CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 46976/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo La. a., C044 O >l -14.9 tiC3L,C) [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, confermativa della sentenza pronunciata dal Tribunale di Novara, che ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 449, comma 1, cod. pen. in relazione all'art. 434 cod. pen., perché cagionava per colpa il crollo del traliccio per antenne collocato sul tetto del centro commerciale "Risparmione", verificatosi durante un violento temporale, derivandone pericolo per l'incolumità pubblica. 2. I Giudici di merito hanno stabilito che la tromba d'aria che si era verificata la sera del 24/06/2014 ha rappresentato una concausa del crollo del traliccio e che le cause i concorrenti erano da ravvisarsi: nell'errore di progettazione del traliccio e negli insufficienti interventi negli anni successivi per metterlo in sicurezza; nel fatto che l'Albertinazzi, proprietario del traliccio e locatario del medesimo a [OSCURATO:SOCIETA], abbia più volte acconsentito alla posa in opera di ulteriori antenne, sulla scorta della relazione di idoneità statica redatta nel 2008, su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA], dall'ing. [OSCURATO:PERSONA], poi risultata frutto di una valutazione falsata, per imperizia, da un'errata scelta di alcuni parametri di calcolo; nell'avere l'imputato ignorato ripetutamente, per colpa, i chiari segnali di instabilità che la struttura presentava. In particolare, l'Albertinazzi, quale amministratore della S.p.A. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del traliccio e locatrice dello stesso a [OSCURATO:SOCIETA], consentiva, per imprudenza e negligenza, l'apposizione di antenne e parabole, aumentando così l'instabilità della struttura, successivamente alla sopracitata verifica di idoneità statica, senza previamente accertare i mutamenti che tali operazioni avrebbero determinato sulla struttura del traliccio; ciò, nonostante fosse stato messo a conoscenza del disassamento che interessava il traliccio sin dal 2008, senza effettuare le verifiche necessarie e senza predisporre misure idonee a porlo in sicurezza. 3. Il ricorso si fonda su tre motivi con cui si deducono: 3.1. Violazione di legge, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 40, comma 2, cod. pen.,1575 e 1576 cod. civ.: ai sensi del contratto di locazione, al momento del crollo, l'imputato non rivestiva una posizione di garanzia, avendo delegato tale funzione a [OSCURATO:SOCIETA]. 3.2. Vizio di motivazione e violazione di legge per travisamento della prova, ed omessa valutazione delle allegazioni difensive; in particolare, si rileva che, nel 2014, a seguito della volontà manifestata da [OSCURATO:SOCIETA] di installare nuove antenne sul traliccio, l'ing. [OSCURATO:PERSONA], incaricato dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] di fare una verifica, non bloccò i lavori per la pericolosità del traliccio. Circostanze, queste, che confermano il trasferimento della posizione di garanzia dall'Albertinazzi a [OSCURATO:SOCIETA].3.3. Violazione di legge, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla spiegazione scientifica della caduta del traliccio. 4. In data 16/09/2022 sono pervenute note scritte del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], a sostegno del ricorso. 5. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che reiterativo di profili di doglianza già esaminati e confutati dalla Corte territoriale. 2. Già in sede di appello la difesa, al fine di giustificare l'omissione degli interventi necessari per garantire la staticità adeguata del traliccio, da parte della proprietà, aveva fatto riferimento all'art. 7, ultimo comma, del contratto di locazione stipulato il 03/11/1997 tra [OSCURATO:SOCIETA]., locatrice (facente capo all'imputato) e [OSCURATO:SOCIETA]., che obbliga la conduttrice a provvedere "a propria cura e spese ai lavori per mettere il traliccio in condizioni di sicurezza e all'eventuale rinforzo delle strutture". Sul punto, la Corte di appello ha correttamente osservato che la disposizione in esame, impegnando la conduttrice a rendere idonee e sicure le strutture a suo tempo locate al fine di poter collocare i propri impianti (container e antenne) e, ponendosi in deroga al regime generale nei contratti di locazione - che pone la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti locate in capo al locatore -, disciplina semplicemente la ripartizione delle spese di adeguamento dell'impianto al momento della consegna, mentre il mantenimento successivo dei requisiti di idoneità statica del traliccio «non può sfuggire alle regole che lo pongono a carico del proprietario locatore, tanto più che, nel corso del tempo, [OSCURATO:PERSONA] aveva, più volte, autorizzato soggetti terzi a installare o rimuovere antenne e parabole, andando pertanto a modificare quello che era lo stato di fatto del traliccio e le sue caratteristiche statiche rispetto a quanto verificato dall'Ing. Bauducco nel 2008». Va al riguardo ricordato che l'art. 1575 cod. civ. impone al locatore non solo di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione ma di conservarla in condizioni che la rendano idonea all'uso convenuto, anche in considerazione del fatto che un edificio o quanto sullo stesso impiantato possano costituire una fonte di pericolo. Il proprietario, ossia il soggetto titolare di poteri dispositivi - titolarità altresì dimostrata dal fatto, richiamato nella sentenza impugnata, che allo stesso venivano chieste da soggetti terzi le autorizzazioni ad installare o rimuovere antenne e parabole - viene, quindi, ad assumere una posizione di controllo (di tale fonte di pericolo) e, pertanto, una posizione di garanzia dalla quale derivano obblighi la cui violazione assume rilievo giuridico. Con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, dunque, la sentenza impugnata, ha ribadito la ricorrenza della posizione di garanzia in capo al ricorrente, in ragione della titolarità del bene locato, adeguatamente illustrandone la condotta omissiva colposa, sussistente anche alla luce delle accertate modifiche dello stato di fatto del traliccio, legate alla installazione o rimozione di antenne e parabole. La Corte territoriale sottolinea la piena consapevolezza dell'Albertinazzi delle criticità dell'impianto e della necessità di interventi sulla stabilità del traliccio, consapevolezza confermata dai testi escussi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Costoro, avendo constatato le condizioni del traliccio, le avevano a più riprese segnalate all'imputato che però non si era attivato a porvi rimedio. Il teste Lenza, in particolare, ha dato conto di un intervento degli ingegneri i quali affermarono che il traliccio era a posto, ma ha pure riferito che, successivamente, dopo un forte temporale, il traliccio risultava vieppiù pendente verso sinistra e che un ingegnere, il quale aveva effettuato un controllo, gli aveva detto di aver segnalato all'Albertinazzi la necessità di un intervento. I primi due motivi risultano, pertanto, inammissibili. Parimenti inammissibile il terzo motivo di ricorso. Quanto al nesso causale tra la pendenza del traliccio, la sua caduta e al fatto che il posizionamento e la rimozione delle parabole nel corso del tempo abbiano rappresentato una concausa della caduta del traliccio, la Corte territoriale ha rilevato come la difesa dell'imputato, che pure ha nominato e fatto esaminare un proprio consulente tecnico, nel proprio atto di appello si sia limitata a criticare le argomentazioni e conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero, lamentandone al più la non scientificità, senza mai contrapporvi argomenti tecnici contrari, eventualmente evincibili dalle dichiarazioni di esperti, quale certamente il consulente tecnico della difesa. Ne deriva, pertanto, che le critiche anche in questa sede formulate nei confronti delle valutazioni scientifiche del consulente del pubblico ministero risultano generiche e prive di argomenti scientifici a supporto, sviluppandosi invece sul piano di una diversa e più favorevole interpretazione dei dati probatori, rivalutazione che, tuttavia, è preclusa nella presente sede di legittimità. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe