Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 71/1982
ECLI:IT:COST:1982:71
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ricorso notificato il 16 e depositato il 26 gennaio 1981,
il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di
legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio
regionale della Campania il 23 aprile e riapprovata il 30 dicembre
1980, recante "Nuova normativa per la classificazione delle aziende
ricettive alberghiere e all'aria aperta": con cui tali aziende sono
classificate in categorie contraddistinte dal numero di stelle - da uno
a cinque - sulla base di determinati requisiti, indicati in apposite
tabelle allegate alla legge medesima.
Detta disciplina contrasterebbe con l'art. 117, primo comma, della
Costituzione, ledendo l'esigenza di omogeneità su tutto il territorio
nazionale - dei criteri di classificazione delle aziende alberghiere,
già posti dalle leggi dello Stato (r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 975, e 5
settembre 1938, n. 1729), e violando pertanto il limite dei principi
fondamentali stabiliti in materia di turismo ed industria alberghiera.
2. - [OSCURATO:PERSONA], costituitasi il 20 febbraio 1981, al di
là del termine fissato dall'art. 23, ultimo comma, delle "Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte" (ma invocando la
sospensione disposta dall'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n.
776, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874), contesta in toto
il fondamento del ricorso.
In particolare, "l'assoluta indeterminatezza" dei rilievi mossi
dallo Stato non consentirebbe di procedere a puntuali confutazioni
dell'asserita violazione dei principi della legislazione statale; e
dimostrerebbe invece - al di là della forma "la volontà dello Stato
di impedire l'esercizio delle potestà legislative regionali in attesa
di una propria disciplina in materia di classificazione alberghiera".
:
1. - Va anzitutto precisato che la Regione Campania si è
costituita fuori termine, anche a voler tenere conto della sospensione
disposta dall'art. 4 del d.l. n. 776 del 1980, convertito nella legge
n. 874 del medesimo anno.
Vero è che l'art. 4, primo e secondo comma, del predetto decreto
come modificato dalla legge di conversione, ha previsto la sospensione
- fino al 31 gennaio 1981 - di tutti i termini processuali, "a favore
delle persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o aventi sede
nelle regioni Basilicata e Campania. Ma il quarto comma dell'articolo
stesso aggiunge che "la sospensione opera per i soli termini che
scadono nel periodo compreso fra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio
1981"; mentre i venti giorni dal deposito del ricorso, fissati
nell'art. 23, ultimo comma, delle "Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte", venivano a scadere al di là di tale periodo, dal
momento che il deposito è stato effettuato come già si è chiarito in
narrativa - il 26 gennaio 1981.
2. - Nel merito, la questione può dirsi in sostanza già risolta
dalla Corte - secondo l'avviso concordemente espresso dalle parti nella
pubblica udienza - mediante la sentenza n. 70 del 1981.
Quella decisione ha infatti dichiarato non fondate le impugnative
della legge della Regione Puglia riapprovata il 26 aprile 1979, in tema
di "disciplina della classificazione alberghiera", della legge della
Regione Piemonte riapprovata il 10 ottobre 1979, in tema di
"classificazione delle aziende alberghiere", e della legge della
Regione Umbria riapprovata il 4 febbraio 1980, in tema di "disciplina
della classificazione delle aziende ricettive, alberghiere e all'aria
aperta", promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in
riferimento al primo comma dell'art. 117 Cost.. Rispetto al caso in
esame, identiche erano le censure allora formulate dal Governo ed
analoghi i contenuti normativi degli atti impugnati (con particolare
riguardo alla predetta legge umbra): sicché, per le stesse ragioni
allora addotte, anche il presente ricorso dev'essere respinto.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge regionale riapprovata dal Consiglio della Regione Campania
il 30 dicembre 1980, recante "Nuova normativa per la classificazione
delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta", promossa dal
Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117,
primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere