CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 30965/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6354/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentat a e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in atti -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1680/2018 depositata il 12/7/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a cui aveva appaltato la realizzazione di tre palazzine, al fine di veder accertato che il valore delle opere eseguite dall’appaltatrice era pari a € 836.604,04 e sentir condannare la controparte al pagamento di canoni insoluti per l’affitto di una gru e al risarcimento dei danni provocati dal suo inesatto adempimento. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel costituirsi in giudizio, sollecitava il rigetto delle istanze avversarie e domandava, in via riconvenzionale, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento del saldo dovuto in correlazione all’entità dei lavori effettivamente eseguiti e fatturati. Il Tribunale di Siena, a seguito della riassunzione del giudizio interrottosi per il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sentenza n. 358/2014 dichiarava improcedibili sia la domanda principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che le domande riconvenzionali formulate dalla curatela. 2. La Corte distrettuale di Firenze, con sentenza depositata in data 12 luglio 2018, respingeva l’appello principale proposto dal fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenendo assorbito l’appello incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 3. Il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, la quale, a sua volta, ha presentato ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, affidato a un unico motivo. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, exart. 380 bis.1 cod. proc. civ., sollecitando l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il fallimento ricorrente, in data 10 ottobre 2025, ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con atto del 27 ottobre 2025, ha aderito a questa rinuncia, con richiesta di compensazione totale delle spese di lite. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione, con conseguente inefficacia del ricorso incidentale condizionato ex art. 334 cod. proc. civ. ed esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015). P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia, co