CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08378/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della Corte di Appello di Catania. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Francesca COSTANTINI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Lucky AIGBOTSUA, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Catania, in data 16 luglio 2021, ha confermato la sentenza con la quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 22 settembre 2020, lo ha condannato alla pena di anni 14 di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 73 e 74 d.P.R. 309/1990 e 416-bis.1 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di ricorso, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis, comma secondo, cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al ruolo di promotore ricoperto all'interno dell'associazione di cui al capo 1) dell'imputazione. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che i collaboratori di giustizia Bamidele ISAN e Osayi OSAGHEA non hanno menzionato il nominativo dell'imputato tra quelli degli associati. La motivazione sarebbe manifestamente illogica affermando che il ricorrente riveste la qualifica di promotore nonostante i collaboratori di giustizia non lo abbiano individuato neanche come semplice partecipe dell'associazione. Secondo il ricorrente le intercettazioni in atti non conterrebbero alcun elemento da cui desumere una attiva e consapevole partecipazione dell'AIGBOTSUA al sodalizio oggetto di giudizio né i giudici di merito avrebbero indicato alcun elemento da cui desumere la perpetrazione di condotte sintomatiche del contestato ruolo di capo e promotore. La motivazione è manifestamente illogica nella parte in cui afferma che il ricorrente sarebbe stato investito della carica di executioner dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] SAMSON, nonostante lo stesso non fosse membro apicale ma semplice partecipe dell'associazione. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di ricorso la violazione ed erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 74, comma 1, d.P.R. 309/1990, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione dell'imputato, nel ruolo di promotore, all'associazione di cui al capo 2) dell'imputazione. La motivazione sarebbe carente perché priva di indicazione degli elementi da cui desumere la concreta esplicazione di funzioni apicali da parte del ricorrente, la difesa ha segnalato sul punto che il ruolo di promotore non può essere comprovato dalla conversazione intercettata in data 31 dicembre 2018 in quanto nel corso della stessa il ricorrente si sarebbe limitato ad affermare che sarebbe andato via dal CARA dopo aver venduto tutta la sostanza stupefacente. La Corte territoriale avrebbe ignorato le doglianze difensive con le quali erano indicati gli elementi indiziari idonei ad escludere la penale responsabilità dell'imputato (mancata indicazione da parte dei collaboratori di giustizia, mancanza di contatti telefonici con i capi del sodalizio William IHUGBA e Happy UWAYA, posizione subordinata del ricorrente rispetto ad [OSCURATO:PERSONA] SAMSON desumibile dalle intercettazioni 4184 e 4245 e rispetto a William IHUGBA desumibile dalle intercettazioni del 10.12.2018). 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di ricorso, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 416-bis.1, cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso in relazione ai delitti di cui ai numeri 2) e 3) del capo di imputazione. 2- La Corte territoriale avrebbe, in modo apodittico, ritenuto sussistente la contestata aggravante esclusivamente in considerazione del ruolo apicale ricoperto dall'imputato nell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1) dell'imputazione e dei rapporti di frequentazione con gli altri sodali, senza indicare degli elementi da cui desumere la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. 5. Il ricorrente lamenta, con il quarto motivo di ricorso, la violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'uso delle armi. La Corte territoriale ha fondato il riconoscimento di tale circostanza esclusivamente sul contenuto delle intercettazioni nn. 1713 e 1714 del 5 gennaio 2019 nel corso delle quali il ricorrente chiedeva ad un connazionale di nascondere dei machete di cui aveva la disponibilità. Tale affermazione è apparente in quanto basata su conversazioni inidonee a dimostrare che le armi di cui parla il ricorrente erano a disposizione degli associati, anzi proprio il contenuto delle intercettazioni dimostra che l'imputato ne disponeva quale singolo chiedendo al connazionale di nasconderle bene. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Appare opportuno premettere che si è in presenza di una c.d. doppia conforme con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.).2. Tutti i motivi di ricorso sono reiterativi di medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). La mancanza di specificità del motivo, pertanto, va valutata non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massinnata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce il vizio di legge ed difetto di motivazione in ordine al ruolo di promotore svolto dall'imputato nei due sodalizi criminale contestatigli, sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica -unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.-, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del compendio istruttorio posto a fondamento dell'afferm azione di responsabilità in ordine ai reati rubricati. 3.1. I giudici di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifeste, hanno ritenuto comprovata la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. ed al reato di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. 309/1990. In particolare, i giudici di merito hanno desunto il ruolo svolto dal ricorrente nei due distinti gruppi criminali operanti all'interno del CARA di Mineo dalle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, evidenziando che dal contenuto delle captazioni emergeva chiaramente la posizione di capo (executioner) acquisita dall'AIGBOTSUA, a seguito dell'allontanamento dei precedenti capi dell'organizzazione, ed il concreto svolgimento di funzioni direttive ed organizzative delle attività illecite (vedi pagg. da 31 a 56 della sentenza di primo grado e da 7 a 10 della sentenza di appello) Il percorso argomentativo dei giudici di appello non è validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano ad una lettura alternativa delle risultanze istruttorie e non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese dalla sentenza impugnata. A fronte della lettura datane dai giudici di appello, il ricorrente sostiene che le conversazioni intercettate consistevano in interlocuzioni frutto di una generica condivisione delle dinamiche criminali svolte dai membri dei sodalizi oggetto di indagine, così accreditando una lettura parziale delle risultanze istruttorie che non si confronta con la dettagliata ricostruzione dei fatti riportata nelle sentenze di merito. 3.2. Quanto alle censure difensive in ordine alla valutazione del contenuto delle intercettazioni indicate nelle sentenze di merito, è necessario ribadire che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile, (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2023, Fiore, non massimata) così da rendere manifesta l'illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. Non è riscontrabile l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione lamentata dalla ricorrente: le presunte illogicità indicate nel ricorso non corrispondono ad effettivi travisamenti del contenuto dei dialoghi intercettati ma propongono visioni alternative alla realtà posta alla base della decisione impugnata ovvero suggeriscono una interpretazione più dettagliata di fatti correttamente individuati dai giudici di merito sicché è inammissibile la censura sviluppata dal ricorrente in ordine alla presunta illogicità dell'interpretazione data dai giudici di merito alle conversazioni intercettate. 3.3. La Corte di merito ha anche confutato, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, la doglianza con la quale il ricorrente rimarcava che i due collaboratori di giustizia non avevano fatto alcun riferimento alla posizione dell' AIGBOTSUA all'interno dei due sodalizi oggetto di giudizio; in particolare i giudici di appello hanno ritenuto irrilevante tale circostanza in quanto Bamidele ISAN e Osayi OSAGHEA hanno reso dichiarazioni relative ad un periodo antecedente al periodo in cui si è realizzata la condotta direttiva dell'imputato ed, in considerazione, dell'univoco valore probatorio delle captazioni poste a fondamento della decisione (vedi pag. 10 della sentenza di appello). Deve esser, in proposito, ribadito che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento indiziario, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. 4. Il terzo motivo di impugnazione con il quale la difesa eccepisce l'insussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso è aspecifico. Il ricorrente, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione, si è limitato alla mera reiterazione di affermazioni prive di un nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, sollecitando, ictu ocu/i, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità. La Corte territoriale, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, ha desunto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen. dal palese collegamento tra l'associazione dedita al narcotraffico e l'associazione di stampo mafiosa Vikings attiva all'interno del CARA di Mineo, dalla «parziale soovrapponibilità soggettiva della composizione dei due sodalizi» e dal fatto che «il traffico di droga costituiva un'entrata nella disponibilità dell'associazione mafiosa» nonché dalla consapevolezza dell'imputato in ordine alla finalità agevolativa delle condotte di narcotraffico, consapevolezza desumibile dallo specifico contenuto delle frasi pronunciate dall'AIGBOTSUA nel corso delle conversazioni intercettate (vedi pag. 11 della sentenza), percorso argomentativo con cui il ricorrente omette di confrontarsi, limitandosi a prospettare una interpretazione alternativa del materiale probatorio non perseguibile in sede di legittimità per i motivi sopra esposti. 5. Il quarto motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità; la difesa si è limitata, infatti, ad invocare un'interpretazione alternativa delle intercettazioni poste a fondamento della decisione con la quale i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata. Non avendo, peraltro, il ricorrente segnalato alcun travisamento del materiale probatorio è sufficiente richiamare quanto già argomentato al paragrafo 3.2. in ordine ai principi di diritto affermati da questa Corte in materia di interpretazione delle conversazioni intercettate e dei limiti di sindacabilità delle stesse. 6. La sentenza impugnata si presenta, in conclusione, priva di manifeste illogicità ed è coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissat