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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32411/2026

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ella Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, èinammissibile per genericità, risolvendosi in una censura meramente assertiva epriva della necessaria specificità critica rispetto alla motivazione della sentenzaimpugnata; la carenza di specificità del motivo va, invero, apprezzata conriguardo alla mancata correlazione tra le argomentazioni della sentenzacensurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, ove questa ometta ilnecessario confronto con le esplicitazioni del giudice del gravame, incorrendo nelvizio di aspecificità sanzionato a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 591,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato,Rv. 259425-01; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez.5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708-01);[OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, èinammissibile per genericità, risolvendosi in una censura meramente assertiva epriva della necessaria specificità critica rispetto alla motivazione della sentenzaimpugnata; la carenza di specificità del motivo va, invero, apprezzata conriguardo alla mancata correlazione tra le argomentazioni della sentenzacensurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, ove questa ometta ilnecessario confronto con le esplicitazioni del giudice del gravame, incorrendo nelvizio di aspecificità sanzionato a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 591,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato,Rv. 259425-01; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez.5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708-01);[OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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