CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03862/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla memoria scritta depositata e conclude: per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; per l'annullamento senza rinvio quanto al trattamento sanzionatorio con condanna alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]; inammissibilità nel resto. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di GELA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale deposita conclusioni scritte, nota spese e chiede il rigetto dei ricorsi. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di GELA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione ex art.102 cod. proc. pen., per delega scritta, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di RAGUSA, difensore [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso per tale imputata, associandosi alle conclusioni del PG e chiedendo di poter usufruire delle pene sostitutive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 gennaio 2025 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia del Tribunale di Gela del 26 marzo 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati, rispettivamente, condannati - concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata al [OSCURATO:PERSONA] e prevalenti rispetto all'aggravante contestata alla [OSCURATO:PERSONA] - alla pena di anni quattro, mesi tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) e di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]), in quanto ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 61 n. 11, 110, 624-bis cod. pen. 1.1. Gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di essersi impossessati a fini di profitto - la [OSCURATO:PERSONA] in qualità di collaboratrice domestica delle persone offese e di concorrente morale, il [OSCURATO:PERSONA] in qualità di esecutore materiale - di una somma di denaro complessivamente pari a euro 8.000,00, sottraendola a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente per euro 4.700,00 ed euro 3.300,00, dagli stessi detenuti presso le camere da letto della loro abitazione. Con l'aggravante per [OSCURATO:PERSONA] di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera e con la recidiva reiterata per [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di doglianza di seguito enunciati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito due motivi di ricorso, con il primo dei quali ha dedotto contraddittorietà e illogicità della motivazione, lamentando che la Corte di appello avrebbe dapprima ritenuto che la chiave utilizzata per accedere all'appartamento delle persone offese fosse stata appositamente spezzata per sviare i sospetti dalla [OSCURATO:PERSONA] per poi, del tutto antiteticamente, affermare che tale chiave sarebbe stata perfettamente funzionante, non essendo stato rinvenuto alcun segno di effrazione. Altresì viziata sarebbe la motivazione della sentenza impugnata per avere valorizzato le risultanze dei tabulati telefonici al solo fine di ritenere che l'utenza in uso dell'imputato sarebbe stata prossima all'abitazione delle vittime, omettendo, invece, di considerare come la stessa avesse agganciato una cella posta a oltre cinque chilometri dal luogo dei fatti. Non risulterebbe neanche comprovato, poi, dai contatti telefonici avuti dalla [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] che la donna avesse potuto conoscere il preciso momento in cui la vittima aveva lasciato la propria abitazione.Altresì insufficiente a dimostrare la responsabilità dei prevenuti sarebbe il rinvenimento presso la camera da letto della [OSCURATO:PERSONA] di un'impronta digitale riferibile alla persona del [OSCURATO:PERSONA], atteso che, avendo in atto una relazione sentimentale con la [OSCURATO:PERSONA], aveva già avuto modo di incontrare la donna presso l'abitazione delle vittime, così impedendo di inferire che tale impronta fosse stata rilasciata proprio in occasione della perpetrazione del furto. Parimenti non probanti, infine, sarebbero pure le dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], in quanto non coerenti e comunque smentite da plurimi riscontri processuali di segno opposto. Con la seconda censura l'imputato ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, e cioè degli artt. 191 e 195, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui è stato conferito rilevante valore probatorio a circostanze e fatti riferiti dal teste [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazioni invece non utilizzabili, in quanto appresi dalla madre [OSCURATO:PERSONA], mai ascoltata nel corso delle indagini preliminari e poi impossibilitata a deporre per essere deceduta prima dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato quattro motivi di ricorso, i primi due dei quali in tutto coincidenti con le censure eccepite da parte di [OSCURATO:PERSONA] - al cui contenuto viene, pertanto, fatto integrale rinvio -. Con la terza doglianza la ricorrente ha lamentato difetto di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, nonché in ordine all'applicazione, richiesta con i motivi aggiunti, delle sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare. Con il quarto motivo, infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e omessa motivazione in ordine al dedotto errore materiale presente nel dispositivo della sentenza di primo grado - invero immotivatamente confermato dal giudice di appello - derivante dalla mancata riduzione della pena di un terzo, indicata dal primo giudice in motivazione a seguito dell'avvenuto riconoscimento delle generiche prevalenti, che avrebbe dovuto condurre all'applicazione di una pena finale di anni due, mesi dieci di reclusione, e non già a quella maggiore, erroneamente riportata in dispositivo, di anni tre, mesi due di reclusione. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, rispettivamente, l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento senza rinvio di quello di [OSCURATO:PERSONA], con condanna dell'imputata alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione e declaratoria di inammissibilità nel resto.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dai due imputati sono inammissibili. 2. L'esame dell'impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le prime due censure proposte dai ricorrenti ripropongano doglianze in fatto sostanzialmente reiterative di quelle già dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come nei due motivi analogamente eccepiti da parte dei ricorrenti sia stata contestata la riferibilità certa alle loro persone del perpetrato furto, ritenendo a tal fine insufficienti i riscontri considerati dai giudici di merito - aventi a oggetto: l'impronta del mignolo del [OSCURATO:PERSONA] sull'armadio della camera da letto della [OSCURATO:PERSONA]; il contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA]; la disponibilità della chiave, trovata spezzata nella serratura, da parte della [OSCURATO:PERSONA]; le risultanze dei tabulati telefonici -. Tali censure appaiono, invero, palesemente finalizzate a operare solo una rilettura in fatto delle emergenze probatorie acquisite, onde escludere la configurazione della responsabilità penale degli imputati. In termini antitetici, invece, la Corte di merito ha congruamente esplicato, con motivazione adeguata e logica, le ragioni per cui è stata ritenuta integrata la condotta criminosa da parte degli imputati, evidenziando i vari elementi di prova considerati a riscontro, nonché i motivi di infondatezza delle espresse doglianze critiche. In modo particolare, sono state diffusamente esplicate le ragioni per cui: l'impronta digitale del [OSCURATO:PERSONA], lungi dal dimostrare un'irragionevole presenza con la [OSCURATO:PERSONA] nella camera da letto della [OSCURATO:PERSONA], fosse, più logicamente, da riferirsi all'effettuata ricerca nell'armadio di beni da sottrarre; le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] nelle vicinanze dell'appartamento fossero pienamente attendibili e coerenti, oltre che riscontrate dalle deposizioni dei testi Terrana e Cangemi; la chiave, perfettamente funzionante, utilizzata per accedere all'appartamento fosse stata ritrovata appositamente spezzata nella serratura, onde sviare i possibili sospetti dalla persona della [OSCURATO:PERSONA]; pur considerando le diverse celle agganciate dall'utenza in uso al [OSCURATO:PERSONA], sia stato comunque dato decisivo rilievo alla circostanza per cui tale utenza sarebbe stata anche prossima all'abitazione delle vittime. Rispetto a un così variegato panorama probatorio, risulta, all'evidenza, ondata anche la censura dedotta con il secondo motivo di ricorso, considerato che, pur a voler escludere dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] quelle concernenti fatti appresi dalla defunta madre, resta invariato e congruo l'espresso giudizio di attendibilità del testimone, rivelatore di importanti circostanze fattuali anche corroborate da riscontri estrinseci. Ne deriva, in conclusione, che le prospettate doglianze attengono, nel loro complesso, ad aspetti non passibili di valutazione in questa sede di legittimità, in ossequio al principio per cui, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito della Corte di cassazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, cioè, dai poteri della Corte di legittimità la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono, pertanto, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (così, tra le tante: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). 4. Stesso giudizio di inammissibilità deve essere espresso anche con riguardo alle doglianze eccepite da [OSCURATO:PERSONA] nel terzo motivo di ricorso, concernenti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, nonché l'omessa applicazione delle sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare. 4.1. In ordine al lamentato mancato riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. nella sua massima estensione, il Collegio rileva come l'imputata non abbia presentato, con l'atto di appello, nessuna specifica contestazione al riguardo, essendosi limitata a fornire solo generiche asserzioni. Assume troncante rilievo, allora, il principio, autorevolmente affermato da questa Suprema Corte, per cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato: così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01). Ed ancora, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (cfr. Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808-01). 4.2. Con riguardo, invece, all'eccepita mancata applicazione delle sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare, il Collegio rileva la non corretta modalità con cui la relativa istanza era stata avanzata da parte della [OSCURATO:PERSONA], in quanto formulata non con specifico motivo di appello, bensì solo genericamente con i motivi aggiunti. Ciò si pone in contrasto con l'insegnamento reso da questa Corte di legittimità per cui, ai fini dell'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, è necessario che l'imputato formuli, nell'atto di gravame, una specifica e motivata richiesta al riguardo, supportandola con specifiche deduzioni, per cui il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta (cfr., in questi termini, Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820-01). La suddetta richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive risulta, inoltre, viziata anche per essere stata avanzata da parte di un procuratore ad litem - giusta nomina del 2 settembre 2024 - e non già da un procuratore speciale, come, invece, richiesto espressamente dalla norma dell'art. 598-bis, comma 1- bis, cod. proc. pen., ratione temporis applicabile.5. Infine non proponibile è la doglianza eccepita da parte della [OSCURATO:PERSONA] con il quarto motivo di ricorso, in quanto dalla stessa non dedotto con i motivi di appello. Assume rilievo, allora, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 ; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01). 6. Ne deriva, in conclusione, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Gli imputati devono essere condannati, inoltre, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura da li quidarsi dalla Corte di appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Caltanissetta con separato