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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 18663/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17504/2017 R.G. proposto da : MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE D ’ APPELLO GENOVA n. 651/2017 depositata il12/04/2017.

Viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.

A. Cardino, che ha chiesto di accogliere i primi due motivi di ricorso e di dichiarare assorbito il terzo.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La «[OSCURATO:PERSONA]», dopo avere premesso di avere subito l’espropriazione di un compendio immobiliare di sua proprietà nel Comune di Sarzana (al foglio n. 45, mapp. 397 NCT), utilizzato per la costruzione di una caserma dei Vigili del Fuoco, ha chiesto di determinare le indennità di esproprio e di occupazione temporanea e d’urgenza, non avendo accettato quella offerta.

La Corte d’appello di Genova, con ordinanza del 12 aprile 2017, rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal Ministero dell’interno, in quanto soggetto « promotore dell’espropriazione» e anche « beneficiario dell’espropriazione » in quanto utilizzatore della caserma, ha stimato il valore di mercato dell’area, qualificata urbanisticamente come edificabile, e calcolato l’indennità di esproprio in € 511.100,00 e l’indennità di occupazione in € 81.633,96.

Avverso questa sentenza il Ministero dell’interno ha proposto ricorso, resistito dalla «[OSCURATO:PERSONA]».

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso con assorbimento del terzo. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo, denunciando violazione di legge, imputa alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che il Ministero dell’interno fosse promotore e beneficiario dell’espropriazione e, quindi, tenuto al pagamento delle indennità, omettendo di considerare che beneficiario era il Demanio dello Stato e che promotore ed espropriante era il Comune di Sarzana.

Con il secondo motivo il Ministero si duole della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Demanio dello Stato, quale beneficiario dell’espropriazione, trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

Le Sezioni Unite (n. 25294 del 2022), interpretando le pertinenti disposizioni di legge (artt. 3, comma 1, e 54 del t.u. n. 327 del 2001 e 29 del d.lgs. n. 150 del 2011), hanno chiarito che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, «la titolarità effettiva del rapporto sostanziale - e, in particolare, l’obbligazione di pagamento dell’indennità di esproprio - spetta generalmente all’ente beneficiario dell’espropriazione risultante dal decreto ablativo, salvo che nei procedimenti “pluripartecipati”, nei quali l’esercizio del potere espropriativo di acquisizione delle aree e di cura delle procedure è condiviso, in relazione a fasi e momenti diversi, tra più soggetti; conseguentemente, ai fini dell’accertamento della titolarità passiva, il giudice è tenuto ad analizzare il ruolo specifico assunto e i poteri esercitati in concreto da ciascun ente convenuto nel giudizio».

Nella specie, il giudice di merito ha svolto tale compito illustrando le ragioni per le quali ha ritenuto il Ministero dell’interno «promotore dell’espropriazione» per avere richiesto l’espropriazione e anche «beneficiario», essendo «effettivo utilizzatore della Caserma dei Vigili del Fuoco»: si tratta di motivati apprezzamenti di fatto incensurabili in sede di legittimità, all’esito dei quali la Corte territoriale ha individuato l’ente (il Ministero) tenuto al pagamento.

In particolare, la censura proposta dal Ministero ricorrente e condivisa dal Procuratore Generale, secondo cui « beneficiario dell’espropriazione» sarebbe solo il soggetto che risulti formalmente dal decreto di esproprio come acquirente del bene espropriato (nella specie, l’Agenzia del Demanio), è in parte inammissibile, traendo spunto dall’esame di un atto di rilievo sostanziale (il decreto di esproprio n. 315 del 201) a cui il giudice di legittimità non è consentito di accedere direttamente e, comunque, infondata in jure .

Non è condivisibile la lettura manipolativa in senso riduttivo dell’art. 3, comma 1, lett. c), t.u. n. 327 del 2001 che, individuando con ampia formulazione il «beneficiario dell’espropriazione» nel soggetto « in cui favore è emesso il decreto di esproprio», consente di ricomprendervi anche il soggetto utilizzatore del bene espropriato a cui vantaggio esso è destinato.

Con riguardo alla concorrente qualifica di « promotore dell’espropriazione», il ricorrente la contesta sotto il profilo della mancata prova di avere (il Ministero dell’interno) compilato l’elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari (art. 20 t.u. del 2001) e provveduto al pagamento o deposito delle indennità (art. 26 t.u.).

Si tratta tuttavia di adempimenti richiesti ad altri fini (per la determinazione provvisoria e il pagamento o il deposito dell’indennità provvisoria di esproprio), la cui mancanza non esclude la possibilità di configurare il Ministero come “promotore” per avere comunque “chiesto l’espropriazione”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), t.u. del 2001.

La doglianza concernente la mancata integrazione del contradditorio è, in parte, inammissibile, postulando la qualità dell’Agenzia del Demanio di beneficiaria dell’espropriazione che è stata esclusa in concreto, e comunque infondata, non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario passivo.

Ed infatti, come osservato dalle Sezioni Unite (sent. del 2022 cit.), «l’inciso “se del caso” [contenuta nell’art. 54 del t.u. del 2001 e poi nell’art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011] consente di escludere che, ai fini dell’integrità del contraddittorio (ex art. 102 c.p.c.), sia necessaria […] la partecipazione al giudizio del beneficiario dell’espropriazione quando sia diverso dall’autorità espropriante, dal promotore dell’espropriazione e da altri soggetti delegati con atti di rilievo esterno: diversamente, la sentenza dovrebbe reputarsi inutiliter data nei confronti di tutti, s tante l'inscindibilità del rapporto processuale, e cioè anche nei confronti degli altri coobbligati evocati nel giudizio, ma sarebbe una conclusione non condivisibile, in considerazione della natura solidale dell'obbligazione indennitaria facente capo a più soggetti, che è più consona alla configurazione del rapporto processuale in termini di litisconsorzio facoltativo».

Con il terzo motivo il ricorrente contesta la qualificazione dell’area come legalmente edificabile, in quanto destinata nel Prg al «Sistema della politica e dell’Amministrazione», cioè ad attrezzature e servizi pubblici (caserme, uffici, centri sociali e di quartiere, servizi postelegrafonici e telefonici ecc.), nella quale non esisteva una possibilità edificatoria ad iniziativa dei privati.

Esso è privo di specificità, proponendo una doglianza non supportata dalla indicazione e trascrizione della disposizione urbanistica ‒ in tesi falsamente applicata ‒ che precluderebbe ai privati di concorrere nella attività edificatoria e, comunque, si risolve nella inammissibile contestazionedella valutazione fattuale con la quale il giudice di merito ha implicitamente (e chiaramente) escluso che l’attività costruttiva fosse riservata alla sola pubblica amministrazione.

Il motivo è infondato laddove vorrebbe escludere l’edificabilità legale per il solo fatto che l’area sia destinata a scopi pubblicistici, trascurando la necessità di utilizzare la «nozione tecnica di edificazione» (cfr. Cass.

SU n. 172 del 2001) contemplata dalla legge, anche ai fini della determinazione del valore del bene e dell’indennità di esproprio.

L’edificabilità legale non può essere aprioristicamente esclusa per il fatto che il bene espropriando sia destinato (come avviene di regola) alla realizzazione di scopi pubblici, dovendosi quantomeno verificare in concreto se la normativa pianificatoria applicabile ammetta o escluda l’iniziativa dei privati nella realizzazione di quegli scopi, anche mediante forme di convenzionamento.

Ed infatti, «l’edificabilità non si identifica né si esaurisce in quella residenziale abitativa, ma ricomprende tutte quelle forme di trasformazione del suolo ‒ in via di principio non precluse… all’iniziativa privata, sia pure attraverso strumenti diconvenzionamento con la p.a ‒ che si ano riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che siano, come tali, soggette al regime autorizzatori; ferma restando la rilevanza, ai fini della determinazione dell’immobile nella fattispecie concreta, del diverso grado di commerciabilità e del diverso livello di apprezzabilità dello stesso in ragione della sua specifica destinazione» (cfr. Cass.

SU n. 172 del 2001).

In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Il Ministero beneficia dell’esenzione dal raddoppio del contributo unificato prevista per le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17504/2017 R.G. proposto da : MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE D ’ APPELLO GENOVA n. 651/2017 depositata il12/04/2017. Viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. A. Cardino, che ha chiesto di accogliere i primi due motivi di ricorso e di dichiarare assorbito il terzo. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La «[OSCURATO:PERSONA]», dopo avere premesso di avere subito l’espropriazione di un compendio immobiliare di sua proprietà nel Comune di Sarzana (al foglio n. 45, mapp. 397 NCT), utilizzato per la costruzione di una caserma dei Vigili del Fuoco, ha chiesto di determinare le indennità di esproprio e di occupazione temporanea e d’urgenza, non avendo accettato quella offerta. La Corte d’appello di Genova, con ordinanza del 12 aprile 2017, rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal Ministero dell’interno, in quanto soggetto « promotore dell’espropriazione» e anche « beneficiario dell’espropriazione » in quanto utilizzatore della caserma, ha stimato il valore di mercato dell’area, qualificata urbanisticamente come edificabile, e calcolato l’indennità di esproprio in € 511.100,00 e l’indennità di occupazione in € 81.633,96. Avverso questa sentenza il Ministero dell’interno ha proposto ricorso, resistito dalla «[OSCURATO:PERSONA]». Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso con assorbimento del terzo. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo, denunciando violazione di legge, imputa alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che il Ministero dell’interno fosse promotore e beneficiario dell’espropriazione e, quindi, tenuto al pagamento delle indennità, omettendo di considerare che beneficiario era il Demanio dello Stato e che promotore ed espropriante era il Comune di Sarzana. Con il secondo motivo il Ministero si duole della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Demanio dello Stato, quale beneficiario dell’espropriazione, trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario. Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Le Sezioni Unite (n. 25294 del 2022), interpretando le pertinenti disposizioni di legge (artt. 3, comma 1, e 54 del t.u. n. 327 del 2001 e 29 del d.lgs. n. 150 del 2011), hanno chiarito che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, «la titolarità effettiva del rapporto sostanziale - e, in particolare, l’obbligazione di pagamento dell’indennità di esproprio - spetta generalmente all’ente beneficiario dell’espropriazione risultante dal decreto ablativo, salvo che nei procedimenti “pluripartecipati”, nei quali l’esercizio del potere espropriativo di acquisizione delle aree e di cura delle procedure è condiviso, in relazione a fasi e momenti diversi, tra più soggetti; conseguentemente, ai fini dell’accertamento della titolarità passiva, il giudice è tenuto ad analizzare il ruolo specifico assunto e i poteri esercitati in concreto da ciascun ente convenuto nel giudizio». Nella specie, il giudice di merito ha svolto tale compito illustrando le ragioni per le quali ha ritenuto il Ministero dell’interno «promotore dell’espropriazione» per avere richiesto l’espropriazione e anche «beneficiario», essendo «effettivo utilizzatore della Caserma dei Vigili del Fuoco»: si tratta di motivati apprezzamenti di fatto incensurabili in sede di legittimità, all’esito dei quali la Corte territoriale ha individuato l’ente (il Ministero) tenuto al pagamento. In particolare, la censura proposta dal Ministero ricorrente e condivisa dal Procuratore Generale, secondo cui « beneficiario dell’espropriazione» sarebbe solo il soggetto che risulti formalmente dal decreto di esproprio come acquirente del bene espropriato (nella specie, l’Agenzia del Demanio), è in parte inammissibile, traendo spunto dall’esame di un atto di rilievo sostanziale (il decreto di esproprio n. 315 del 201) a cui il giudice di legittimità non è consentito di accedere direttamente e, comunque, infondata in jure . Non è condivisibile la lettura manipolativa in senso riduttivo dell’art. 3, comma 1, lett. c), t.u. n. 327 del 2001 che, individuando con ampia formulazione il «beneficiario dell’espropriazione» nel soggetto « in cui favore è emesso il decreto di esproprio», consente di ricomprendervi anche il soggetto utilizzatore del bene espropriato a cui vantaggio esso è destinato. Con riguardo alla concorrente qualifica di « promotore dell’espropriazione», il ricorrente la contesta sotto il profilo della mancata prova di avere (il Ministero dell’interno) compilato l’elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari (art. 20 t.u. del 2001) e provveduto al pagamento o deposito delle indennità (art. 26 t.u.). Si tratta tuttavia di adempimenti richiesti ad altri fini (per la determinazione provvisoria e il pagamento o il deposito dell’indennità provvisoria di esproprio), la cui mancanza non esclude la possibilità di configurare il Ministero come “promotore” per avere comunque “chiesto l’espropriazione”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), t.u. del 2001. La doglianza concernente la mancata integrazione del contradditorio è, in parte, inammissibile, postulando la qualità dell’Agenzia del Demanio di beneficiaria dell’espropriazione che è stata esclusa in concreto, e comunque infondata, non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario passivo. Ed infatti, come osservato dalle Sezioni Unite (sent. del 2022 cit.), «l’inciso “se del caso” [contenuta nell’art. 54 del t.u. del 2001 e poi nell’art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011] consente di escludere che, ai fini dell’integrità del contraddittorio (ex art. 102 c.p.c.), sia necessaria […] la partecipazione al giudizio del beneficiario dell’espropriazione quando sia diverso dall’autorità espropriante, dal promotore dell’espropriazione e da altri soggetti delegati con atti di rilievo esterno: diversamente, la sentenza dovrebbe reputarsi inutiliter data nei confronti di tutti, s tante l'inscindibilità del rapporto processuale, e cioè anche nei confronti degli altri coobbligati evocati nel giudizio, ma sarebbe una conclusione non condivisibile, in considerazione della natura solidale dell'obbligazione indennitaria facente capo a più soggetti, che è più consona alla configurazione del rapporto processuale in termini di litisconsorzio facoltativo». Con il terzo motivo il ricorrente contesta la qualificazione dell’area come legalmente edificabile, in quanto destinata nel Prg al «Sistema della politica e dell’Amministrazione», cioè ad attrezzature e servizi pubblici (caserme, uffici, centri sociali e di quartiere, servizi postelegrafonici e telefonici ecc.), nella quale non esisteva una possibilità edificatoria ad iniziativa dei privati. Esso è privo di specificità, proponendo una doglianza non supportata dalla indicazione e trascrizione della disposizione urbanistica ‒ in tesi falsamente applicata ‒ che precluderebbe ai privati di concorrere nella attività edificatoria e, comunque, si risolve nella inammissibile contestazionedella valutazione fattuale con la quale il giudice di merito ha implicitamente (e chiaramente) escluso che l’attività costruttiva fosse riservata alla sola pubblica amministrazione. Il motivo è infondato laddove vorrebbe escludere l’edificabilità legale per il solo fatto che l’area sia destinata a scopi pubblicistici, trascurando la necessità di utilizzare la «nozione tecnica di edificazione» (cfr. Cass. SU n. 172 del 2001) contemplata dalla legge, anche ai fini della determinazione del valore del bene e dell’indennità di esproprio. L’edificabilità legale non può essere aprioristicamente esclusa per il fatto che il bene espropriando sia destinato (come avviene di regola) alla realizzazione di scopi pubblici, dovendosi quantomeno verificare in concreto se la normativa pianificatoria applicabile ammetta o escluda l’iniziativa dei privati nella realizzazione di quegli scopi, anche mediante forme di convenzionamento. Ed infatti, «l’edificabilità non si identifica né si esaurisce in quella residenziale abitativa, ma ricomprende tutte quelle forme di trasformazione del suolo ‒ in via di principio non precluse… all’iniziativa privata, sia pure attraverso strumenti diconvenzionamento con la p.a ‒ che si ano riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che siano, come tali, soggette al regime autorizzatori; ferma restando la rilevanza, ai fini della determinazione dell’immobile nella fattispecie concreta, del diverso grado di commerciabilità e del diverso livello di apprezzabilità dello stesso in ragione della sua specifica destinazione» (cfr. Cass. SU n. 172 del 2001). In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Il Ministero beneficia dell’esenzione dal raddoppio del contributo unificato prevista per le
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