.p.c. e al principio di disponibilità delle prove ex art. 115 cpc, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sicché può essere censurata in sede di legittimità la sola inesatta nozione del medesimo, ma non anche la sua mancata applicazione (Cass., ord. n. 4428 del 20/2/2020; Cass. Ord. n. 13715 del 22/5/2019; Cass., ord. n. 7725 del 20/3/2019; Cass., n. 1126 del 2/2/2000); i pretesi vizi motivazionali, articolati ai sensi dell'art. 360, primo co., nn. 4 e 5 c.p.c, sono tutti inammissibili per violazione del principio della doppia conforme e dunque per contrasto con l'art. 348 ter quarto co. c.p.c. essendo le staUzioni di primo e di secondo grado fondate sul medesimo iter logico argomentativo (v. sentenza impugnata p. 3), né rileva che il giudice d'appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare le statuizioni già assunte dal primo qiuc (Cass., ord. 9/3/2022 n. 7724); conclusivamente il ricorso è rigettato; la ricorrente è condannata a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in clispcsitivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il vers:amento, da parte della ricorrente, del pagamento di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso „ se dovuta; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione che liquida in C Ric. 2)21 n. 29960 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -5- 800 oltre C 200 per esborsi, più accessori di legge e spese forfetarie nella misura del 15°/0; ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolzi di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto; così d
Sentenza Cassazione n. 07019/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris