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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46400/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 giugno 1958; avverso la sentenza del 14 febbraio 2023 dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 febbraio 2023, confermando la condanna pronunciata in primo grado, la Corte d'appello di Roma dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, così riqualificata l'originaria imputazione formulata in termini di bancarotta distrattiva, e lo condannava, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante, alla pena di anni uno di reclusione, alla relativa pena accessoria fallimentare e al pagamento delle spese processuali.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi di censura, entrambi formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione.

Il primo attiene al profilo della responsabilità e deduce che la Corte territoriale avrebbe affermato l'esistenza di creditori privilegiati di grado poziore (nella specie i dipendenti della società fallita), senza tuttavia accertare l'effettiva incapienza dell'attivo fallimentare.

Il secondo attiene alla sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 219

I. fall. (più fatti di bancarotta), ritenuta dalla Corte territoriale nonostante la pregressa assoluzione dal reato di bancarotta documentale e l'unitarietà dei pagamenti contestati in termini di bancarotta preferenziale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, per come si è detto, attiene alla sussistenza del reato di bancarotta preferenziale ed è indeducibile sotto due distinti profili.

Il ricorrente, invero, non contesta il dato storico dell'intervenuto pagamento e, parallelamente, dell'esistenza di crediti privilegiati di grado poziore, ma deduce la capienza della massa fallimentare rispetto alla soddisfazione di tali crediti e l'omessa motivazione quanto alla circostanza che detti crediti siano rimasti effettivamente insoddisfatti all'esito della ripartizione dell'attivo fallimentare.

Ebbene, il prospettato vizio di motivazione è indeducibile in questa sede in quanto nella formulazione del relativo motivo d'appello non vi è traccia di tale prospettazione e, com'è noto, è precluso a questa Corte, il (necessario) accertamento in fatto ad esso presupposto.

La censura afferente alla dedotta capienza della massa fallimentare rispetto alla soddisfazione dei crediti privilegiati, oltre ad essere formulata in modo evidentemente generico (in quanto non è supportata dalla necessaria indicazione delle relative fonti di prova), è anche manifestamente infondata in quanto relativa a circostanza irrilevante ai fini del perfezionamento del reato contestato.

Va premesso, infatti, che la condotta illecita sanzionata dalla norma incriminatrice consiste nell'alterazione dell'ordine di soddisfazione dei creditori (così come cristallizzato negli artt. 2740 e 2741 e ss. cod. civ.: rispetto delle cause legittime di prelazione e proporzionalità tra creditori equiordinati) e si esaurisce (e, con essa, la realizzazione del reato) nella soddisfazione di un creditore di grado inferiore pur in presenza di crediti (non ancora soddisfatti) di grado poziore.

Cosicché, ai fini della configurabilità del reato è, sì, necessario il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale, ma non il loro concreto ed effettivo pregiudizio, costituito dalla minore percentuale riservata ai creditori pretermessi a causa degli avvenuti pagamenti.

Un evento, questo, estraneo alla formulazione della fattispecie normativa, in molti casi indipendente dalla volontà dell'imprenditore fallito (ricollegabile, invece, a valutazioni discrezionali ed insindacabili degli altri creditori, quali la scelta di insinuarsi o meno al passivo fallimentare), e, in sé, inidoneo ad incidere sulla lesività della condotta (connessa alla mera alterazione dell'ordine dei pagamenti).

2. Il secondo motivo è, invece, fondato.

Va premesso che, nell'originaria formulazione del capo d'imputazione, venivano contestati i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto la complessiva somma di 85.121,41 euro attraverso una pluralità di operazioni realizzate nei mesi immediatamente antecedenti e successivi la dichiarazione di fallimento) e di bancarotta fraudolenta documentale (per aver tenuto le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari).

Con l'aggravante di aver cagionato un danno di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta.

Il Tribunale di Roma, all'esito del dibattimento, dichiarava l'imputato responsabile del solo reato di bancarotta preferenziale (così riqualificata la prima contestazione), escludeva la sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità e lo condannava, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante, alla pena di anni uno di reclusione, alla relativa pena accessoria fallimentare e al pagamento delle spese processuali.

Il ricorrente, per come si è detto, contesta la sussistenza dell'aggravante proprio in considerazione della pregressa assoluzione dal reato di bancarotta documentale e della sostanziale unitarietà dei pagamenti contestati in termini di bancarotta preferenziale.

La censura è fondata.

È pur vero che i "più fatti" fra quelli previsti in ciascuno degli artt. 216, 217 e 218

I. fall. vanno intesi non soltanto come pluralità di fattispecie diverse descritte nell'una o nell'altra disposizione, ma anche come reiterazione di fatti dello stesso tipo, ossia riferibili alla stessa ipotesi di bancarotta.

Ma ciò solo nell'ipotesi in cui le singole condotte, ancorché commesse all'interno della stessa procedura concorsuale, realizzino "distinte azioni criminose" (Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665; Sez. 5, n. 10260 del 05/10/1981, Brandinelli, Rv. 150983; Sez. 5, n. 5158 del 27/02/1992, Capriolo, Rv. 189956; Sez. 5, n. 1762 del 28/11/2007, Perugini, Rv. 239096; Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156; in tema di bancarotta documentale, Sez. 1, n. 18148 del 02/04/2014, Puleo, Rv. 26247901).

Ossia quando, per le loro specifiche modalità di realizzazione, ancorché riconducibili alla stessa fattispecie normativa, conservino una loro autonomia concettuale e non si risolvano in una mera reiterazione frazionata della medesima azione lesiva.

Ebbene, venuta meno l'imputazione di bancarotta documentale, residuano solo le singole condotte distrattive (qualificate in termini di bancarotta preferenziale), tutte omogenee fra loro (in quanto aventi per oggetto somme di denaro) e sostanzialmente contestuali (in quanto realizzate nell'arco di pochi mesi a cavallo della dichiarazione di fallimento).

Elementi che conducono a qualificare le predette non come azioni distinte ed autonomamente lesive (e, quindi, come una pluralità di fatti di bancarotta), ma come una molteplicità di atti dello stesso tipo, riferibili alla medesima ipotesi di bancarotta, da valutarsi unitariamente come un singolo fatto di reato.

3. La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con esclusione della residua aggravante e conseguente rideterminazione della pena (principale, nei limiti di quanto devoluto con il motivo di ricorso), in mesi otto di reclusione, attraverso l'eliminazione della relativa porzione di pena dall'originario giudizio di bilanciamento.

P.Q.M.

Esclusa l'aggravante di cui all'art. 219 comma 2, n. 1, legge fallimentare, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena principale, che ridetermina in mesi otto di reclusione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 giugno 1958; avverso la sentenza del 14 febbraio 2023 dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 febbraio 2023, confermando la condanna pronunciata in primo grado, la Corte d'appello di Roma dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, così riqualificata l'originaria imputazione formulata in termini di bancarotta distrattiva, e lo condannava, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante, alla pena di anni uno di reclusione, alla relativa pena accessoria fallimentare e al pagamento delle spese processuali. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi di censura, entrambi formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione. Il primo attiene al profilo della responsabilità e deduce che la Corte territoriale avrebbe affermato l'esistenza di creditori privilegiati di grado poziore (nella specie i dipendenti della società fallita), senza tuttavia accertare l'effettiva incapienza dell'attivo fallimentare. Il secondo attiene alla sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 219 I. fall. (più fatti di bancarotta), ritenuta dalla Corte territoriale nonostante la pregressa assoluzione dal reato di bancarotta documentale e l'unitarietà dei pagamenti contestati in termini di bancarotta preferenziale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, per come si è detto, attiene alla sussistenza del reato di bancarotta preferenziale ed è indeducibile sotto due distinti profili. Il ricorrente, invero, non contesta il dato storico dell'intervenuto pagamento e, parallelamente, dell'esistenza di crediti privilegiati di grado poziore, ma deduce la capienza della massa fallimentare rispetto alla soddisfazione di tali crediti e l'omessa motivazione quanto alla circostanza che detti crediti siano rimasti effettivamente insoddisfatti all'esito della ripartizione dell'attivo fallimentare. Ebbene, il prospettato vizio di motivazione è indeducibile in questa sede in quanto nella formulazione del relativo motivo d'appello non vi è traccia di tale prospettazione e, com'è noto, è precluso a questa Corte, il (necessario) accertamento in fatto ad esso presupposto. La censura afferente alla dedotta capienza della massa fallimentare rispetto alla soddisfazione dei crediti privilegiati, oltre ad essere formulata in modo evidentemente generico (in quanto non è supportata dalla necessaria indicazione delle relative fonti di prova), è anche manifestamente infondata in quanto relativa a circostanza irrilevante ai fini del perfezionamento del reato contestato. Va premesso, infatti, che la condotta illecita sanzionata dalla norma incriminatrice consiste nell'alterazione dell'ordine di soddisfazione dei creditori (così come cristallizzato negli artt. 2740 e 2741 e ss. cod. civ.: rispetto delle cause legittime di prelazione e proporzionalità tra creditori equiordinati) e si esaurisce (e, con essa, la realizzazione del reato) nella soddisfazione di un creditore di grado inferiore pur in presenza di crediti (non ancora soddisfatti) di grado poziore. Cosicché, ai fini della configurabilità del reato è, sì, necessario il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale, ma non il loro concreto ed effettivo pregiudizio, costituito dalla minore percentuale riservata ai creditori pretermessi a causa degli avvenuti pagamenti. Un evento, questo, estraneo alla formulazione della fattispecie normativa, in molti casi indipendente dalla volontà dell'imprenditore fallito (ricollegabile, invece, a valutazioni discrezionali ed insindacabili degli altri creditori, quali la scelta di insinuarsi o meno al passivo fallimentare), e, in sé, inidoneo ad incidere sulla lesività della condotta (connessa alla mera alterazione dell'ordine dei pagamenti). 2. Il secondo motivo è, invece, fondato. Va premesso che, nell'originaria formulazione del capo d'imputazione, venivano contestati i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto la complessiva somma di 85.121,41 euro attraverso una pluralità di operazioni realizzate nei mesi immediatamente antecedenti e successivi la dichiarazione di fallimento) e di bancarotta fraudolenta documentale (per aver tenuto le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari). Con l'aggravante di aver cagionato un danno di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta. Il Tribunale di Roma, all'esito del dibattimento, dichiarava l'imputato responsabile del solo reato di bancarotta preferenziale (così riqualificata la prima contestazione), escludeva la sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità e lo condannava, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante, alla pena di anni uno di reclusione, alla relativa pena accessoria fallimentare e al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente, per come si è detto, contesta la sussistenza dell'aggravante proprio in considerazione della pregressa assoluzione dal reato di bancarotta documentale e della sostanziale unitarietà dei pagamenti contestati in termini di bancarotta preferenziale. La censura è fondata. È pur vero che i "più fatti" fra quelli previsti in ciascuno degli artt. 216, 217 e 218 I. fall. vanno intesi non soltanto come pluralità di fattispecie diverse descritte nell'una o nell'altra disposizione, ma anche come reiterazione di fatti dello stesso tipo, ossia riferibili alla stessa ipotesi di bancarotta. Ma ciò solo nell'ipotesi in cui le singole condotte, ancorché commesse all'interno della stessa procedura concorsuale, realizzino "distinte azioni criminose" (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665; Sez. 5, n. 10260 del 05/10/1981, Brandinelli, Rv. 150983; Sez. 5, n. 5158 del 27/02/1992, Capriolo, Rv. 189956; Sez. 5, n. 1762 del 28/11/2007, Perugini, Rv. 239096; Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156; in tema di bancarotta documentale, Sez. 1, n. 18148 del 02/04/2014, Puleo, Rv. 26247901). Ossia quando, per le loro specifiche modalità di realizzazione, ancorché riconducibili alla stessa fattispecie normativa, conservino una loro autonomia concettuale e non si risolvano in una mera reiterazione frazionata della medesima azione lesiva. Ebbene, venuta meno l'imputazione di bancarotta documentale, residuano solo le singole condotte distrattive (qualificate in termini di bancarotta preferenziale), tutte omogenee fra loro (in quanto aventi per oggetto somme di denaro) e sostanzialmente contestuali (in quanto realizzate nell'arco di pochi mesi a cavallo della dichiarazione di fallimento). Elementi che conducono a qualificare le predette non come azioni distinte ed autonomamente lesive (e, quindi, come una pluralità di fatti di bancarotta), ma come una molteplicità di atti dello stesso tipo, riferibili alla medesima ipotesi di bancarotta, da valutarsi unitariamente come un singolo fatto di reato. 3. La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con esclusione della residua aggravante e conseguente rideterminazione della pena (principale, nei limiti di quanto devoluto con il motivo di ricorso), in mesi otto di reclusione, attraverso l'eliminazione della relativa porzione di pena dall'originario giudizio di bilanciamento. P.Q.M. Esclusa l'aggravante di cui all'art. 219 comma 2, n. 1, legge fallimentare, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena principale, che ridetermina in mesi otto di reclusione.
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