CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19354/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comeN. 9654/25 R.G. Numero registro generale 9654/2025Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 19354/2026Data pubblicazione 11/06/2026da procura in calce al controricorso, domiciliata all’indirizzo PEC dei propridifensori- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, recante il n. 1907/2024 epubblicata in data 5.11.2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 15.4.2026dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per delega;udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. del 21.6.2022 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(di seguito anche solo “[OSCURATO:PERSONA]”) - acquirente in esito ad una venditafallimentare di un immobile commerciale sito in Arzignano - adì il Tribunale diVicenza chiedendo che il contratto di locazione dell’immobile stipulato in data8.2.2013 tra la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi fallita ed ex proprietariadel compendio) e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito anche solo“[OSCURATO:PERSONA]”), avente ad oggetto l’immobile aggiudicato, le fossedichiarato inopponibile ai sensi dell’art. 2923, comma 3, c.c. in quanto pattuitoa canone “vile” (per soli € 1.000,00 mensili). Espose che il contratto di locazionedi sei anni, decorrente dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], prevedeva un tacito rinnovo per ugualeperiodo in mancanza di disdetta di una delle parti, da inviarsi a mezzoraccomandata A.R. almeno dodici mesi prima della scadenza; che, intervenuto ilfallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – dichiarato dal Tribunale di Vicenzacon sentenza n. 160 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] – la curatela aveva intimato a ProgettoN. 9654/25 R.G. Numero registro generale 9654/2025Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 19354/2026Data pubblicazione 11/06/2026Italiano la formale disdetta dal contratto con raccomandata a.r. del 10.1.2018;che il 28.2.2018 si erano svolte le operazioni di vendita dell’immobile e delrelativo compendio aziendale della fallita; che in tale sede [OSCURATO:PERSONA] si eraaggiudicata tutti i cespiti, ossia il capannone industriale (allora condotto inlocazione da [OSCURATO:PERSONA]) e i beni mobili aziendali ivi utilizzati per losvolgimento dell’attività da parte dell’affittuaria; che il successivo 30.3.2018 lacuratela fallimentare e la [OSCURATO:PERSONA] avevano siglato il relativo rogito notarile;che il 3.4.2018 la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] acquisto dell’immobile, richiedendole il rilascio entro la successivascadenza del febbraio 2019; che [OSCURATO:PERSONA], riscontrando la missiva,aveva precisato che il contratto di locazione dell’immobile veniva a scadere ilgiorno 8.2.2025, in quanto la disdetta comunicata dal curatore fallimentare il10.1.2018 era inefficace, perché in violazione dell’art. 29 della legge n. 392 del1978; che la curatela, riconoscendo il proprio errore, nel luglio 2018 avevasottoposto la questione al giudice delegato del Tribunale di Vicenza, che nonaveva adottato alcun ordine di liberazione dell’immobile, invitando la curatela aprocedere con le operazioni di chiusura del fallimento; che, quindi, ProgettoItaliano aveva continuato ad occupare l’immobile, concedendolo anche insublocazione a partire dal gennaio 2019 alla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], SanTeodoro chiese la declaratoria della inopponibilità del contratto, ai sensi dell’art.2923, comma 3, c.c. - “con decorrenza ex nunc dal 28.2.2018 – data diaggiudicazione all’asta del compendio immobiliare – o, in subordine, dalla datadell’avvio del procedimento di mediazione o in via di ulteriore subordine dalladata di deposito del (…) ricorso” -, con conseguente condanna al rilascio, nonchéNumero registro generale 9654/2025N. 9654/25 R.G. Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 19354/2026Data pubblicazione 11/06/2026al risarcimento del danno, in misura pari alla differenza tra quello che sarebbestato considerato il “giusto canone” ai sensi dell’art. 2923, comma 3, c.c. equanto effettivamente corrisposto per il periodo di occupazione compreso tra “ladata in cui il contratto è diventato inopponibile all’aggiudicataria e quella dieffettivo rilascio dell’immobile”.La ricorrente evocò in giudizio anche la società [OSCURATO:SOCIETA]., effettiva occupantedell’immobile alla data del ricorso introduttivo, che rimase contumace. Si costituìProgetto Italiano, contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto.Istruita la causa a mezzo CTU - al quale venne attribuito il compito dideterminare il “corrispettivo della locazione immobiliare di immobili simili aquello di causa, nella zona in attenzione, al momento della declaratoria difallimento” – ed acquisita dal Tribunale la relazione (ove si attestò che il “giustoprezzo” della locazione era pari ad € 52.281,00 annui, pari ad € 4.356,75 almese), [OSCURATO:PERSONA] rilasciò il capannone in data 29.5.2023; quindi, parte1757/2023 pubblicata il 26.9.2023, il Tribunale di Vicenza accertò che il canonedi locazione previsto nel contratto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] era inferiore di oltre un terzo algiusto prezzo, con conseguente inopponibilità del contratto stesso a SanTeodoro; condannò [OSCURATO:PERSONA] a risarcire a quest’ultima il danno subito,quantificato in € 33.568,00, oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo,regolando le spese di lite. Il Tribunale, in particolare, liquidò il danno perl’intervallo temporale compreso tra la data di introduzione del giudizio(28.6.2022) e quella di riconsegna dell’immobile ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), considerando unadifferenza del canone annuo pari ad € 40.281,00.Numero registro generale 9654/2025N. 9654/25 R.G. Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 19354/2026Data pubblicazione 11/06/2026La sentenza venne gravata da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’appello diVenezia che, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], accolse in parte l’appello consentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riformando la prima decisione e condannandol’appellata al pagamento di € 174.553,60, oltre interessi ex art. 1284, comma1, c.c. dalla sentenza al saldo, oltre alle spese di lite. Osservò il giudice d’appelloche, ferma la sussistenza di un canone “vile” con riguardo al contratto dilocazione del 2013, il dies a quo per il calcolo dell’indennità di occupazioneandava individuato nel febbraio 2019 (come richiesto da [OSCURATO:PERSONA], reputandoche l’esigenza perseguita dall’art. 2923, comma 3, c.c. – ossia la tutela del terzoacquirente/aggiudicatario da possibili accordi fraudolenti – sarebbe frustrataqualora il quantum risarcitorio fosse limitato al solo periodo successivo allaproposizione della domanda giudiziale in primo grado) e che il dies ad quem sidovesse individuare nella data di consegna dell’immobile, dunque nel [OSCURATO:DATA_NASCITA].Ritenne in particolare la Corte che, sebbene il contratto venga risolto ex nunc aisensi dell’art. 2923, comma 3, c.c., il canone è da considerare “vile” non dallasentenza che lo dichiara tale, “ma dalla conclusione del contratto in allora, sicchése l’obbligo di rilasciare l’immobile può dirsi attuale esclusivamente dal momentoin cui il canone è accertato come vile, la stessa conclusione non vale per l’obbligodi corrispondere l’indennità a risarcimento del danno subito dall’aggiudicatario”.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliq., sulla scorta di un unico motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato requisitoria scritta,chiedendo il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 9654/2025N. 9654/25 R.G. Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 19354/2026Data pubblicazione 11/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con l’unico motivo si lamenta la “violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2923, terzo comma, e 2043 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., in particolare laddove la Corte d’Appello di Venezia ha ritenuto che ilcanone di locazione possa dirsi ‘vile’ non già dalla sentenza che lo dichiara tale,ma fin dalla conclusione del contratto di locazione, benché questa sia stataanteriore al fallimento …, reputando quel Giudice che la possibile anticipazionedegli effetti favorevoli dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento concessaal Giudice dell’Esecuzione, benché riconosciuta funzionale ai soli scopidell’espropriazione, legittimi l’attribuzione di un’indennità in favoredell’aggiudicatario del bene subastato anche per il periodo anterioreall’instaurazione del giudizio ex art. 2923, comma 3, c.c. …, e ciò nonostantel’ammissione dell’efficacia ex nunc della sentenza che quel giudizio definisce …,fino alla quale la detenzione del bene dovrebbe dirsi invece legittima”.2.1 – Il ricorso è infondato, per quanto la motivazione della sentenza impugnata– a tutto voler concedere – si presti ad essere corretta, ai sensi dell’art. 384, ult.comma, c.p.c.Premesso che è fuori discussione, nella specie, la natura vile del canone dilocazione, come pattuita dalle originarie parti del contratto del 2013 (giacché lasentenza di primo grado, che tanto accertò, non venne impugnata da alcuno sulpunto), erra la Corte lagunare là dove ricollega la relativa valutazione alla datadella conclusione del contratto (p. 7 della motivazione), anziché – come avrebbedovuto – alla data del pignoramento (nella specie, alla data di declaratoria difallimento della originaria proprietaria-locatrice, ossia all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], stante laNumero registro generale 9654/2025N. 9654/25 R.G. Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 19354/2026Data pubblicazione 11/06/2026nota natura di “pignoramento dei pignoramenti” da attribuire alla sentenza exart. 16 l.fall.), come peraltro correttamente ritenuto dal Tribunale vicentino, inlinea con la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 7909/2024): ledisposizioni dell’art. 2923 c.c., infatti, si inscrivono nell’ambito degli effetti dellavendita forzata e regolano il regime di opponibilità del contratto all’acquirente,a sua tutela, sicché ogni considerazione sulla natura vile o meno del canone nonpuò prescindere dalla pendenza di una procedura esecutiva, singolare o collettiva(come nella specie) che sia.E d’altra parte, prima che l’immobile concesso in locazione sia pignorato dalcreditore del locatore, quest’ultimo, di regola, è libero di consentire a chicchessiail godimento del proprio immobile fissando per contratto il canone che più gliaggrada (ovviamente, d’accordo con il conduttore): financo nummo uno, se nonanche senza corrispettivo, concludendo addirittura un contratto di comodato.Va pure aggiunto che, nell’economia della decisione, l’erroneo riferimentoall’epoca del contratto – quale parametro temporale cui correlare la valutazionesulla “viltà” del canone – è comunque innocuo, essendo comunque passata ingiudicato la pronuncia sulla sua inadeguatezza, per essere stato concordato nellamisura di € 1.000,00 mensili, anziché in € 4.356,75 al mese, rapportatisenz’altro alla data di apertura del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.([OSCURATO:DATA_NASCITA]), come da quesito peritale (v. supra).2.2.1 – Piuttosto, la motivazione dell’impugnata sentenza si presta ad unequivoco, che occorre fugare, là dove la Corte veneziana ha pure discusso di unapresunta risoluzione del contratto di locazione, con effetto ex nunc.Numero registro generale 9654/2025N. 9654/25 R.G. Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 19354/2026Data pubblicazione 11/06/2026In proposito, va anzitutto premesso che il giudice d’appello, sul punto, non fache riferire dell’analoga impropria – ma innocua, stante la declaratoria diinopponibilità del contratto contenuta nel dispositivo - affermazione resa dalTribunale vicentino (p. 10 della sentenza di primo grado): questo, infatti, hainteso individuare il dies a quo del risarcimento del danno nella data diproposizione della domanda non già per l’efficacia ex nunc della pronuncia, maper il fatto che, nella specie, non può configurarsi danno in re ipsa (si evoca,implicitamente, l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 33645/2022), sicché ildanno non sarebbe configurabile prima che sia richiesto dal danneggiato.2.2.2 – Orbene, parte ricorrente specula su tale riferimento temporale,reputando che l’ex nunc debba intendersi relativo alla data della proposizionedella domanda giudiziale e che – addirittura – sul punto si sia formato il giudicatointerno, ma l’argomentare non coglie nel segno.2.2.3 – Invero, la lettura della sentenza di primo grado consente di dare rispostanegativa all’interrogativo sul se veramente l’affermazione fatta a pag. 4, punto7 dalla sentenza qui impugnata, nel riferire il decisum della sentenza delTribunale di Vicenza sull’avere quest’ultimo “dichiarato la risoluzione dellalocazione commerciale con effetto ex nunc”, intesa come vorrebbe partericorrente, possa costituire un giudicato interno in questa sede.In realtà, come in parte anticipato, la sentenza d’appello nel detto punto 7 silimita a riferire di un preteso contenuto della sentenza di primo grado e non loconsidera come giudicato interno.Non solo; neppure essa avrebbe potuto farlo, dato che la lettura della sentenzadi primo grado evidenzia:Numero registro generale 9654/2025N. 9654/25 R.G. Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 19354/2026Data pubblicazione 11/06/2026a) che sia nel riportare le conclusioni, sia a pag. 5, il Tribunale individuò ledomande dell’attuale resistente in questi termini: “al fine di far accertare che ilcanone di locazione previsto nel contratto di locazione del 8.2.2013, stipulato traBastianello [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era inferiore di unterzo al giusto prezzo e, per l’effetto dichiarare il medesimo contrattoinopponibile con decorrenza ex nunc dalla aggiudicazione del 28.2.2018 o, insubordine, dalla data del deposito del ricorso; accertare che il contratto disublocazione stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. erainopponibile in quanto titolo derivato dal contratto del 8.2.2013; in viasubordinata, laddove il contratto di sublocazione fosse risultato inesistenteoppure nullo, accertare e dichiarare che [OSCURATO:SOCIETA]. deteneva sine titulo ilcapannone industriale di causa e quindi, in ogni caso, condannare ProgettoItaliano concerie s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. a rilasciare senza ritardo l’immobile”.Ebbene, la richiesta di declaratoria di inopponibilità era chiara e l’ex nunc delladomanda si riferiva al momento dell’acquisto con l’aggiudicazione;b) la stessa sentenza di primo grado, nella penultima pagina, concludendol’esame del problema del canone vile ed accertandolo come tale, affermò quantosegue: “Ciò posto, tenuto conto che il contratto in questione debba intendersirisolto con effetto ex nunc, occorre determinare il danno subito per l’illegittimaoccupazione e siffatto pregiudizio può essere liquidato limitatamenteall’intervallo temporale che va dalla data della introduzione del giudizio(28/6/22) sino all'effettiva liberazione dell'immobile. D’altra parte, si tratta diuna indennità da occupazione e, pertanto, non può essere riconosciuta comeNumero registro generale 9654/2025N. 9654/25 R.G. Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 19354/2026Data pubblicazione 11/06/2026danno in re ipsa, abbisognando quanto meno di apposita domanda (che è statasvolta con il deposito del ricorso)”.Ebbene, è palese che il riferimento all’ex nunc non è correlato alla data diproposizione della domanda, ma al tenore della domanda.Inoltre, come pure in parte anticipato, il dispositivo della sentenza di primo gradofu adottato nel senso seguente: “ACCOGLIE la domanda e per l’effettoACCERTATO che il canone di locazione previsto nel contratto di locazione di data8.2.2013 stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] conceries.r.l. è inferiore di un terzo al giusto prezzo DICHIARA il medesimo contrattoinopponibile alla ricorrente”.Questi essendo i dati emergenti dalla sentenza di primo grado, essi, a benvedere, consentono di ritenere che la stessa sentenza di appello qui impugnatanon necessita di correzione sul punto in discorso, dato che il riferimento all’exnunc, quale momento di efficacia della declaratoria di inopponibilità, è in buonasostanza da intendere alla data della vendita forzata.A scanso di equivoci, dunque, occorre qui ribadire come l’iniziativa di SanTeodoro tendesse ad accertare l’inopponibilità del contratto all’aggiudicatario(come affermato, nel dispositivo della sentenza di primo grado, dal Tribunale,con sostanziale conferma del giudice d’appello), dunque la sua inefficaciarelativa, non certo la risoluzione del contratto, la cui pronuncia ha invece effetticostitutivi, restando escluso che la Corte lagunare abbia inteso pronunciare unasimile statuizione.2.2.4 – Ciò chiarito, la descritta ratio decidendi adottata dal primo giudice circala decorrenza del diritto al risarcimento del danno è stata però demolita dalNumero registro generale 9654/2025N. 9654/25 R.G. Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 19354/2026Data pubblicazione 11/06/2026giudice d’appello, che l’ha giustamente ritenuta illogica nella sostanza, specie allume della più volte citata giurisprudenza (Cass. n. 9877/2022) che consente,addirittura, di anticipare gli effetti della inopponibilità della locazione, mediantele opportune iniziative per la liberazione dell’immobile ex art. 560 c.p.c. da partedegli organi della procedura.2.3.1 – Può adesso affrontarsi il punto nodale della vicenda che occupa. Ritienela Corte non possa revocarsi in dubbio che – contrariamente a quanto sostenutodalla ricorrente con l’unico motivo di ricorso - la sentenza che accerti la naturavile del canone, ex art. 2923, comma 3, c.c., ha natura dichiarativa, perché hala funzione di verificare le condizioni di opponibilità/inopponibilità del contrattodi locazione all’acquirente dell’immobile subastato: si sottopone a verifica,quindi, il modo di essere della locazione, ossia una condizione intrinseca che nedetermina l’efficacia (o l’inefficacia) verso l’acquirente, seppur in forza di un fatto(l’assoggettamento dell’immobile locato a pignoramento) sopravvenuto alla suaconclusione (v. par. 2.1) e che, ricollegato alla inadeguatezza del canone,comporta la risposta dell’ordinamento a tutela dell’acquirente, che “non è tenutoa rispettare la locazione”.Insomma, ferma la validità del contratto, l’acquirente - salva diversa suadeterminazione - ha facoltà di farne accertare l’inefficacia nei suoi confronti,sicché gli effetti della sentenza dichiarativa non possono che retroagire alla datadell’acquisto del bene in sede di vendita forzata, perché è proprio in quelmomento che si concreta la inopponibilità verso lo stesso acquirente e, dunque,l’eventuale occupazione sine titulo da parte del conduttore, stante l’inoperativitàNumero registro generale 9654/2025N. 9654/25 R.G. Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 19354/2026Data pubblicazione 11/06/2026del principio emptio non tollit locatum, derivante dal disposto dell’art. 2923,comma 3, c.c.Solo per completezza, occorre pure evidenziare che, poiché l’insorgenza delvincolo pignoratizio comporta la possibilità che il custode giudiziario o il curatorefallimentare (oggi, della liquidazione giudiziale) sono legittimati adeventualmente far valere in via anticipata tale inopponibilità (v. la già citataCass. n. 9877/2022), ove perduri l’illegittima occupazione tra la data delpignoramento e quella della vendita forzata, la differenza risarcitoria tra ilcanone “giusto” e il canone “vile” rientra a pieno titolo nel concetto di frutti dellacosa pignorata, ex art. 2912 c.c. (v. Cass. n. 8998/2023), che compete agliorgani della procedura acquisire all’attivo da distribuire. Per l’epoca successivaalla vendita, invece, l’unico soggetto legittimato è l’acquirente.2.3.2 – [OSCURATO:SOCIETA], applicando i superiori principi al caso di specie, il dies a quo aifini del calcolo del risarcimento del danno da occupazione sine titulo patito daSan [OSCURATO:PERSONA] è stato correttamente individuato dalla Corte d’appellonel febbraio 2019, in conformità alla domanda attorea (in vece del 30.3.2018,data del rogito notarile, come pure l’attrice avrebbe potuto richiedere,trattandosi del momento rilevante ai fini dell’effetto traslativo ex art. 107 l.fall.):il contratto era inopponibile già ai creditori della fallita, per effetto dell’aperturadella procedura concorsuale, anche se gli organi fallimentari rimasero inerti; madalla data del trasferimento della proprietà, il contratto di locazione in discorsodivenne senz’altro inopponibile a [OSCURATO:PERSONA], con conseguente diritto alrisarcimento del danno per l’occupazione illegittima da parte della conduttrice,fatti salvi gli effetti della prescrizione, questione che nella specie non vieneNumero registro generale 9654/2025N. 9654/25 R.G. Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 19354/2026Data pubblicazione 11/06/2026ovviamente in rilievo, posto che, a tutto concedere, la domanda venne notificatanel 2022.Da tanto discende che, con l’atto introduttivo del giudizio, il terzo acquirente benpoteva richiedere il danno anche per la fase antecedente alla sua notifica e a fardata (almeno) dall’acquisto del bene: la natura “vile” del canone, infatti, vaaccertata con riguardo all’epoca del pignoramento e l’acquirente è legittimato afar valere l’inopponibilità solo dal momento del proprio acquisto.Se, dunque, si accerta in sede giudiziale che il contratto in essere alla data delpignoramento è inopponibile all’acquirente da tale ultima data, ne discende cheil perdurante godimento dell’immobile da parte del conduttore, quand’anchedovesse limitarsi a pagare il canone “vile” (o pretendesse di continuare apagarlo), costituisce una occupazione (che si è accertato essere) sine titulo; essaintegra, pertanto, un fatto illecito e, in tal caso, dies interpellat pro homine, exart. 1219, comma 2, n. 1, c.c. Insomma, neppure influisce sulla questione lacircostanza che, nella specie, sia mancata una diffida stragiudiziale alla societàconduttrice da parte dell’acquirente, tesa a far valere l’inopponibilità delcontratto ex art. 2923, comma 3, c.c., in epoca antecedente alla instaurazionedel presente giudizio.2.4 – Può dunque affermarsi il seguente principio di diritto: La sentenza cheaccerta la natura “vile” ex art. 2923, comma 3, c.c., del canone di locazione diun bene pignorato - e dunque l’inopponibilità del contratto di locazione al terzoacquirente con effetto dalla data del suo acquisto - ha natura dichiarativa, e ilperdurante godimento del bene da parte del conduttore costituisce occupazionesine titulo, che faculta l’acquirente ad agire per il risarcimento del danno, pariN. 9654/25 R.G. Numero registro generale 9654/2025Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 19354/2026Data pubblicazione 11/06/2026alla differenza tra il “giusto” canone (da valutare alla data del pignoramento) equello “vile” per tutta la durata dell’occupazione, a prescindere dall’epoca dellaproposizione della domanda, fatti salvi gli effetti della prescrizione.3.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato, con correzione della motivazione neisensi di cui sopra. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, con correzione della motivazione, e condanna laricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 5.880,00 percompensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie in misuradel 15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno15.4.2026.Il Consigliere est.Salvatore SaijaIl PresidenteRaffaele Frasca