CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01274/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/09/2021 dalla CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 10/09/2021 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pavia del 06/10/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], con rito abbreviato, alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di usura ed estorsione, in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un esercizio commerciale in [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ricorre il difensore di fiducia del Ravalli, sulla base di tre motivi, con i quali eccepisce: il. vizio di motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell'usura, basata sulle dichiarazioni della persona offesa, da valutarsi negativamente, nonché circa l'asserita natura usuraria del tasso di interesse praticato, posto che l'assegno rilasciato a garanzia dal debitore doveva "per forza di cose superare il quantum"; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta contestata al capo B), in quanto l'imputato aveva ottenuto in restituzione solamente un quinto del capitale prestato, con conseguente insussistenza dell'ingiusto profitto (aveva comunque diritto, in base ai principi civilistici in tema di indebito oggettivo, alla restituzione dell'intera somma erogata, pur ipotizzando la nullità del patto usuraio per gli interessi, con la conseguenza che il credito era azionabile giudizialmente e la condotta inquadrabile nella previsione normativa di cui all'art. 393 cod. pen.); violazione di legge per l'omessa applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. nonostante la persona offesa non avesse patito alcun pregiudizio economico tanto che, se si fosse costituito parte civile, non avrebbe ottenuto il risarcimento del danno patrimoniale. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su censure che reiterano i motivi di appello, riproponendosi in sede di legittimità questioni in fatto ed in diritto adeguatamente esaminate dalla corte territoriale. 3.1. L'attendibilità della persona offesa attiene ad una valutazione riservata al giudice di merito che con motivazione immune da rilievi sul piano logico ha evidenziato la coerenza delle dichiarazioni, riscontrate da documenti e da circostanziate testimonianze (del figlio Enrico che registrò l'incontro dell'8 ottobre 2016, nel corso del quale si fece espresso riferimento alla somma di ventimila euro da restituire; del direttore di banca che fu coinvolto nella vicenda). La cd. doppia conforme sancisce - in assenza di travisamento della prova e di manifesta illogicità - l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Filippi, Rv. 277758-01). Circa la natura usuraria del tasso d'interesse, la ricostruzione dell'operazione si basa su evidenze probatorie, adeguatamente esaminate (le dichiarazioni del Canella sul prestito di diecimila euro, in sé incontestato, da restituire in rate mensili da duemila euro fino alla concorrenza di ventimila euro; l'assegno rinvenuto presso l'abitazione del Ravalli, dell'importo di dodicimila euro, rilasciato senza data e indicazione del beneficiario, per importo ben superiore al prestito; le matrici di altri due assegni di millecinquecento euro ciascuno, consegnati al correo Addari; il pagamento in contanti delle rate mensile con rilascio, in caso di ritardo di assegni in garanzia per importi maggiori, secondo lo schema di condotta propria degli usurai). D'altra parte, i rilievi sul punto del ricorrente sono generici, non confutandosi l'argomentazione della Corte di appello secondo cui "quand'anche si volesse ritenere che l'assegno di dodicimila euro coprisse l'intero corrispettivo di quanto dovuto (gli imputati non hanno mai inteso fornire una loro versione alternativa in merito agli accordi presi), considerato che la restituzione sarebbe avvenuta in sei mesi, il tasso sarebbe comunque usurario" (pag. 6 della sentenza impugnata). 3.2. Anche il motivo sulla qualificazione giuridica della condotta estorsiva è stato correttamente esaminato, evidenziandosi l'insussistenza di una pretesa astrattamente azionabile in sede civile, in quanto il creditore che eserciti una minaccia per il pagamento di interessi usurari è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa contra ius (Sez. 2, n. 9931 del 09/03/2015, Iovine, Rv. 262566; Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Nicosia, Rv. 269968), sì che la fattispecie non può essere ricondotta alla previsione normativa di cui all'art. 393 cod. pen. Il dedotto diritto alla restituzione del capitale non esclude l'estorsione, atteso l'accertamento della minaccia, finalizzata all'arricchimento contra legge. 3.3. Anche l'ultimo motivo di ricorso è reiterativo e generico, avendo i giudici di merito ritenuto, con valutazione congrua, non censurabile in sede di legittimità, la insussistenza dei presupposti per la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. (l'entità del danno, calcolato al momento della conclusione dell'accordo usuraio, non può considerarsi di particolare tenuità, con riferimento alla somma pattuita a titolo di interessi). 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in R