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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20428/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il tentato furto di un'autovettura (capo 1), mentre lo ha prosciolto dal reato di furto relativo a un'altra vettura (capo 2) per difetto di querela; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché dal tenore complessivo della motivazione (che fa riferimento ai gravi e numerosi precedenti penali dell'imputato - cfr. pag. 3), si evince chiaramente che la Corte di appello, correttamente, ha ritenuto ostativo ex art. 131-bis comma 1, cod. pen., il carattere abituale del comportamento che, a mente del comma 4 dell'articolo citato, ricorre quando l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (sul casellario giudiziale sono annotate plurime condanne per furto, estorsione, ricettazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il tentato furto di un'autovettura (capo 1), mentre lo ha prosciolto dal reato di furto relativo a un'altra vettura (capo 2) per difetto di querela; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché dal tenore complessivo della motivazione (che fa riferimento ai gravi e numerosi precedenti penali dell'imputato - cfr. pag. 3), si evince chiaramente che la Corte di appello, correttamente, ha ritenuto ostativo ex art. 131-bis comma 1, cod. pen., il carattere abituale del comportamento che, a mente del comma 4 dell'articolo citato, ricorre quando l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (sul casellario giudiziale sono annotate plurime condanne per furto, estorsione, ricettazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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