CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24698/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 4 giugno 2019 che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale, condannandolo alla pena di giustizia. - che il primo motivo di ricorso, con il quale il Barbaro si duole della mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, secondo comma, legge fall., l'elemento soggettivo può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630) e nel caso di specie la Corte di appello ha motivato adeguatamente illustrando le ragioni che fanno ritenere sussistente la colpa, non essendo stata consegnata al curatore fallimentare alcuna scrittura contabile; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il