CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 26997/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso 1 P-6 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Catania - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Catania del 07/10/2022 di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309/90 aggravati ex art. 416 bis. 1 cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando: - la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90: osserva il ricorrente come, pur avendo egli in sede di ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. censurato esclusivamente la sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale di Catania aveva motivato anche in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con motivazione censurabile sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità: in particolare il numero esiguo di captazioni telefoniche inerenti la posizione del [OSCURATO:PERSONA] in un ristretto arco temporale, l'assenza di rapporti con i cugini Sangani, ritenuti al vertice dell'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, e la circostanza che il ricorrente avesse rapporti solo con il fratello, coindagato, Samuele [OSCURATO:PERSONA], costituivano elementi insufficienti a fondare un giudizio di gravità indiziaria, con riferimento al concorso nella fattispecie associativa, sotteso all'emissione della misura custodiale, essendo, al più, emerso un occasionale interessamento del ricorrente limitato a singole richieste formulategli dal fratello. 2.2. Nel secondo motivo si sono dedotti violazione di legge e vizio argomentativo in ordine alla ritenuta concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale di Catania omesso di argomentare in merito all'adeguatezza della massima misura carceraria imposta, in elusione della normativa introdotta con la riforma della Legge/n. 47 del 2015 ed avendo, erroneamente, rilevato la presenza a carico del [OSCURATO:PERSONA] di carichi pendenti (in realtà assenti). 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Va infatti evidenziato che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito in quanto incompatibili con il sindacato di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 11099 del 29/01/2015 Rv. 263271). Sussiste inoltre violazione del divieto di "novum" nel giudizio di legittimità quando siano per la prima volta prospettate in detta sede questioni coinvolgenti valutazioni in fatto, mai prima sollevate ovvero siano dedotti motivi di censura attinenti capi e/o punti della decisione ormai intangibili per non essere investiti da tempestiva doglianza nella fase di merito e, perciò, assistiti dalla presunzione di conformità al diritto (Sez. 4, Sentenza n. 7985 del 18/05/1994 Rv. 199216; v. Sez. 3, Sentenza n. 32699 del 27/02/2015 Rv. 264518) . Infatti, il principio secondo cui non sono proponibili questioni coinvolgenti valutazioni mai prima sollevate, trova applicazione anche nel caso di ricorso avverso ordinanza del tribunale del riesame in tema di misura cautelare (Sez. 3, Sentenza n. 35889 del 01/07/2008 Rv. 241271). Tale regola è ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. e trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della provvedimento di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo del giudice dell'impugnazione, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, Sentenza n. 10611 del 04/12/2012 - dep. 07/03/2013 - Rv. 256631). Ne consegue che, in tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per mancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza successivamente alla presentazione di richiesta di riesame per motivi attinenti alle sole esigenze cautelari, in quanto trattasi di motivo nuovo, non dedotto nel precedente giudizio di impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 42838 del 27/02/2014 Rv. 261243). Nel caso che ci occupa, deve osservarsi come la difesa di [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame avverso l'ordinanza genetica emessa dal GIP del Tribunale di Catania, il 07/10/2022, non avesse contestato la gravità indiziaria, avanzando censure esclusivamente in relazione alla ritenuta concretezza ed attualità delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della massima misura carceraria. Alla luce dei principi di diritto sopraesposti deve prendersi atto della inammissibilità del primo motivo di ricorso: la circostanza che il Tribunale, nell'impugnata ordinanza, abbia comunque affrontato la tematica attinente la gravità indiziaria, non è idonea all'evidenza a superare la preclusione derivante dalla mancata devoluzione del punto al giudice del gravame cautelare. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il Tribunale - dopo avere premesso che, in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, vige la cd. doppia presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere - ha ritenuto che, nel caso di specie, non risultavano acquisiti elementi idonei a superare detta presunzione, tenuto conto della pericolosità sociale manifestata in concreto dall'indagato, stante l'estrema gravità delle condotte criminose contestategli, e la personalità dell'indagato, gravato da vari precedenti penali e carichi pendenti. 2.1. Anche il tema della scelta della misura cautelare è adeguatamente affrontato dal Tribunale, che ha condivisibilmente ritenuto irrilevante la pregressa osservanza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], delle prescrizioni inerenti gli arresti domiciliari applicategli in altro procedimento, in considerazione del fatto che le attività delittuose contestate nel presente procedimento sono facilmente replicabili in sede domestica; neppure l'applicazione del braccialetto elettronico è stato ritenuto presidio sufficiente a garantire le esigenze cautelari, atteso che lo stesso preserva il rischio di fuga, ma non è idonea a scongiurare il pericolo di recidivanza, non impedendo eventuali contatti tra l'indagato con altri soggetti. 2.2. Queste considerazioni, innestate sulla presunzione relativa istituita dall'art.275 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 (vieppiù per come aggravato) ascritto all'indagato, hanno integrato un iter argomentativo adeguato, che ha fornito una giustificazione congrua anche per quanto concerne l'effettuale inanità degli arresti domiciliari per la tutela dell'indicato periculum libertatis Ebbene, tali considerazioni risultano logicamente coerenti e del tutto conformi ai criteri di inferenza che presiedono all'apprezzamento della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reati e alla scelta della misura di contenimento e resistono alle censure difensive. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che - nella fattispecie - non ricorrono elementi che possano indurre a ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità non può che conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, oltre che al versamento - in favore della Cassa delle ammende - di una somma che si stima equo fissare in euro tremila. Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempime