CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 37165/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanz7 in data 23.11.2021, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], in riforma dell'ordinanza genetica di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora per i reati di cui agli artt. 2,4,7 L.895/67 annullava il titolo cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al porto illegale, confermando nel resto il provvedimento impugnato. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Delfinoideducendo: con il primo motivo di ricorso/ i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 2 e 7 L. n. 895/67 e 273 c.p.p.; con il secondo motivo, il difetto dei presupposti di cui all'art. 274 c.p.p. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 23.6.22 il difensore del Delfino ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal medesimo ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia al ricorso. 1. Ed invero, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero; Sez. 1 n. 32155 del 19/06/2013). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti Sez. 1,n. 32155 del 19/06/2013). 2.Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata sottoscritta personalmente dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e trasmessa alla Corte di Cessazione a mezzo PEC in data 23.6.2022. Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d) che preclude così, di fatto, la valutazione del ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con condanna del ricorrente stesso al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 500,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa del