CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06862/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
s.p.a. – c.f./p.i.v.a. 0 0730670 5 69 – in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. - ed elettivamente dom iciliat o in Roma, alla viaCola di Rienzo, n. 212, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro C.M.B. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PARTITA_IVA]– in persona d el consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA], munito di poteri giusta delibera del C.d.A. del 26.5.2020, elettivamente domiciliata in Roma, al viale Parioli, n. 98, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] P ollari Maglietta che la rappresenta e dife nd e in virtù di procur a special e su foglio allegato in calce alcontroricorso. CONTRORICORRENTE– [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del P residente pro tempore , rappresentatae difesa in virtù di procura special e su foglio allegato in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso gli uffici della propria Avvocatura. [OSCURATO:PERSONA]- c.f. 80 0 0 0130544 – in persona del P residente pro tempore . INTIMATA MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Ministropro tempore. INTIMATO avverso la sentenza n. 197/2020della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 4dicembre 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato in data 4.7.2014 la “C.M.B. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione Specializzata per le Imprese l’“[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., la Regione Lazio, la Regione Umbria ed il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Premetteva che si era aggiudicata l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’interporto di Orte, suddivisi in due lotti, e che in data 29.4.2005 erano stati stipulati i relativi contratti d’appalto(cfr. ricorso principale, pagg. 2 e ss.). Premetteva altresì che l’andamento dei lavori era stato condizionato, peraltro, dalle numerose esigenze di variazione dell’opera palesate dal committente. Premetteva poi che le variazioni dell’opera erano state recepite in n. 2 “atti aggiuntivi”, a mezzo dei quali era stato rideterminato l’oggetto dei lavori, era stato aumentato –sino alla misura di euro 12.891.356,57 -l’importo delle opere del lotto n. 1 e diminuito – sino a lla misura di euro 4.300.341,35 - l’importo delle opere del lotto n. 2 ed era stata modificata la durata dei lavori, procrastinata sino al 31.12.2012 per il lotto n. 1e ridotta a novanta giorni per il lotto n. 2. Indi esponeva che l’appaltante si era resoinadempiente, poiché non aveva provveduto al pagamento dei certificati già emessi e non aveva provveduto alla contabilizzazione e certificazione dei lavori eseguiti, tant’è che aveva invitato la controparte all’esatto adempimento con note del 31.10.2012 e del 4.12.2012. Esponevache nondimeno la stazione appaltante, con nota del proprio R.U.P. del 2.5.2013,le aveva comunicato la risoluzione di entrambi i contratti d’appalto per asserito inadempimento di essa attrice-appaltatrice a causa della “unilaterale sospensione dei lavori già contestata con Ordini di Servizio n.4 e n. 17, emessi dalla D.L. il 17 ottobre 2012”. Chiedeva quindi, previa risoluzione dei contratti d’appalto per inadempimento del committente e previa declaratoria di nullità dell’art. 51, 14° co. e 16° co., deicapitolati special i d’appalto (c.s.a.) – giacché l’adempimento dell’appaltante non poteva essere subordinato “alla concreta erogazione dei finanziamenti da parte degli Enti pubblici terzi” (così ricorso principale, pag. 7)– la condanna dell ’ “[OSCURATO:PERSONA]”: a) al pagamento di euro 1.611.749,95, i.v.a. inclusa, per gli acconti certificati relativi ai lavori eseguiti nell’ambito dei lotti n. 1 e n. 2; b) al pagamento di euro 200.895,12 per interessi moratori maturati a far data dal 31.5.2014 sull’importo di cui al punto a), oltre interessi ulteriori sino al soddisfo; c) al pagamento di euro 1.103.670,30, oltre i.v.a., per gli acconti per i lavori contabilizzati negli stati di consistenza relativi ai lotti n. 1 e n. 2 anche per le varianti ordinate; d) al pagamento di euro 199.250,64, oltre i.v.a., per i lavori di fondazione della palazzina-uffici, non contabilizzati negli stati di consistenza finali; e) al pagamento di euro 7.065.125,87 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia in dipendenza delle riserve formulate in corso d’opera, inefficacemente transatte con l’ “atto aggiuntivo n. 2”, siccome al medesimo attol’appaltante non aveva dato concreta esecuzione ; in subordine, al pagamento della minor somma di euro 1.300.000,00, oltre i.v.a., quale riconoscimento delle riservegiusta quanto riportato ne ll’ “att o aggiuntiv o ” n. 2 ; f) al risarcimento dei danni quantificati in euro 1.350.717,58; g) al pagamento degli interessi legali anatocistici sugli interessi maturati. Inoltre, chiedeva la condanna dell’“[OSCURATO:PERSONA]” , in solido con gli enti finanziatori, ossia con la Regione Lazio, la Regione Umbria ed il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture,al risarcimento dei danni ex art.2043 cod. civ.nella misura di euro 3 .987. 935,28 ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, siccome la stazione appaltante, con il concorso degli enti finanziatori, aveva “disatteso le disposizioni delle relative convenzioni di finanziamento ove [erano] disciplinate le (…) modalità di erogazione” (così ricorso principale, pag. 9); 2.Si costituiva l’ “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a . Evidenziava che ai sensi dell’art. 39 del capitolat o era in facoltà del committente “procedere alla consegna di aree ed alla corrispondente presa in consegna di lavori, in forma parziale”, sicché nessun risarcimento poteva “essere riconosciuto all’impresa in ragione delle consegne parziali”(così ricorso principale, pag. 10). Evidenziavaaltresì che, ai sensi dell’art. 51 de i c .s.a. , la stazione appaltante “non potesseconsiderarsi in mora sin tanto che gli enti finanziatori non avessero proceduto alla effettiva, materiale erogazione delle rispettive provvidenze” (così ricorso principale, pag. 11). Evidenziava ancorache l’appaltatrice si era resa responsabile del “mancato rispetto dell’andamento programmato dei lavori”, creando gravi disarmonie nella erogazione dei finanziamenti, suddivisi in due distinti programmi denominati “Ya” e Yb”(cfr. ricorso principale, pa g g. 1 1 e 13 ) . Evidenziava poi che non era stato ritardato alcun certificato di pagamentoe che successivamente alla stipulazione dell’atto aggiuntivo n. 2 la “C.M.B.” aveva rallentato il corso dei lavori –già segnati da manchevolezze e vizi relativamente alle opere del lotto n. 1 -“sino ad interromperli arbitrariamente (…) già nel mese di aprile 2012”, tant’è che si era imposta l’emissione degli ordini di servizio n. 17 (per il lotto n. 1) e n. 4 (per il lotto n. 2) del 17.10.2012 ai fini dell’immediata ripresa dei lavori (cfr. ricorso principale, pag. 14). Evidenziava infine che, a fronte di un totale di fatture emesse per euro 14.178.219,62 per lavori effettuati, la “C.M.B.” aveva ricevuto in pagamento la somma di euro 12.566.469,77 (cfr. ricorso principale, pag. 13)e che tuttavia il differenziale acredito (euro 1.611.749,85) risultava assorbit o dagli aggravi di spesa nonché dai pregiudizi e danni, anche in termini di lucro cessante, che l’appaltatrice aveva arrecato all’appaltante (cfr. ricorso principale, pag. 16). Instava quindi per il rigetto dell’avversa domanda. Instava, in via riconvenzionale, per l’accertamento della piena legittimità della risoluzione per grave inadempimento exart. 119 d.P.R. n. 554/1999 (applicabile ratione temporis) commina ta con delibera comunicata dal R.U.P. in data 2.5.2013 e per la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni per i maggiori oneri e le maggiori spese per il nuovo affidamento dei lavori mediante pubblica gara, dei danni per le spese necessarie ai fini della eliminazione di vizi e difetti, dei danni per la perdita di lucro per il ritardo nella consegna dell’opera e dei danni– da liquidarsi in via equitativa – correlat i alla perdita dei finanziamenti (cfr. ricorso principale, pagg. 18 -19). 3.Si costituivano il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, la Regione Lazio e la Regione Umbria. Eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva. 4. Nel corso istruttorio veniva disposta e d espletata la c.t.u. , d enegata l’ammissione delle prove orali e disattesa la richiesta di convocazione a chiarimenti dell’ausiliario d’ufficio. 5. Indi , con sentenza n. 11404/2017 il Tribunale di Roma , in parziale accoglimento della domanda proposta dalla “C.M.B.” nei confronti dell’ “Interporto” ed in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall’“Interporto” nei confronti della “C.M.B.” , accertava e dava atto della intervenuta risoluzione di ambedue i contratti di appalto per inadempimento gravedell’attrice (“C.M.B.”) ; condannava nondimeno, all’esito della procedura di cui all’art. 121 d.P.R. n. 554/1999, la convenuta a pagare all’attricela somma di euro 2.400.408,00, oltre i.v.a. ed accessori come indicati in motivazione; rigettava ogni ulteriore domanda della “C.M.B.” e dell ’ “Interporto”; rigettava la domanda risarcitoria proposta dall’attrice nei confronti del Ministero dei Trasporti, della Regione Lazio e della Regione Umbria; regolava le spese di lite e di c.t.u.(cfr. controricorso, pag. 10 – 11) . Più esattamente, il tribunale opinava (cfr. controricorso, pagg. 9 –10): (a)per la validità ed efficacia della clausola di cui all’art. 51 dei c.s.a.; (b)per il mancato rispetto da parte di “C.M.B.” della procedura di cui all’art. 26 della legge n. 109/1994 e conseguentemente rigettava la domanda con cui la medesima “C.M.B.” aveva chiesto dichiararsi la risoluzione dei contratti; (c) per il mancato rispetto da parte della “C.M.B.” della procedura di cui all’art. 26 della legge n. 109/1994, siccome la “Interporto” non era stata costituita in mora nei termini di legge e siccome non era stato acclarato un inadempimento per somme in r elaz i one alle quali fosse dovuta l’emissione di certificati di pagamento, con conseguente illegittimità dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. e con conseguente rigetto della domanda (costitutiva) di risoluzione exart. 1453 cod. civ. proposta dall’appaltatrice; (d) per la sussistenza di un grave inadempimento da parte della “C.M.B.”, rimasta inerte agli ordini di servizio della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché l’“Interporto” aveva legittimamente fatto luogo alla risoluzione dei contratti; (e) per la sussistenza di un credito dell’appaltatrice dell’importo di euro 2.440.888,00, oltre i.v.a.; (f)per l’insussistenza del credito dell’appaltatrice alla percezione della somma richiesta per l’esecuzione dei lavori di realizzazione delle fondazioni della palazzina-uffici; (g)per il rigetto delle domande risarcitorie tutte proposte dalla “C.M.B.” in dipendenza dell’imputabilità della risoluzione dei contratti alla st e ss a cooperativa; (h) per il mancato assolvimento dell’onore probatorio gravante sull ’ “Interporto” in ordine alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei maggiori oneri sostenuti per il riaffidamento della commessa in ragione dell’irrilevanza della documentazione a tal fine prodotta; tanto con la sola eccezione dei costi – riconosciuti in euro 40.000,00 –per il rinnovo delle operazioni di gara; (i) per il mancato assolvimento dell’onore probatorio gravante sull ’ “Interporto” in ordine alla domanda riconvenzionale di risarcimento per i dedotti vizi dell’opera, giacché dal “verbale [di] accertamento tecnico contabile del 20/6/2014 [emergeva] l’assenza delle d if e ttos i tà rilevate con il pregresso verbale del 13 luglio 2012, da ritenersi, quindi, eliminate”; (l) per il mancato assolvimento dell’onore probatorio gravante sull ’ “Interporto” in ordine alla domanda riconvenzionale “di risarcimento per lucro cessante e per danno futuro dalla perdita dei finanziamenti”. 6.La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. interponeva appello. Resisteva la “C.M.B. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” . Esperiva appello incidentale. Si costituivano il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture,la Regione Lazio e la Regione Umbria. 7.Con sentenza n. 197/2020 la Corte d’Appello di Rom a rigettava il gravame principale, accoglieva in parte ilgravame incidentale e, per l’effetto , in parzial e riforma della sentenza di primo grado, in ogni altra parte confermata, condannava l’ “Interporto” a pagare alla “C.M.B.” l’ulteriore somma di euro 199.250,64, oltre i.v.a. ed interessi legali dal 4 luglio 2014; poneva i costi della c.t.u. a carico della “C.M.B.” per la quota di 2/3 e a carico dell’“Interporto” per la quota di 1/3; condannava la “C.M.B.” a rimborsare all’“Interporto” le spese del doppio grado nella misura dei 2/3e compensava il residuo 1/3; condannava la “C.M.B.” a rimborsare le spese del grado al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture,alla Regione Lazio ed alla Regione Umbria. Evidenziava la Corte di Roma, in ordine all’appello incidentaledella “C.M.B.” , quanto segue(cfr. sentenza d’appello, pagg. 10 – 15) . In primo luogo, che il motivo del gravame (di “C.M.B.”) concernente l’interpretazione dell’art. 51 deic.s.a. era infondato alla luce del precedente n. 22996/2014 di questa Cortedi legittimità; che invero il principio di diritto era stato affermato dalla S.C. “con riferimento a clausola del tutto conforme a quella prevista dal CSA dei due contratti oggetto di causa” (così sentenza d’appello, pagg. 10 –11). In secondo luogo – in ordine all’assunto per le cui le parti avevano concordemente portato deroga alle previsioni dell’art. 51 deic.s.a., siccome la stazione appaltante aveva “provveduto a pagamenti in acconto a CMB” – che trattavasi di circostanza irrilevante, siccome i contratti d’appalto era no stat i stipulatiin esito a procedimento d i “evidenza pubblica” in forma scritta, “per cui non [era] in alcun modo configurabile una modifica delle relative pattuizioni per fatti concludenti” (così sentenza d’appello, pag. 12). In terzo luogo –in ordine all’assunto per cui il tribunale in ogni caso avrebbe dovuto reputare avverata ex art. 1359 cod. civ. la condizione sospensiva contrattuale riflessa dall’art. 51 deic.s.a. per causa imputabile alla committente e quindi reputare applicabile la disciplina normativa e contrattuale in materia di pagamento degli acconti in favore dell’appaltatore –che “la clausola contrattuale si limita[va] (…) a disciplinare il tempo dell’adempimento, giacché collegato all’effettivo versamento da parte dei soggetti finanziatori, con inapplicabilità dei principi inerenti alla condizione” (così sentenza d’appello, pag. 12); in definitiva, affinché la “C.M.B.” avesse potuto avvalersi legittimamente dell’eccezione inadimplenti non est adimplendum, che “dagli atti non emerge[va]l’effettiva esigibilità dei crediti contabilizzati in acconto” (così sentenza d’appello, pag. 12). In quarto luogo , “esclusa l’esistenza di crediti esigibili dell’appaltatore con riferimento alle somme già riconosciute in emissione dei certificati di pagamento e con gli stipulati atti aggiuntivi, [che] il Tribunale [aveva] correttamente escluso l’idoneità della diffida del 31 ottobre 2012 a provocare la risoluzione di diritto dei contratti ex art. 1454 c.c.” (così sentenza d’appello, pag. 13). In quinto luogo, che il primo dictum, circa la legittimità del provvedimento di risoluzione dei contratti per inadempimento dell’appaltatrice, risultava corretto; che, segnatamente, “la sospensione dei lavori posta in essere dall’appaltatore ex art. 1460 c.c. (…) non era giustificata”, in dipendenza, con riferimento ai compensi contabilizzati in sede di s.a.l. e ai compensi riconosciuti in sede di stipula degli atti aggiuntivi, dell’inesigibilità dei crediti ex art. 51 dei c.s.a. nonché in dipendenza, con riferimento ai crediti per opere non contabilizzate, della circostanza per cui “l’omessa contabilizzazione avrebbe dovuto essere oggetto di riserve dell’appaltatore, in concreto non formulate” (così sentenza d’appello, pag. 14), viepiù che il tribunale aveva del tutto correttamente ritenuto che le imprecisate problematiche attinenti alla consegna delle aree e alla predisposizione di varianti da parte della committente “fossero state tollerate dall’attrice e ritenute dalla stessatali da non pregiudicare la prosecuzione dei rapporti” (così sentenza d’appello, pag. 14). In sesto luogo, che era parzialmente fondato il motivo d’appello incidentale con cui la “C.M.B.” aveva, peraltro,lamentato il mancato riconoscimento del corrispettivo di euro 199.250,64; che invero dagli accertamenti espletati dal c.t.u. risultava che le opere di fondazione relative agli edifici adibiti a servizi e uffici del lotto n. 1 –non contabilizzate in sede di redazione dello stato finale di consistenza – erano “state eseguite da CMB su disposizione del direttore dei lavori e che vi [era] stata assenza di contestazioni tra le parti avendo le stesse condiviso l’accertamento anche con riferimento al valore di quanto costruito”; che la loro mancata inclusione nello stato finale di consistenza, redatto in data 26.2.2014,era dipesa dalla circostanza per cui al momento della loro esecuzione non era stata ancora rilasciata l’autorizzazione del Genio Civile, poi sopravvenuta il 4.12.2014; che dunque il rilascio ex postdell’autorizzazione del Genio Civile non era di ostacolo al riconoscimento di siffatta pretesa (cfr. sentenza d’appello, pagg. 19 -20). Altresì - evidenziava – che il medesimo motivo d’appello incidentale era infondato nella parte in cui la “C.M.B.” aveva lamentato il mancato riconoscimento delle riserve iscritte per il complessivo importo di euro 7.065.125,87 ovvero, in subordine, per il minor importo di euro 1.300.000,00; e tanto nel quadro dell’insegnamento n. 22275/2016 di questa Corte di legittimità, alla cui stregua, in caso di risoluzione per inadempimento,le pretese seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 cod. civ. Evidenziava la Corte di Roma, in ordine all’appello principale dell’ “Interporto”, quanto segue (cfr. sentenza d’appello, pagg. 16 –17). In primo luogo –in ordine al motivo di gravame (di “Interporto”) concernente il mancato riconoscimento del danno per i maggiori esborsi per l’esecuzione dei lavori residui, “che la committente era stata costretta a riappaltare a un costo maggiore del 70,25% rispetto al prezzo pattuitocon i contratti risolti a causa dell’inadempimento di CMB” (così sentenza d’appello, pag. 16) – che doveva “essere confermata la statuizione di rigetto per mancato assolvimento dell’onere della prova a carico dell’onerata”; che,segnatamente, l ’ appaltante si era limitata a produrre documentazione palesemente insufficiente ovvero la “copia del verbale di aggiudicazione alla società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] –CCC dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di completamento del rilevato ferroviario dell’Interporto di Orte –1 stralcio e del successivo contratto stipulato (…) il 13 novembre 2014”(così sentenza d’appello, pag. 16). Del resto –evidenziava inoltre - che l o stess o “Interporto” aveva riconosciuto la carenza di prova circa il quantum, benché l’avesse ascritta alla “insufficiente indagine” del c.t.u., invero in maniera del tutto ingiustificata, attesa la finalità valutativa e non già di ricerca della prova della consulenza tecnica (cfr. sentenza d’appello, pag. 17). In secondo luogo, che il motivo del gravame (di “Interporto”)concernente il rigetto della domanda relativa agli asseriti danni pervizi e difetti dell’opera – in ragione del “mancato soddisfacimento dell’onere della prova in ordine all’individuazione [dei]pretesi vizi, difetti e carenze dell’opera e [in ordine] alla stessa quantificazione dei costi per la loro eliminazione” -era “inammissibile ex art. 342 c.p.c. stante la sua assoluta genericità” (così sentenza d’appello, pag. 17); che, segnatamente, l’appellante principale non aveva indicato quali fossero i vizi delle opere non eliminati dalla “C.M.B.” “in ottemperanza all’invito rivolto dalla committente in occasione della redazione del verbale di consegna anticipata del 13 luglio 2012”(così sentenza d’appello, pag. 18). In terzo luogo –in ordine al motivo del gravame (di “Interporto”)concernente il mancato riconoscimento del danno “da perdita economica per mancata redditività subito a causa del mancato completamento dell’opera entro il 31 dicembre 2012 come contrattualmente previsto e per perdita del finanziamento quindicennale concesso dal Ministero (…)” – che l’asserita prima ragione di danno (connessa alla perdita dei profitti conseguibili mercé lo sfruttamento commerciale delle strutture)non era provata, siccome correlata ad uno studio universitario del 2008 e a una consulenza stragiudiziale datata 24.4.2015 e siccomeindagini consulenziali ex officio a tal riguardo avrebbero comportato, così come aveva esattamente assunto il tribunale, la devoluzione all’ausiliario di compiti estranei alle sue funzioni (cfr. sentenza d’appello, pagg. 18 –19); che l’asserita seconda ragione di danno (“(…), non essendo ultimati gli appaltati lavori di completamento delle opere (…), sarebbe potuto giungere il provvedimento di decadenza da parte del Ministero concedente”: così sentenza d’appello, pag. 18) correttamente era stata disattesa; che il motivo di gravame era specifico unicamente con riferimento al finanziamento a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e comunque, in questi limiti, per nulla si giustificava, siccome non era “intervenuto il paventato provvedimento di revoca e non [era] quindi configurabile alcun attuale obbligo restitutorio a carico d’Interporto”(cfr. sentenza d’appello, pag. 19). 8.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’ “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. La “C.M.B. –[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a cinque motivi, variamente articolati;ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] gione Lazio ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso incidentale della “C.M.B.” con vittoriadelle spese. [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti e la Regione Umbria non hanno svolto difese. 9.La ricorrente (principale) ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo l’ “ Interporto ” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio. Premette, in o r d i ne a lla domanda di risarcimento dei danni correlati “ai maggiori oneri per affidare ad altra impresa il completamento dei lavori”, che, a riscontro della richiesta del R.U.P., il direttore dei lavori con note del 26.1.2015, allegate quali documenti n. 26 e n. 27 al fascicolo di primo grado, determinava i maggiori oneri per i costi di nuova progettazione in eu r o 335.867,70 per il lotto n. 1 ed in euro 163.282,84 per il lotto n. 2, i maggiori oneri per i costi per la predisposizione degli atti del nuovo bando di gara per ambedue i lotti in euro 40.000,00, i maggiori oneri per i costi dei lavori di completamento di entrambi i lotti in euro 3.414.735,12 (cfr. ricorso principale, pagg. 42 -43). Indi deduce che la Corte di Roma, allorché ha respinto la surriferita domanda risarcitoria, non ha “minimamente considerato il contenuto di tali atti della [OSCURATO:PERSONA]”, dunque ha obliterato “un elemento fattuale decisivo”, viepiù che “il dato in questione (…) non è mai stato sottoposto ad alcuna contestazione” (cosìricorso principale, pagg. 43 - 44) . Deduce,per altro verso, che la corte d’appello non ha né tenuto conto delle osservazioni critiche del proprio c.t.p., con cui era stata censurata l’affermazione del c.t.u. circa la “compensazione totale dei maggiori oneri per i nuovi prezzi d’appalto con i crescenti ribassi operati nelle gare” (cosìricorso principale, pagg. 45 -46), né tenuto conto della relazione tecnica a firma dell’ingegnere Musolino datata 25.7.2017, con la quale si dava riscontro del cospicuo maggior onere destinato a gravare sulla stazione appaltante “a causa della risoluzione per inadempimento della CMB”(cfr. ricorso principale, pag. 47). Deduce,per altro verso ancora, che la corte distrettuale ha reputato, senza alcuna espressa motivazione, di non dar corso all’istanza di rinnovazione della c.t.u. (cfr. ricorso principale, pagg. 47 -48). Deduce segnatamente che la quantificazione dei maggiori oneri andava operata unicamente con riferimento alle opere incompiute indicate nello stato di consistenza a prescinde re dalla concreta effettuazione di una gara successiva (cfr. ricorso principale, pag. 49). Deduce che in parte qua la corte territoriale si è limitata a riproporre la motivazione del primo dictum(cfr. ricorso principale , pag. 5 0 ) . 11.Con il secondo motivo l’ “ Interporto ” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per indicazione di motivazione fuorviante. Deduce, in ord i ne alla domanda di risarcimento dei danni per vizi e difetti dell’opera, che la Corte di Roma ha omesso qualsivoglia riferimento al motivo d’appello e si è limitata ad opinare per la genericità del motivo “per mancata indicazione dei vizi” in maniera del tutto avulsa dal tenore del mezzo d’impugnazione, con cui ci si era doluti per l’erronea valutazione della prova, con cui era stata censurata l’affermazione di cui al primo dictumcirca l’omessa dimostrazione della sussistenza dei vizi(cfr. ricorso principale, pagg. 51 - 52 ) . Deduce quindi che la corte d’appello è incorsa nella violazione del principio di “corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, giacché ha motiva to in maniera inconferente rispetto al tema devoluto in appello(cfr. ricorso principale, pa g g. 53- 54 ) . 12.Con il terzo motivo l’ “Interporto” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio. Deduce, in ordine alla domanda di risarcimento dei danni da perdita di profitti per mancata consegna dell’infrastruttura nei tempi concordati, che la Corte di Roma in maniera del tutto incoerente ed incomprensibile non ha tenuto conto dei documenti agli atti, propriamente della relazione del professor Ruggeri sulla redditività dell’interporto di Orte e della relazione del proprio consulente, dottor Puri; il che viepiù rileva in considerazione dell’esperienzascientifica dei redattori (cfr. ricorso principale, pagg. 55- 56 ) . Deduce,per altro verso , che l’interporto non è stato completato e dunque – essa ricorrente - non ha potuto operare, sicché ingiustificatamente la corte d’appello ha assunto che avrebbe dovuto “produrre i propri bilanci e quelli di società incaricate della gestione di altri interporti con caratteristiche simili a quelle dell’interporto di Orte onde valutare la presumibile redditività” (così sentenza d’appello, pag. 19); invero, la corte distrettuale avrebbe dovuto far luogo ad una “stima prognostica della redditività” (così ricorso p rincipale, pag. 57). Deduce,per altro verso ancora, che la corte t er r itoriale non ha tenuto conto dei plurimi documenti agli atti, “da cui si inferisce chiaramente in cosa possa consistere l’attività dell’Interporto” (c osì ricorso principale , pag. 5 8) ; e che anche atal riguardo assume rilievo la denegata indagine peritale (cfr. ricorso principale, pag. 59). 13.Con il quarto motivo l’ “ Interporto ” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio. Deduce che ha errato la Corte di Roma ad accogliere il motivo dell’avverso appello concernente il compenso per le “fondazioni della palazzina uffici e servizi”. Deduce segnatamente che l’esecuzione dell’operanon è stata autorizzata dal direttore dei lavori antecedentemente all’autorizzazione del Genio Civile ed il difetto di tal ultima autorizzazione l’ha resa senz’altro illegittim a , sicché la successiva approvazione comunque non consentiva “di rendicontare ex post anche il suo pagamento, essendo ormai ampiamente conclusa la relativa procedura con gli enti finanziatori”(cfr. ricorso principale , pagg. 60 – 61) . Deduce propriamente che l’opera, benché autorizzata ex post, “non è (…) suscettibile di ottenere positivo collaudo essendo palesemente incompleta” (così ricorso principale, pag. 61). Deduce quindi che “tale tematica è stata totalmente obliterata dalla Corte di merito nonostante costituisse uno specifico tema controverso” (c osì ricorso principale, pag. 61). 14.Con il primo motivo la “C.M.B.” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. in relazione agli artt. 1183 e 1353 cod. civ. nonché dell’art. 1655 cod. civ. e degli artt. 16 r.d. n. 2440/1923 e 1350 cod. civ. Premette che in primo grado ha addotto il grave inadempimento dell’appaltante per tardivo o mancato pagamento dei certificati (di pagamento) all’uopo emessi e tal fine ha prospettato l’invalidità e/o l’inefficacia dell’art. 51, 14° e 16° co., dei c.s.a. Indi deduce,dapprima, che la Corte di Roma ha err oneamente interpretato l’art. 51 dei c.s.a.(cfr. ricorso incidentale , pag. 38 ) . Deduce in particolare che, contrariamente all’assunto della corte d’appello - secondo cui l’art. 51 si limita a fissare “un termine di adempimento dell’obbligazione pecuniaria,ancorandolo all’erogazione degli enti finanziatori” –in nessun modo l’art. 51 determina il momento in cui l’accredito degli enti finanziatori è previsto, cosicché il relativo disposto si risolve “in una mera indicazione condizionale”(cfr. ricorso incidentale , pag. 3 8 ) . Deduce dunque che la corte distrettuale non ha tenuto conto della formulazione letterale della disposizione e di conseguenza ha trasformato i contratti d’appalto da commutativi in aleatori, così esonerando la committente da qualsivoglia responsabilità da ritardo (cfr. ricorso incidentale, pag. 39). Premette che in primo grado ha addotto che la disciplina dell’art. 51 dei c.s.a. era stata derogata alla stregua del concreto comportamento concludente dalle parti e nondimeno la Corte di Roma ha ritenuto irrilevante tale circostanza in ragione dell’inconfigurabilità, attesa la necessità della forma scritta, di una modifica per facta concludentia. Indi deduce, dipoi, che la stazione appaltante, benché abbia provveduto all’affidamento degli appalti “previo esperimento di procedura di evidenza pubblica”, è soggetto di diritto privato, avente natura di s.p.a., cosicché, da un canto,è da escludere l’operatività del requisito formale di cui all’art. 16 del r.d. n. 2440/1923 e, d’altro canto , è da ammettere l’operatività dell’ordinaria disciplina codicistica (cfr. ricorso incidentale, pag. 41). Deduce dunque che la corte distrettuale avrebbe dovuto attribuire all’ “anticipazione dei corrispettivi mediante l’acquisizione di provvista da Banche cessionarie del credito” (così ricorso incidentale, pag. 40 ) “la giusta valenza convenzionale, affidando ad esse l’effetto della libera contrattazione in deroga ai patti scritti”(così ricorso incidentale, pag. 4 2 ) . 15.Con il secondo motivo la “C.M.B.” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 29 e 30 d.m. n. 145/2000 in relazione agli artt. 1418 e 1419 cod. civ. Premette che a censura del primo dictumha addotto che gli artt. 29 e 30 del capitolato generale delle opere pubbliche (d.m. n. 145/2000) prevedono , in termini cogenti e vincolanti,“rigide tempistiche di certificazione e pagamento sottratte alla disponibilità delle parti”, con inevitabili implicazioni in termini di invalidità delle pattuizioni convenzionali –nella specie, dell’art. 51 dei c.s.a. – di segno diverso(cfr. ricorso incidentale, pagg. 43 - 44 ) . Indi deduce che il riferimento operato dalla Corte di Roma al precedente di legittimità n. 22996/2014 non è sufficiente ai fini di una compiuta motivazione, “attesa la totale indifferenza della Corte di meritoagli argomenti espressi dalla CMB in sede di appello e qui ulteriormente reiterati” (così ricorso incidentale, pag. 44). Deduce dunque che “sancire l’invalidità di un accordo derogatorio dei termini di pagamento degli acconti di prezzo dell’appalto significa vietare l’introduzione di disposizioni convenzionali afferenti non soltanto la misura degli interessi da ritardo (…), ma anche, e soprattutto, il momento in cui la prestazione corrispettiva debba ritenersi esigibile a cura del contraente adempiente”(così ricorsoincidentale, pag. 45). 16.Con il terzo motivo la “C.M.B.” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione de ll’ art. 119 d.P.R. n. 554/1999 nonché dell’art. 1453 cod. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. omessa valutazione di un fatto decisivo; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 168 e 165 d.P.R. n. 554/1999 Deduce in primo luogo che la Corte di Roma,allorché, peraltro, ha reputato corretta “la decisione del tribunale di ritenere la legittimità del provvedimento di risoluzione dei contratti per inadempimento dell’appaltatore”, ha omesso “la valutazione del comportamento delle parti ai fini della declaratoria di risoluzione e conseguente addebito ai sensi dell’art. 1453 c.c.” (cfr. ricorso incidentale, pagg. 46 -47). Deduce in particolare che la corte d’appello “ha escluso la possibilità di procedere ad una pronuncia di risoluzione dei Contratti per inadempimento della committente ai sensi dell’art. 1453 c.c. in ragione del fatto che i medesimi rapporti avevano trovato scioglimento di diritto per via del provvedimento adottato da Interporto ai sensi dell’art. 119 del DPR 554/99” (così ricorso incidentale, pag. 48). Deduce viceversache la paritetica posizione dei contraenti anche in ipotesi di appalto pubblico non esclude, pur nell’evenienza in cui la stazione appaltante abbia comunicato all’appaltatrice la determinazione di far luogo alla risoluzione dei contratti ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 del d.P.R. n. 554/1999, “la necessità che si debba operare (…) il raffronto tra i dedotti inadempimenti reciproci” (così ricorso incidentale, pag. 48). Deduce in secondo luogo che la Corte di Roma ha omesso la valutazione dei crediti di essa ricorrente incidentale sussistenti al momento della risoluzione contrattuale e le ha indebitamente attribuito un onere di riserva (cfr. ricorso incidentale, pag. 50). Deduce in particolareche, in sede di valutazione “comparatistica” dell’operato delle parti,la corte d’appello avrebbe dovuto riscontrare che alla data di inoltro - da parte d i essa ricorrente incidentale - della diffida ad adempiere del 31.10.2012 si configuravano senza dubbio a carico del committent e l’inadempimento de ll ’ obbligo di pagamento in favore della appaltatrice dell’importo di euro 1.300.000,00oltre i.v.a., quale riconoscimento complessivo delle riserve di cui agli atti aggiuntivi, nonché l’inadempimento de ll’obbligo di contabilizzazione dei lavori maturati alla data del 31 . 3 . 2012 (cfr. ricorso incidentale, pag. 50). Deduce del restoche alla data di scioglimento dei contratti l’appaltante non aveva reputato inesigibile il credito corrispondente all’obbligo di pagamento della somma di euro 1.300.000,00; e, ancora,che la stazione appaltante aveva riconosciuto la mancata contabilizzazione dei lavori“con valenza confessoria (…) all’interno dell’apposito accertamento degli stati di consistenza lavori di cui ai verbali in date 26.02-26.03.2014” (cosìricorso incidentale, pag. 51). Deduce, d’altra parte, che, allorché ha assunto che “l’omessa contabilizzazione avrebbe dovuto essere oggetto di riserve dell’appaltatore, in concreto non formulate, iscritte nei documenti contabili dell’appalto”, la corte distrettuale non ha valutato un duplice fatto decisivo, ovvero “la mancata sottoposizione all’appaltatrice (…) dei documenti contabili dell’appalto”, sicché - essa appaltatrice - “non avrebbe giammai potuto iscrivere le proprie riserve” (cfr. ricorso incidentale, pagg. 52 –53), ovvero il pieno riconoscimento da parte dell’appaltante negli stati di consistenza redatti il 26.2.2014 ed il 26.3.2014 delle opere perle quali si era richiesta la contabilizzazione nei due anni precedenti (cfr. ricorso incidentale, pag. 52). 17.Con il quarto motivo la “ C . M . B .” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1458 cod. civ. nonché degli artt. 1965 e ss. cod. civ., tra i quali l’art. 1976 cod. civ. Deduce in primo luogo che, in dipendenza dell’accordo transattivo siglato con la sottoscrizione degli“atti aggiuntiv i ” e concernente il riconoscimento parziale delle riserve iscritte, ha maturato senz’altro il credito al pagamento della complessiva somma di euro 1.300.000,00, oltre i.v.a., “quale vero e proprio corrispettivo contrattuale (…), da doversi riconoscere, per l’effetto, pur in conseguenza dell’intervenuta risoluzione dei Contratti” (così ricorso incidentale, pag. 57). Deduce quindi che la Corte di Roma, “ragionando soltanto in termini risarcitori (…) non ha correttamente interpretato (…) la valenza di quelle voci di maggior costo che hanno trovato riconoscimento negli [OSCURATO:PERSONA] n. 2” (così ricorso incidentale, pag. 57). Deduce in secondo luogo chela Corte di Roma, allorché ha denegato il credito di euro 1.300.000,00, ha erroneamente disconosciuto l’autonomia dell’intesa transattiva rispetto alle sorti dei contratti d’appalto , o ssia che l’ accordo transattivo fosse autonomo e svincolato dai contratti d’appalto (cfr. ricorso incidentale, pagg. 57 –58). 18.Con il quint o motivo la “ C . M . B .” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Deduce che a fronte del riconoscimento, all’esito dei gradi di merito, del suo diritto alla corresponsione della somma di euro 2.400.408,00, oltre i.v.a. ed accessori, e dell’ulteriore somma di euro 199.250,64, oltre i.v.a. e accessori, risulta ingiustificata la sua condanna alla parte maggioritaria delle spese di lite (cfr. ricorsoincidentale, pag. 60). Deduce in particolare che la Corte di Roma, disposta eventualmente la parziale compensazione delle spese di lite, avrebbe dovuto condannare controparte al pagamento della quota residua (cfr.ricorso incidentale , pag. 60). 19.Si giustifica la disamina contestuale del primo motivo, del terzo motivo e del quarto motivo delricorso principale; gli anzidettimezzi di impugnazione sono inammissibili ed inverole ragioni che militano in tal senso, tendono senz’altro a riproporsi e a sovrapporsi. 20.Si rimarca innanzitutto, in ordine al primo motivo ed al terzo motivo del ricorso principale, ambedue espressamente “rubricati” alla stregua della previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., quanto segue. In relazione ai profili controversi involti e dall’uno (risarcimento dei danni correlati “ai maggiori oneri per affidare ad altra impresa il completamento dei lavori”)e dall’altro (risarcimento dei danni da “perdita di profitti per la mancata consegna dell’infrastruttura nei tempi concordati”)mezzo di impugnazione la Corte di Roma ha integralmente confermato il primo dictum. Il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso dell’anno 2017. Si applica conseguentemente, ratione temporis (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860), la previsione di cui all’art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione exart. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”. Si tenga conto che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. -deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr.Cass. 22.12.2016, n. 26774). 21.Si rimarca dipoi, in ordine al quarto motivo del ricorso principale, oltre che –ulteriormente - in ordine al primo motivo ed al terzo motivo del medesimo ricorso, quanto segue. Evidentemente, con i mezzi anzidetti l’ “Interporto” censura i l giudizio “di fatto” cui la Corte di Romaha atteso in relazione ai profili anzidetti ed al profilo (quarto motivo) concernente il compenso delle cosiddette “fondazioni della palazzina uffici e sevizi”. D’altronde,è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un.25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499). Ebbene, per un verso, nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte –e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione - si scorge in relazione alle motivazioni cui la Corte romana, in partisquibus, ha ancorato il suo dictum . Ebbene, per altro verso, l’iter motivazionale che sorregge in partis quibus l’impugnato dictum, risult a in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica. 22.Si rimarca - in ordine a i motivi in disamina – inoltre qua nto segue. 22.1.Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; Cass.(ord.) 23.4.2024, n. 10927, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme). L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,qualora - è il caso di specie - il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n.27415). Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892). 22.2. L a consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio(cfr. Cass. sez. un. 3.6.2013, n. 13902). Del resto, l’art. 360, 1° co., n. 5, cod.pro. c iv . (come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) ha introd otto nell ’ ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305(con tal ultima pronuncia, in applicazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente -in un giudizio per la dichiarazione della paternità naturale - si doleva che il giudice d’appello non avesse tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica di parte, sottolineando come, nonostante il suo contenuto tecnico e a differenza della consulenza tecnica d’ufficio, la c.t.p. costituisca una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valoro probatorio) 22.3. I l giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Cass. 29.9.2017, n. 22799; Cass. 19.7.2013, n. 17693; Cass. sez. lav. 24.9.2010, n. 20227). E similmente rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità(cfr. Cass. 3.4.2007, n. 8355). E ciò tanto più che,nella specie, dal complesso delle ragioni svolte in sentenza sulla base di elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulta l’irrilevanza o la superfluità della rinnovazione/integrazione dell’indagine tecnica. 23.Il secondo motivo del ricorso princ ipale è parimenti ina mmissibile. 24. L a Corte di Roma – si è anticipato - ha reputato ge neric o i l secondo motivo dell’appello principale, siccome, da un canto,il tribunale aveva assunto che i vizi fossero stati eliminati,giacché il verbale del 20.6.2014 non dava più atto delle “difettosità”riscontrate in occasione del verbale di consegna anticipata del 13.7.2012 delle opere del 1° lotto, e siccome, d’altro canto, l’“Interporto” non aveva indicato i vizinon eliminati dalla “C.M.B.” e dunque perduranti. Evidentemente, la corte d’appello ha ritenuto generico il secondo m otivo dell’appello principale, giacché non rivolto alla specifica censura della “ ratio in parte qua”della prima statuizione. Ebbene, il secondo mezzo del ricorso principale non censura in maniera specifica e puntuale le affermazion i della corte di merito (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905). Propriamente, in maniera eccentrica rispetto alla surriferita “ratio in parte qua decidendi” del gravato dictum di seconde cure (la cui motivazione di certo si sostituisce a quella del dictum di prime cure: cfr. Cass. 7.6.2002, n. 8265) il motivo di ricorso in disamina prospetta che “la motivazione di secondo grado, rispetto al punto, sembra dunque del tutto fuori tema”, in quanto con il motivo d’appellosi era addotto che il primo giudice aveva presunto l’eliminazione dei vizi sulla scorta di un atto che “non aveva alcuna finalità, né fattuale, né giuridica, in tal senso” (cfr. ricorso principale, pag. 52). Anzi,tal ultimo rilievo, mera pedissequa reiterazione dell’analogo rilievo già formulato in appello e disatteso dalla corte di merito (cfr. sentenza d’appello, pag. 17. Cfr., al riguardo, Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22478; Cass. sez. lav. 25.8.2000, n. 11098), dà senza dubbio riscontro della genericità del motivo di gravamerilevata dalla corte territoriale. 25.Una duplice ulteriore notaz ione comunque s i impone . La ricorrente principaleha disatteso l’onere dell’ “autosufficienza” ovvero non ha, a rigore, riprodotto l’integrale testuale tenore del secondo motivo del proprio appello né nel corpo del secondo motivo di ricorso né nella parte “in fatto”, ove si riferisce del secondo motivo d’appello (cfr. ricorso principale, pagg. 34 –35). I rilievi dapprima enunciati inducono ex sea disconoscere l’asserita violazione del principio di “corrispondenza tra chiesto e pronunciato” pur prefigurata con il motivo di ricorso in disamina. 26.Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. 27.Innegabilmente (così come è palesa to da l riferimento all’art. 1362 cod. civ.) il mezzo in esame veicola, in relazione all’art. 51 del c.s.a. e dell’uno e dell’altro contratto, una mera quaestioermeneutica. Intal guisa – ed in considerazione della natura contrattuale del capitolato speciale (cfr. Cass. 12.7.1974, n. 2082) – sovvengono gli insegnamenti di questa Corte di legittimità. Ovvero l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine “di fatto” riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensidell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., e per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.(cfr. Cass. sez. 4.4.2022, n. 10745). Ovverol’insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito -alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). 28. Ne l solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali l’interpretazione patrocinata dalla corte d’appello è in totoineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ossianon diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale . Del resto, invano la ricorrente incidentale prospetta che la Corte di Roma non ha “tenuto conto dell’effettiva valenza letterale della disposizionein parola”. Invero, in tema di interpretazione delle clausole contrattuali, ai sensi degli artt. 1362, 1° co., e 1363 cod. civ., il giudice non può limitarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, pur ove le une e le altre possano apparire rappresentative d’una manifestazione di volontà di senso compiuto, ma deve procedere secondo un “iter”che, partendo dall’accertamento del senso letterale di ciascuna, questo poi verifichi nel confronto reciproco e, infine, armonizzi razionalmente nella valutazione unitaria dell'atto (cfr. Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16022). 29. N el solco delle indicazioni giurisprudenziali dapprima enunciate l’interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale è immune da vizi suscettibili di assumere valenza in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. Più esattamente, è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate (giusta, appunto, la già citata statuizione n. 8053/2014 delle sezioni unite)ad acquisire significato in rapporto al novello dettato del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territorialeha ancorato in parte qua il suo dictum . D’altronde, indubbiamente,le censure dalla ricorrente incidentale addotte si risolvono tout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione. 30.Indubitabilmente la ricorrente fa leva sul comportamento delle parti quale argomento rilevante in chiave “ermeneutico-modificativa” in rapporto alle previsioni dell’art. 51 deic.s.a. E tuttavia,in questi termini, esplicano valenza i rilievi che seguono. Nell’interpretazione dei contratti è possibile fare ricorso al criterio della valutazione del comportamento complessivo solo quando il criterio letterale e quello del collegamento logico tra le varie clausole si rivelino inadeguati all’accertamento della comune intenzione delle parti (cfr. Cass. 19.5.2000, n. 6482; Cass. 14.11.2002, n. 16022). Al contempo, l ’omesso esame – neppure denunciato dalla “C.M.B.” con il primo mezzo - della questione relativa all’interpretazione del contratto (la ricorrente incidentale si duole giacché la Corte romanaavrebbe dovuto attribuire all’anticipazione in corso d’opera “la giusta valenza convenzionale”: così ricorso incidentale, pag. 42)non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc.civ., in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (cfr. Cass. 8.3.2017, n. 5795). Il giudizio sull’avvenuta conclusione o meno – così come sull’avvenuta modificazione o meno - di un contratto, implicando un mero accertamento di fatto, rientra nel potere esclusivo del giudice di merito e pertanto si sottrae al sindacato di legittimità, qualora risulti sorretto da congrua motivazione ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 27.9.2006, n. 21019). Evidentemente, in tal guisa, la ricorrente incidentale avrebbe dovuto al riguardo denunciare –e però non ha denunciato – un “omesso esame”. 31.Il secondo motivo del ricorso incidentale è del pari inammissibile. 32.È sufficiente il rinvio all’insegnamento n. 22996 del 29.10. 2014 di questa Corte di legittimità già richiamato dalla Corte di Roma(cfr., analogamente Cass.(ord.) 1.2.2018, n. 2509, secondo cui, in tema di appalto di opere pubbliche, la clausola che impegni l’appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è invalida ex art. 4, 3° co., della l.n. 741 del 1981 (“ratione temporis” applicabile), che sancisce la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell’adempimento dell’obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell’appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all’appaltante; cosicché gli interessi moratori sono dovuti quando quest’ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l’accredito delle somme da parte dell’ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito). 33. D’altra parte, con il secondo mezzo la ricorrente incidentale si duole “attesa la totale indifferenza della Corte di merito agli argomenti espressi [in parte qua]” (cfr. ricorso incidentale, pag. 44). E però,si è anticipato, nel paradigma dell’ art. 360, 1° co., n. 5, cod. pro. civ. (come riformulato dall’art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802/2017; Cass. (ord.) n. 26305/2018). 34.Il terzo motivo del ricorso incidentale è parimenti inammissibil e . 35. La Corte di Roma - v a debitamente premesso - non ha disatteso l’insegnamento di questa Corte. Ovvero l’insegnamento secondo cui, in tema di appalto di opere pubbliche, il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante, ex art. 340 della l. n. 2248 del 1865, all. F, non impedisce all’appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettate per l’inadempimento contrattuale di non scarsa importanza, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., poiché il potere autoritativo di cui si rende espressione il provvedimento di rescissione adottato dalla P.A., non è idoneo ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale aventi consistenza di diritti soggettivi (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2018, n. 23323). Invero, la corte distrettualenon ha escluso la possibilità di far luogo ad una pronuncia di risoluzione contrattuale per inadempimento della stazione appaltante nonostante lo scioglimento disposto dal committente ai sensi dell’art. 119 del d.P.R. n. 554/1999. 36.Altresì, la corte d’appello – evidentemente i n ossequio a ll’insegnamento di questa Corte (nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio -incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato,recte, al cospetto del novello dettato del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., incensurabilein sede di legittimità se non vi è stato omesso esame circa fatto decisivo e controverso - di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale: cfr. Cass. 9.6.2010, n. 13840)– ha s icuramente atteso al giudizio “comparativo”. Più esattamente, da un lato, ha reputato che “dagli atti non [emergeva] l’effettiva esigibilità dei crediti contabilizzati in acconto” (così sentenza d’appello, pag. 12), sicché “il Tribunale [aveva] correttamente escluso l’idoneità della diffida del 31 ottobre 2012 a provocare la risoluzione di diritto dei contratti ex art. 1454 c.c.” (così sentenza d’appello, pag. 13). Più esattamente, dall’altro, ha reputato corretta, “alla luce delle emergenze probatorie, la decisione del Tribunale di ritenere la legittimità del provvedimento di risoluzione dei contratti per inadempimento dell’appaltatore” (così sentenza d’appello, pag. 14). 37.Si è anticipato che il giudizio “comparativo” ai fini della statuizione in punto di risoluzione contrattuale per inadempimento si risolve in un giudizio “di fatto” -incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato – recte , censurabile a norma del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. Del resto, le censure addotte, in parte qua , dalla ricorrente incidentale rilevano in guisa di censure “di fatto” (è il caso, segnatamente, dell’asserito mancato riscontro dell’inadempimento all’obbligo di pagamento in favore della appaltatrice dell’importo di euro 1.300.000, oltre i.v.a., quale riconoscimento complessivo delle riserve di cui agli atti aggiuntivi, nonché dell’inadempimento all’obbligo di contabilizzazione dei lavori maturati alla data del 31.3.2012). 38.In questi termini inevitabili sono i seguenti postulati. Analogamente in parte quavi è preclusione da “doppia conforme”. Analogamente in parte quanessuna forma di “anomalia motivazionale” inficia il dictumdella corte di seconde cure. Analogamente in parte qua non è possibile c on il ricorso per cassazione rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito. 39.Il quarto motivo del ricorso incidentale è egualmente inammissibile. In sede di parziale reiezione del quinto motivo dell’appello incidentale della “C.M.B.” ineccepibilmente la Corte di Roma– nel quadro dell’insegnamento n. 22275 del 3.11. 2016 di questa Corte di legittimità ( in tema di appalto di operepubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso dellarisoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazioneappaltante non vanno valuta te in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 cod. civ.)– ha ulteriormente puntualizzato che “non sono neppure azionabili, intervenuta la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, gli atti aggiuntivi del 29 dicembre 2011, anch’essi caducati, stipulati a rideterminazione degli importi contrattuali e a transazione delle riserve dovendo essere i lavori eseguiti valorizzati esclusivamente in sede di accertamento del quantum restitutorio” (co sì sentenza d’appello, pag. 21). In tal guisa non può che esser disattesa la deduzione della ricorrente incidentale secondo cui, per effetto del riconoscimento transattivo, l’importo di euro 1.300.000 ,00, oltre i . v . a ., “è divenuto (…) compenso aggiuntivo al corrispettivo d’appalto” (così ricorso incidentale, pag. 57). 40.La doglianza veicolata in fine dal quarto mezzo, ossia l’asserita omessa considerazione dell’ “astrazione” del negozio transattivo, siglato in modo avulso dalle sorti dei contratti d’appalto, similmenterisulta immeritevole di seguito. Da un canto, la doglianza risulta formulata in maniera generica e per nulla in ottemperanza all’oneredell’ “autosufficienza”. D’altrocanto, la doglianza ridonda in una censura “di fatto”, o ssia sollecita questa Corte ad un riscontro qualificatorio-ermeneutico (com’è palesa to da l riferimento all’art. 1362 cod. civ.)in questa sede senza dubbio precluso. 41.Il quinto motivo del ricorso incidentale analogamente è inammissibile. 42.È sufficiente, per un verso, il riferimento all’insegnamento di questa Corte a tenor del qualela parte soccombente va identificata, alla stregua del principio di causalità sulla quale si fonda la responsabilità del processo, in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite ovvero con quella che abbia tenuto nel processo un comportamento rilevatosi ingiustificato: tale accertamento, ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali, è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, e la conseguente pronuncia è sindacabile in sede di legittimità nella sola ipotesi –il che non è nella specie - in cui dette spese anche solo parzialmente siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. 10.9.1986, n. 5539; altresì, Cass. 16.6.2011, 13229, secondo cui in materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; Cass. 22.10.1981, n. 1557). È sufficiente, per altroverso, il riferimento all’insegnamento di questa Corte a tenor del qualela valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. 31.1.2014, n. 2149; cfr. altresì Cass. 24.1.2013, n. 1703). 43.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità e del ricorso principale e del ricorso incidentale si giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto tra l’“Interporto” e la “C.M.B.”. Viceversa, in dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale, la “C.M.B.” va condanna a rimborsare alla Regione Lazio le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Nessuna statuizione va assunta in tema di spese nei confronti delle parti – Regione Umbria e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - rimaste intimate. 44.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale, “Interporto” , sia da parte della ricorrente incidentale , “C.M.B.”, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità nel rapporto tra l’ “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. e la “C.M.B. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”; condanna la “C.M.B. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” a rimborsare a