CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37498/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tetti/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] t' k. •lj kain . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto gravemente indiziato di avere fatto parte, dal 2015 in permanenza, dell'associazione mafiosa denominata clan "Laudani di Catania (intesi Mussi-Ficurinnia") e, in particolare, dell'articolazione territoriale di Randazzo, diretta dalla famiglia Sangani (capo 1 della rubrica); nonché di avere partecipato, dal mese di agosto 2013 in permanenza, all'estorsione ai danni dei [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo 2), con l'aggravante di essersi avvalso delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., al fine di agevolare l'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente del gruppo operante Randazzo e diretto dalla predetta famiglia Sangani. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il difensore del prevenuto articolando un unico motivo con cui deduce l'insufficiente disamina logico-giuridica, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria e di esigenze cautelari, nonché la violazione dei reati contestati. Si lamenta che l'ordinanza non motivi adeguatamente circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: con riguardo reato di cui al capo 1) - afferente alla partecipazione dell'indagato alla cosca Laudano nella sua articolazione del gruppo Sangani - l'ordinanza non avrebbe rispettato i canoni di valutazione a base del ragionamento rispetto alla ritenuta gravità indiziaria, atteso che la motivazione è del tutto assente o apparente; né nel capo di imputazione si indica una data di inizio della presunta partecipazione dell'indagato. Quanto alla asserita permanenza nel delitto si sottolinea che il ricorrente compare in modo generico in sole due intercettazioni del 2020 e che non risultano incontri con i presunti affiliati alla cosca. Agli atti risultano allegati i procedimenti cosiddetti Spiderman e Spiderman 2, nei quali il ricorrente è stato assolto dal reato di partecipazione in associazione per non aver commesso il fatto. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], utilizzate in molti processi pervenuti a sentenze definitive, non menzionano l'odierno ricorrente tra i soggetti partecipi della cosca. Tanto meno la prova della partecipazione dell'indagato all'associazione può ricavarsi dal reato - fine contestato al capo 2 (estorsione ai danni dei [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.). La gravità indiziaria sul punto discende da un uso distorto dello strumento captivo, giacché si enfatizzano i contenuti di due conversazioni intercettate (la n. 1542 del 25/05/2020 e la n. 1572 del 29/05/2019), intercorse tra l'Urzì e il ricorrente, assolutamente neutre e non supportate da alcuna attività di indagine. Va poi esclusa la ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. perché, anche a voler sostenere che l'estorsione sia riferibile all'odierno ricorrente, di certo la stessa non può ricondursi nell'alveo del metodo mafioso né dirsi idonea ad ingenerare nella persona offesa la rappresentazione e l'evocazione della consorteria criminale cui apparterrebbe l'odierno ricorrente. Quanto, infine, alle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata nulla dice al riguardo; omette di considerare lo stato di incensuratezza del ricorrente e non motiva sulla sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Neppure è dato cogliere l'attualità dell'esigenza nei fatti in contestazione, comunque tutelabile con misure meno afflittive. 3. Il Procuratore chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 18/04/23, è pervenuta memoria difensiva di replica alle anzidette conclusioni, a firma del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente contesta, in termini del tutto generici nonché del tutto ripropositivi delle doglianze già espresse con l'atto di appello, la valutazione di merito compiuta dal Tribunale di Catania con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza e alle ritenute esigenze cautelari. In punto di diritto, giova premettere che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; più recentemente, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito»).3. Va altresì rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01). 4. Occorre, inoltre, ribadire che, in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex multis, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio e altri, Rv. 257784). L'iter argomentativo, all'esito del quale il giudice del merito attribuisce alla conversazione intercettata un significato invece di un altro, è dunque censurabile in Cassazione soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, essendo possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020). 5. Tanto premesso, nel caso in disamina, il Tribunale ha illustrato, con motivazione diffusa, corretta in diritto e non manifestamente illogica, la gravità indiziaria in relazione ai reati contestati. Quanto alla gravità indiziaria relativa alla partecipazione dell'odierno ricorrente all'associazione di cui al capo 1), premessa l'accertata permanente operatività del clan mafioso in esame, ne ha delineato l'intraneità, tratteggiandone, alla stregua del Gip, la stretta correlazione con soggetti di alto spessore criminale, come [OSCURATO:PERSONA], inteso "Turi", responsabile dell'omonima associazione mafiosa e referente della zona di Randazzo. Sulla appartenenza dell'indagato al clan, il Tribunale ha ritenuto di pregnante valenza indiziaria le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], reputando intrinsecamente attendibile il suo narrato, tenuto conto della posizione di vertice da questi ricoperto all'interno del sodalizio mafioso di appartenenza, posizione acquisita a seguito dell'arresto del fondatore del gruppo, [OSCURATO:PERSONA], e mantenuta fino alla data della sua collaborazione. Proprio in ragione di detta posizione di vertice, il Porto ha curato i rapporti con i sodalizi radicati nelle aree geografiche circostanti, tra i quali quello dei Sangani. Le propalazioni del Porto sono state positivamente valutate da altre Autorità giudiziarie che gli hanno riconosciuto l'attenuante della collaborazione. Fatte queste premesse, il Tribunale ha compiutamente disatteso le doglianze difensive circa la genericità delle dichiarazioni del collaborante, sostenendo invece come le stesse si rivelino fortemente significative a lumeggiare la stretta contiguità, vicinanza ed intraneità del ricorrente rispetto al sodalizio criminoso diretto dai Sangani, in modo particolare al responsabile dello stesso, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, dopo aver identificato il [OSCURATO:PERSONA] in "Pippo il pazzo", ne delineava il delicato ruolo di intermediario nelle vicende mafiose del randazzese, in particolare raccontando come, a seguito del furto di bestiame eseguito a [OSCURATO:PERSONA] da soggetti appartenenti al clan Laudani, lo stesso si fosse rivolto proprio all'odierno ricorrente per risolvere la faccenda, precisando che in tale occasione, quest'ultimo, dopo aver implicitamente ammesso che gli animali erano stati rubati da soggetti gravitanti nel clan di sua appartenenza, precisava che i capi di bestiame non potevano essere restituiti ai legittimi proprietari in quanto già venduti a terzi, impegnandosi tuttavia, in forza della rappresentatività in capo allo stesso del sodalizio di cui al capo 1), ad impedire per il futuro la consumazione di altri furti nel citato territorio. Ricorda altresì l'ordinanza impugnata che il Porto, a conferma della stabilità dei rapporti illeciti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il predetto sodalizio criminale, della proiezione indeterminata nel tempo degli stessi e della conseguente appartenenza del medesimo al suddetto clan, aggiungeva che il [OSCURATO:PERSONA] era il diretto referente di [OSCURATO:PERSONA], in grado di fissare ed organizzare appuntamenti con e per conto dello stesso, senza che quegli si esponesse direttamente. Dalle circostanziate dichiarazioni del corroborante il Tribunale ha dunque ritenuto emergere un importante, preciso, ruolo del prevenuto all'interno del sodalizio mafioso, nel quale era stabilmente a disposizione del gruppo quale referente dei Sangani e quale soggetto deputato ad intrattenere i rapporti con altri clan mafiosi per conto del gruppo di appartenenza. La ordinanza impugnata osserva che le dichiarazioni del Porto hanno trovato sicuro e puntuale riscontro nelle ulteriori emergenze investigative: le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e gli esiti delle intercettazioni dei dialoghi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Francesco e tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] disvelano come il ricorrente, incaricato dai Sangani per sollecitare, tramite l'Urzì, i Mazza affinché provvedessero al pagamento del dazio estorsivo periodico in favore dei Sangani, si sia effettivamente attivato, facendo, da un lato, da mediatore tra gli estorti e i vertici dell'associazione, di cui si faceva portavoce, e, dall'altro, compulsando l'Urzì a riscuotere, come in precedenza concordato, le somme di denaro dovute a titolo estorsivo dai Mazza. Condotta che congruamente il Tribunale ha ritenuto «fortemente sintomatica del vincolo associativo esistente tra il [OSCURATO:PERSONA] e i Sangani, in quanto dimostrativa sia della particolare fiducia riposta nella sua persona da parte dei vertici del clan, tanto da avergli affidato il delicato compito di rappresentare la volontà dei predetti nei confronti delle vittime dell'estorsione, sia della condivisione degli illeciti scopi associativi e del contributo dallo stesso prestato per il conseguimento degli stessi, sia del riconoscimento all'esterno della sua organicità al clan mafioso in esame, tant'è che l'Urzì, ricevuta la richiesta da parte del ricorrente di un incontro con [OSCURATO:PERSONA], aveva subito intuito che, con tale richiesta, il ricorrente, quale alter ego di [OSCURATO:PERSONA], gli stesse implicitamente suggerendo di adempiere senza ritardo alla riscossione del denaro dei Mazza». L'ordinanza impugnata ha poi fornito risposta alla deduzione difensiva circa l'assoluzione del ricorrente in altri procedimenti giudiziari relativi al clan Sangani, sostenendo che «ciò può facilmente giustificarsi con il decisivo contributo indiziario fornito dalle recenti collaborazioni e che prima di tale data, benché il ricorrente militasse già nell'associazione in esame, non fossero emersi gravi indizi nei suoi confronti». Il Tribunale si sofferma anche sul capo 2), ricordando come significativi elementi indiziari emergano dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], dallo stesso rese appena sorpreso dopo la riscossione del pizzo presso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che trovavano pieno riscontro nelle intercettazioni telefoniche e nelle denunce sporte da uno dei soggetti estorti, [OSCURATO:PERSONA]. L'importanza del ruolo assolto dal ricorrente nella vicenda delittuosa in esame, continua il Tribunale di Catania, si evince anche dalla condotta dello stesso Urzì, atteso che quest'ultimo, rivolgendosi direttamente al [OSCURATO:PERSONA] per chiedere a [OSCURATO:PERSONA] di sollevarlo dall'incarico assegnatoli (la riscossione delle estorsioni) dimostrava la propria consapevolezza circa la centralità della posizione dell'odierno ricorrente, quale anello di congiunzione tra lo stesso collaborante e i mandanti dell'estorsione. Immune da censure si rivela, pertanto, la motivazione del provvedimento in esame laddove ha ritenuto ricorrere, nella specie, la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., sia con riguardo al metodo mafioso sia con riguardo a quello agevolativo del clan Sangani. Infine, in punto di esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata si appalesa del tutto immune dalle sollevate censure. Essa, invero, ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salva prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282004 - 01; nello stesso senso, Sez. 5 , n. 26371 del 24/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279470 - 01; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280450 - 02). 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla c