CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24311/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile in quanto inerente alla valutazione discrezionale del giudice di merito non sindacabile da questa Corte ove, come nel caso di specie, sia sorretta da completa, lineare e non manifestamente illogica motivazione; che infatti la Corte territoriale ha evidenziato che non erano stati allegati dalla difesa e, comunque, non emergevano dagli atti elementi positivamente valutabili a tal fine, anche in considerazione dei precedenti penali gravanti sull'imputato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MIl Con«;1'..lie e estensore Il PresidenteA a auro [OSCURATO:PERSONA] i r DePOSTATA CANC o 26