Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:762
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0273_SUM
Causa C‑273/23
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a.
contro
[OSCURATO:SOCIETA] e a.
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 settembre 2024
«Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttiva 97/33/CE – Articolo 5 – Direttiva 2002/22/CE – Articolo 13 – Finanziamento degli obblighi di servizio universale – Nozione di onere “iniquo” o “ingiustificato” – Definizione degli organismi che partecipano al meccanismo di finanziamento del costo netto di tali obblighi – Normativa nazionale che prevede la partecipazione degli operatori di telefonia mobile a tale meccanismo – Criteri – Grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e i servizi di telefonia mobile»
Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttive 97/33 e 2002/22 – Calcolo del costo e finanziamento degli obblighi di servizio universale – Onere risultante dal costo netto degli obblighi di servizio universale – Esame da parte delle autorità nazionali di regolamentazione del carattere iniquo o ingiustificato dell’onere – Obbligo degli Stati membri di fissare i criteri di valutazione che consentano a tali autorità di procedere a tale esame – Rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e della necessità di ridurre al minimo le distorsioni del mercato
(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33, art. 5, e 2002/22, art. 13)
(v. punti 63‑79, 81 e dispositivo)
Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttive 97/33 e 2002/22 – Calcolo del costo e finanziamento degli obblighi di servizio universale – Normativa nazionale che non subordina la partecipazione degli operatori di servizi di telecomunicazione mobile al meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica all’esistenza di un certo grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e i servizi di telefonia mobile – Ammissibilità – Presupposto – Obbligo di rispettare i principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, obiettività e riduzione dell’impatto dell’onere finanziario gravante sugli utenti finali
(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33, art. 5, e 2002/22, art. 13)
(v. punti 83‑90, 96 e dispositivo)
V. il testo della decisione.