CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10753/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Campobasso del 20/10/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Campobasso, adìto in sede di riesame, in riforma dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Campobasso del 21 settembre 2022, ha sostituito alle ricorrenti la misura degli arresti domiciliari, inflitta per i reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, comma 1, e 74, d.P.R. n. 309 del 1990, contestati alla [OSCURATO:PERSONA] nei capi A), H), H1), M), Q), e alla Cutilio ai capi A), I), Q1), con quella dell'obbligo di dimora. 2.Avverso il provvedimento ricorrono entrambe le indagate con un unico atto di impugnazione proposto a mezzo del comune difensore, articolato in censure sostanzialmente sovrapponibili, in cui si deduce, per entrambe le posizioni e per tutti i reati contestati, l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione. Si lamenta che le risultanze processuali hanno fornito esclusivamente la prova dello svolgimento di una attività continuativa di spaccio di stupefacenti condotta da parte di [OSCURATO:PERSONA] presso la propria abitazione con l'ausilio delle ricorrenti e che da tale limitato compendio probatorio, per lo più costituito dagli esiti delle intercettazioni, i giudici del riesame avrebbero desunto automaticamente, e pertanto erroneamente, la prova della partecipazione delle due donne all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti capeggiata dal Russi, ritenendo apoditticamente sussistente la loro volontà di farne parte, mentre la condotta delle due donne avrebbe dovuto essere inquadrate nella più pertinente fattispecie concorsuale. A sostegno della tesi difensiva si evidenzia, che la collaborazione prestata dalle ricorrenti al Russi nello spaccio di stupefacenti era consistita solo nell'eseguirne puntualmente gli ordini, per un limitato lasso di tempo, e che tale condotta, lungi dall'essere espressione della adesione dal sodalizio, si giustificava in virtù della stato di subordinazione in cui versavano la Cutillo e la [OSCURATO:PERSONA] essendo la prima la suocera del Russi, dimorante in un appartamento diverso collocato nel medesimo condominio, e la seconda la compagna di costui, convivente nella medesima abitazione in cui, evidenzia la difesa, si era proceduto esclusivamente alla preparazione ed allo smercio della droga, non essendosi ivi mai tenuti incontri e, o, riunioni tra sodali. 3. Nel secondo motivo di ricorso ci si duole della riconosciuta attualità delle esigenze cautelari poste alla base della misura, da escludere, invece, alla luce della breve durata della collaborazione delle donne e della cessata attività dell'associazione contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Deve ricordarsi che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003- 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Le obiezioni difensive risultano ampiamente assertive e generiche nel negare il significato delle emergenze processuali, mentre, per quanto riguarda il difetto della sussistenza dei requisiti necessari per la configurabilità dell'appartenenza delle ricorrenti al reato associativo, in larga parte omettono il confronto con l'effettivo contenuto del percorso argomentativo svolto dai giudici del merito i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato, a pag. 2 e 3, i passaggi delle conversazioni captate dalle quali desumere gli elementi posti alla base degli indizi di colpevolezza per i reati contestati alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla Cutillo. I giudici di merito, infatti, con motivazione immune dai vizi censurati affermano che dai dialoghi intercettati emerge la piena consapevolezza delle ricorrenti del ruolo rivestito da ciascun membro della famiglia nell'associazione, alla quale partecipano ponendo in essere la gestione della contabilità e dei rapporti dare-avere con i consumatori e rivenditori, provvedendo a confezionare le dosi da cedere, svolgendo, pertanto, un significativo ruolo di assistenza personale all'attività organizzata in via continuativa del Russi, tanto da consigliargli di premunirsi di un congegno in grado di verificare la genuinità delle banconote false consegnate e da consegnare a fronte dell'acquisto delle sostanze illecite. Dal contenuto delle intercettazioni riportate a pag. 4 del provvedimento censurato, i giudici desumono, in maniera logica e coerente, non solo la partecipazione delle donne alla commissione dei reati fine, ma anche la loro piena consapevolezza dell'esistenza dell'associazione, dell'attività da essa svolta, del ruolo dei membri, del consolidato schema organizzativo e dello scopo del sodalizio e, dunque, la convinta volontà di far parte della associazione criminale. A fronte di tale analitica prospettazione, la considerazione difensiva in base alla quale la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] e della Cutillo alla associazione del Ricci dovrebbe essere esclusa a causa della "sudditanza" cui esse erano sottoposte a causa del rapporto di parentela, appare priva di pregio. Posto che i giudici di merito hanno correttamente desunto la prova dell'appartenenza delle ricorrenti all'associazione dalla lettura dell'intero compendio probatorio, escludendo ogni automatismo tra la sussistenza di un vincolo familiare tra le stesse e il Russi, a capo dell'associazione e l'appartenenza a quest'ultima, in risposta alle doglianze difensive va, in ogni caso, ribadito il principio secondo il quale l'esistenza di una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, una volta verificata la sussistenza dei requisiti inerenti alla continuità e sistematicità dello spaccio ed alla predisposizione di una struttura operativa stabile, non è esclusa per il fatto che il sodalizio sia per lo più imperniato attorno a componenti dello stesso nucleo familiare, poiché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso (ex mu/tis Sez. 1, n. 35992 del 14 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 250773 - 01; Sez. n. 5, n. 6782 del 16/01/2015, Amante, Rv. 262733 - 01 in cui si afferma che "Integra gli estremi costitutivi dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti lo svolgimento continuativo, da parte di un nucleo familiare, di un'attività di spaccio presso l'abitazione dotata di una stabile clientela, di una rudimentale organizzazione fondata sull'interscambio dei ruoli esecutivi e sulla predisposizione di un nascondiglio funzionale al deposito dello stupefacente nelle pertinenze dell'abitazione nonché di stabili canali di rifornimento"; e da ultimo Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184 - 01). 2.Anche il secondo ricorso va ritenuto inammissibile atteso che in ordine al requisito della attualità delle esigenze cautelari il Tribunale del riesame, con ragionamento, logico e coerente, ha già debitamente tenuto conto delle identiche argomentazioni difensive, già proposte in sede di impugnazione cautelare, rimodulando la misura applicata alle indagate in termini meno afflittivi. 3. Per questi motivi il ricorso va dichiarato inammissibile e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese p