Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 1949

Cassazione n. 29620/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 08/07/1949 avverso la sentenza del 04/05/2023 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che, nel riportarsi alla requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice competente.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, che nel riportarsi alle conclusioni scritte, pervenute in data 26 marzo 2024, e alle memorie di replica pervenute in data 9 aprile 2024, ha concluso per l'accoglimento del ricorso, depositando, altresì, nota spese.

Udite le conclusioni dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 maggio 2023 il Tribunale di Roma in composizione monocratica, quale giudice di appello, ha, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado, dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando le statuizioni civili.

La sentenza del 9 settembre 2022 del Giudice di Pace cittadino aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia oltre statuizioni civili per il reato di cui agli artt. 595 commi primo e secondo cod. pen.: -per avere offeso la reputazione del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma avv. [OSCURATO:PERSONA] e del Consigliere segretario avv. [OSCURATO:PERSONA] di Tosto, attraverso un esposto inoltrato al Ministero per la Giustizia, al Consiglio Distrettuale di disciplina e al [OSCURATO:PERSONA], sostenendo contrariamente al vero di adottare, nei loro rispettivi ruoli, comportamenti irregolari e illegittimi non portando a conoscenza del Consiglio questioni riguardanti attività istituzionali, omettendo atti di ufficio e oscurando illegittimamente i nominativi degli avvocati colpiti da perquisizioni ex art. 103 cod. proc. pen. ai quali avevano partecipato i Consiglieri dell'Ordine all'uopo delegati; infine, per avere omesso di inoltrare pratiche di rilevanza disciplinare al Consiglio Distrettuale di disciplina.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con due distinti atti sottoscritti dai difensori di fiducia deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], è stata dedotta la violazione dell'art.125 comma terzo cod. proc. pen. per omessa valutazione di memoria difensiva depositata telematicamente in data 13 aprile 2023.

Evidenzia la difesa che nel rispetto delle indicazioni del rito cd. emergenziale, era stata trasmessa in via telematica all'indirizzo dedicato in data 13 aprile 2023 una memoria difensiva nell'interesse dell'imputato nella quale si evidenziavano elementi rilevanti ai fini della doverosa verifica richiesta al giudice dell'impugnazione dell'esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art.129 comma secondo cod. proc. pen.

La sentenza impugnata, non solo non ha motivato in ordine al rigetto delle specifiche argomentazioni contenute nella memoria difensiva, ma ha omesso qualsivoglia menzione della stessa.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, è stata dedotta la violazione dell'art.129 comma secondo e dell'art. 578 comma primo cod. proc. pen. per il mancato proscioglimento nel merito.

La sentenza impugnata ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione limitandosi ad affermare che non sussistevano le cause di proscioglimento ex art.129 comma secondo cod. proc. pen. alla luce delle risultanze istruttorie che non deponevano per la constatazione di elementi rivelatori immediati per l'assoluzione dell'imputato.

La sentenza impugnata ha omesso tutte le specifiche censure che erano contenute nell'atto di appello e nella successiva memoria difensiva che avrebbero invece consentito ictu ocu/i l'assoluta correttezza della condotta dell'imputato.

La sentenza impugnata ha inoltre violato le indicazioni contenute nell'art. 578 comma secondo cod. proc. pen. nella parte in cui obbliga il giudice dell'impugnazione unitamente alla pronunzia di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, in presenza di statuizioni civili, a decidere sulla impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

L'imputato è stato condannato per espressioni, giudizi o accuse mai dallo stesso formulate, operando il capo di imputazione una parafrasi del contenuto dell'esposto affatto fedele, senza che fossero menzionate le espressioni asseritamente lesive del decoro altrui.

Mai è stato utilizzato il termine di "insabbiamento" di pratiche disciplinari: con l'esposto l'imputato intendeva unicamente invitare alla verifica del rispetto delle prerogative e degli obblighi che gravano sul Consiglio dell'ordine e ad accertare eventuali mancanze.

Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, quel nucleo di verità a fondamento dell'esercizio del diritto di critica è emerso con evidenza sia in relazione all'omissione dei nominativi dei difensori sottoposti a perquisizione, sia alla mancata conoscenza del Consiglio delle pratiche di segreteria. 3.Con il ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], è stata dedotta la violazione di legge avuto riguardo all'art.125 comma terzo cod. proc. pen. e all'art. 578 cod. proc. pen.

Evidenzia la difesa, riprendendo peraltro un'argomentazione già contenuta nel secondo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza impugnata ha sì dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, ma a fronte della costituzione della parte civile e delle statuizioni civili, non ha deciso sulla impugnazione sia pure ai soli effetti dei capi della sentenza che concernevano gli effetti civili (S.U. n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275).

Ha quindi concluso in via principale per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata atteso che sussiste l'evidenza circa l'insussistenza della responsabilità discendente dalla cognizione incidentale sul reato di cui all'art.595 cod. pen. ed in subordine per il rinvio al giudice ritenuto competente per la relativa fase. 4 Nell'interesse delle parti civili sono pervenute conclusioni scritte, in data 26 marzo 2024, e memorie di replica in data 9 aprile 2024, del difensore di fiducia e 7 procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando, altresì, nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e i motivi di seguito espressi. 1.Va preliminarmente evidenziato che in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva dell'altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep.2020, Fabi, Rv. 278145).

1.1. Con riferimento al caso in esame va poi ricordata la indicazione di questa Corte a sezioni Unite secondo cui a norma dell'art. 578 cod. proc. pen., quando vi è stata condanna in primo grado anche agli effetti civili, il Giudice dell'impugnazione, pur in presenza di prescrizione del reato, deve conoscere appieno la res iudicanda — ancorché al solo fine di vagliare il diritto al risarcimento del danno della parte civile — anche valutando l'eventuale contraddittorietà o insufficienza della prova rilevante ai sensi dell'art. 530, comma secondo cod. proc. pen. e non solo l'evidenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, [OSCURATO:PERSONA].244273; Sez. 5, n. 24469 del 09/04/2019, Fiore, Rv. 276513).

1.2. Siffatte indicazioni sono state peraltro confermate dalla recente decisione delle Sezioni Unite ( informazione provvisoria n.5/24 le cui motivazioni non sono state ancora depositate ) alle quali era stata rimessa la questione se nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l'assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual- penalistica dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del "più probabile che non" ( Sez.4 Ord. n. 30386 dell'08/06/2023, Calpitano).

Le Sezioni Unite in data 28 marzo 2024 hanno stabilito che "In coerenza con i principi sanciti dall'art. 27 Cost., dall'art. 6 della CEDU e dagli artt. 48 e 53 della Carta di Nizza, il giudice può pronunciare l'assoluzione nel merito alla stregua dei principi enunciati da Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273". 2.Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte applicate al caso in esame, la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto non sussiste.2.1.

Nel caso di specie la sentenza impugnata ha offerto una motivazione apparente quanto alla verifica della veridicità del fatto oggetto del giudizio espresso dall'imputato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte la critica si concretizza nella manifestazione di un giudizio valutativo e presuppone un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico (Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, P.M. in proc.

Travaglio e altro, Rv. 257794): ciò sta a significare che il giudizio valutativo è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso".

La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e, cioè, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Pavone, Rv. 239825; Sez. 5, n. 13880 del 18/12/2007, dep.2008, Pandolfelli, Rv. 239816; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, PG in proc.

Trevisan, Rv. 221904; Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534).

In tal senso, del resto, si è espressa la giurisprudenza convenzionale, che ha affermato che la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte Edu, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] c.

Austria rie. n 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c.

Portogallo, ric. n 75088/01) e che, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte Edu, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c.

Austria par. 33).

3. Nell'ipotesi di specie l'esposto, richiamato e allegato al decreto di citazione e indicato come parte integrante della imputazione, si suddivide in quattro parti.

3.1. Nella prima parte (PREMESSA) l'imputato premette di essere venuto a conoscenza nel corso di un'adunanza del 14 aprile 2015 di due circostanze: della "illegittima" determinazione assunta dal presidente e dal Segretario del Consiglio dell'Ordine di non informare il Consiglio in adunanza dei nominativi degli avvocati che erano soggetti a perquisizioni presso i loro studi ai sensi dell'art.103 cod. proc. pen. della indicazione - nella relazione ai bilanci consuntivi del 2013 e 2014 - di una serie di pratiche di cui non si conosceva l'oggetto, "verosimilmente" esposti o reclami nei confronti di avvocati.

In tal caso ai sensi dell'art. 29 1.247/2012 l'Organo competente ad assumere le relative decisioni, sino all'insediamento del Consiglio distrettuale di disciplina, era il Consiglio dell'ordine in adunanza Collegiale e non i singoli organi direttivi.

In ragione di siffatte condotte di cui era venuto a conoscenza, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la convocazione urgente di un'adunanza nel corso della quale il Presidente e il Segretario relazionassero su quelle pratiche di segreteria il cui contenuto era rimasto oscuro.

3.2. Nella seconda parte l'imputato riferisce quali erano stati gli esiti della relazione richiesta e le spiegazioni fornite dal Presidente e dal Segretario: - la scelta di non riferire i nominativi dei soggetti perquisiti era in armonia con le indicazioni della 1.247/2012 e del regolamento del CNF.

Era stato però posto uno specifico quesito sul punto - con delibera del 23 aprile 2015- al CNF per una interpretazione della disposizione.

Era sempre, comunque, possibile chiedere l'accesso agli atti per verificare l'oggetto delle pratiche.

Infine, la materia disciplinare era stata sottratta alla competenza del Consiglio dell'ordine essendo assegnata al Consiglio distrettuale di disciplina.

3.3. La terza parte è relativa alle osservazioni che [OSCURATO:PERSONA] svolge rispetto alla risposta ricevuta.

Al riguardo l'imputato insiste nella chiarezza del dato normativo che non necessita di ulteriori pareri; ribadisce le proprie perplessità anche su altre questioni in ragione delle quali richiede al CNF la nomina di ispettori ai sensi della 1.247/2012; evidenzia che non aveva ricevuto risposta in relazione alla mancata indicazione dell'oggetto di alcune pratiche in bilancio definendo tale comportamento "inspiegabile, incomprensibile e illegittimo".

3.4. La quarta e ultima parte è relativa alle conclusioni e alle richieste rivolte al Consiglio nazionale Forense per disporre una visita ispettiva al fine di accertare: - il regolare svolgimento delle attività attinenti alla disciplina; - l'accertamento della natura delle 1100 pratiche definite quali pratiche di segreteria; - l'accertamento della regolarità delle procedure attinenti alle questioni delle perquisizioni ex art.103 cod. proc. pen.; - l'accertamento delle ragioni per le quali il Presidente e il Segretario non avevano informato il Consiglio di tali questioni.

4. Ad avviso del collegio, il lungo ed articolato esposto - riproposto per completezza espositiva e ai fini della decisione - non può considerarsi scritto "diffamatorio" mancando tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata.

Al riguardo: - sussiste la veridicità del fatto quanto alla oggettiva mancata comunicazione di nominativi dei perquisiti e dell'oggetto delle pratiche.

Del resto, a seguito delle /.1 richieste di [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio dell'Ordine ha formulato un esplicito quesito sulla interpretazione della norma al Consiglio Nazionale; - le espressioni e le richieste contenute nell'esposto rivestono il requisito della continenza sostanziale e formale; la richiesta finalizzata ad un intervento ispettivo rientra tra le prerogative di tutti i componenti del Consiglio nell'ipotesi in cui ritengano la sussistenza di eventuali mancanze.

Né le modalità con cui questo potere ispettivo è stato sollecitato presenta contenuti "diffamatori", in quanto è finalizzato alla verifica del rispetto delle prerogative e degli obblighi che gravano sul Consiglio dell'ordine.

5. Dall' accoglimento del motivo di ricorso deriva l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste con conseguente revoca delle statuizioni civili e la mancata liquidazione delle spese richieste dalla parte civile

5.1. L'epilogo decisorio comporta l'assorbimento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 08/07/1949 avverso la sentenza del 04/05/2023 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che, nel riportarsi alla requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice competente. Udite le conclusioni del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, che nel riportarsi alle conclusioni scritte, pervenute in data 26 marzo 2024, e alle memorie di replica pervenute in data 9 aprile 2024, ha concluso per l'accoglimento del ricorso, depositando, altresì, nota spese. Udite le conclusioni dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 maggio 2023 il Tribunale di Roma in composizione monocratica, quale giudice di appello, ha, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado, dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando le statuizioni civili. La sentenza del 9 settembre 2022 del Giudice di Pace cittadino aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia oltre statuizioni civili per il reato di cui agli artt. 595 commi primo e secondo cod. pen.: -per avere offeso la reputazione del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma avv. [OSCURATO:PERSONA] e del Consigliere segretario avv. [OSCURATO:PERSONA] di Tosto, attraverso un esposto inoltrato al Ministero per la Giustizia, al Consiglio Distrettuale di disciplina e al [OSCURATO:PERSONA], sostenendo contrariamente al vero di adottare, nei loro rispettivi ruoli, comportamenti irregolari e illegittimi non portando a conoscenza del Consiglio questioni riguardanti attività istituzionali, omettendo atti di ufficio e oscurando illegittimamente i nominativi degli avvocati colpiti da perquisizioni ex art. 103 cod. proc. pen. ai quali avevano partecipato i Consiglieri dell'Ordine all'uopo delegati; infine, per avere omesso di inoltrare pratiche di rilevanza disciplinare al Consiglio Distrettuale di disciplina. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con due distinti atti sottoscritti dai difensori di fiducia deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], è stata dedotta la violazione dell'art.125 comma terzo cod. proc. pen. per omessa valutazione di memoria difensiva depositata telematicamente in data 13 aprile 2023. Evidenzia la difesa che nel rispetto delle indicazioni del rito cd. emergenziale, era stata trasmessa in via telematica all'indirizzo dedicato in data 13 aprile 2023 una memoria difensiva nell'interesse dell'imputato nella quale si evidenziavano elementi rilevanti ai fini della doverosa verifica richiesta al giudice dell'impugnazione dell'esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art.129 comma secondo cod. proc. pen. La sentenza impugnata, non solo non ha motivato in ordine al rigetto delle specifiche argomentazioni contenute nella memoria difensiva, ma ha omesso qualsivoglia menzione della stessa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, è stata dedotta la violazione dell'art.129 comma secondo e dell'art. 578 comma primo cod. proc. pen. per il mancato proscioglimento nel merito. La sentenza impugnata ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione limitandosi ad affermare che non sussistevano le cause di proscioglimento ex art.129 comma secondo cod. proc. pen. alla luce delle risultanze istruttorie che non deponevano per la constatazione di elementi rivelatori immediati per l'assoluzione dell'imputato. La sentenza impugnata ha omesso tutte le specifiche censure che erano contenute nell'atto di appello e nella successiva memoria difensiva che avrebbero invece consentito ictu ocu/i l'assoluta correttezza della condotta dell'imputato. La sentenza impugnata ha inoltre violato le indicazioni contenute nell'art. 578 comma secondo cod. proc. pen. nella parte in cui obbliga il giudice dell'impugnazione unitamente alla pronunzia di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, in presenza di statuizioni civili, a decidere sulla impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. L'imputato è stato condannato per espressioni, giudizi o accuse mai dallo stesso formulate, operando il capo di imputazione una parafrasi del contenuto dell'esposto affatto fedele, senza che fossero menzionate le espressioni asseritamente lesive del decoro altrui. Mai è stato utilizzato il termine di "insabbiamento" di pratiche disciplinari: con l'esposto l'imputato intendeva unicamente invitare alla verifica del rispetto delle prerogative e degli obblighi che gravano sul Consiglio dell'ordine e ad accertare eventuali mancanze. Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, quel nucleo di verità a fondamento dell'esercizio del diritto di critica è emerso con evidenza sia in relazione all'omissione dei nominativi dei difensori sottoposti a perquisizione, sia alla mancata conoscenza del Consiglio delle pratiche di segreteria. 3.Con il ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], è stata dedotta la violazione di legge avuto riguardo all'art.125 comma terzo cod. proc. pen. e all'art. 578 cod. proc. pen. Evidenzia la difesa, riprendendo peraltro un'argomentazione già contenuta nel secondo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza impugnata ha sì dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, ma a fronte della costituzione della parte civile e delle statuizioni civili, non ha deciso sulla impugnazione sia pure ai soli effetti dei capi della sentenza che concernevano gli effetti civili (S.U. n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). Ha quindi concluso in via principale per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata atteso che sussiste l'evidenza circa l'insussistenza della responsabilità discendente dalla cognizione incidentale sul reato di cui all'art.595 cod. pen. ed in subordine per il rinvio al giudice ritenuto competente per la relativa fase. 4 Nell'interesse delle parti civili sono pervenute conclusioni scritte, in data 26 marzo 2024, e memorie di replica in data 9 aprile 2024, del difensore di fiducia e 7 procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando, altresì, nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e i motivi di seguito espressi. 1.Va preliminarmente evidenziato che in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva dell'altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep.2020, Fabi, Rv. 278145). 1.1. Con riferimento al caso in esame va poi ricordata la indicazione di questa Corte a sezioni Unite secondo cui a norma dell'art. 578 cod. proc. pen., quando vi è stata condanna in primo grado anche agli effetti civili, il Giudice dell'impugnazione, pur in presenza di prescrizione del reato, deve conoscere appieno la res iudicanda — ancorché al solo fine di vagliare il diritto al risarcimento del danno della parte civile — anche valutando l'eventuale contraddittorietà o insufficienza della prova rilevante ai sensi dell'art. 530, comma secondo cod. proc. pen. e non solo l'evidenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, [OSCURATO:PERSONA].244273; Sez. 5, n. 24469 del 09/04/2019, Fiore, Rv. 276513). 1.2. Siffatte indicazioni sono state peraltro confermate dalla recente decisione delle Sezioni Unite ( informazione provvisoria n.5/24 le cui motivazioni non sono state ancora depositate ) alle quali era stata rimessa la questione se nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l'assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual- penalistica dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del "più probabile che non" ( Sez.4 Ord. n. 30386 dell'08/06/2023, Calpitano). Le Sezioni Unite in data 28 marzo 2024 hanno stabilito che "In coerenza con i principi sanciti dall'art. 27 Cost., dall'art. 6 della CEDU e dagli artt. 48 e 53 della Carta di Nizza, il giudice può pronunciare l'assoluzione nel merito alla stregua dei principi enunciati da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273". 2.Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte applicate al caso in esame, la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto non sussiste.2.1. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha offerto una motivazione apparente quanto alla verifica della veridicità del fatto oggetto del giudizio espresso dall'imputato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la critica si concretizza nella manifestazione di un giudizio valutativo e presuppone un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico (Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, P.M. in proc. Travaglio e altro, Rv. 257794): ciò sta a significare che il giudizio valutativo è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e, cioè, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Pavone, Rv. 239825; Sez. 5, n. 13880 del 18/12/2007, dep.2008, Pandolfelli, Rv. 239816; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, PG in proc. Trevisan, Rv. 221904; Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534). In tal senso, del resto, si è espressa la giurisprudenza convenzionale, che ha affermato che la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte Edu, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] c. Austria rie. n 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n 75088/01) e che, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte Edu, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c. Austria par. 33). 3. Nell'ipotesi di specie l'esposto, richiamato e allegato al decreto di citazione e indicato come parte integrante della imputazione, si suddivide in quattro parti. 3.1. Nella prima parte (PREMESSA) l'imputato premette di essere venuto a conoscenza nel corso di un'adunanza del 14 aprile 2015 di due circostanze: della "illegittima" determinazione assunta dal presidente e dal Segretario del Consiglio dell'Ordine di non informare il Consiglio in adunanza dei nominativi degli avvocati che erano soggetti a perquisizioni presso i loro studi ai sensi dell'art.103 cod. proc. pen. della indicazione - nella relazione ai bilanci consuntivi del 2013 e 2014 - di una serie di pratiche di cui non si conosceva l'oggetto, "verosimilmente" esposti o reclami nei confronti di avvocati. In tal caso ai sensi dell'art. 29 1.247/2012 l'Organo competente ad assumere le relative decisioni, sino all'insediamento del Consiglio distrettuale di disciplina, era il Consiglio dell'ordine in adunanza Collegiale e non i singoli organi direttivi. In ragione di siffatte condotte di cui era venuto a conoscenza, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la convocazione urgente di un'adunanza nel corso della quale il Presidente e il Segretario relazionassero su quelle pratiche di segreteria il cui contenuto era rimasto oscuro. 3.2. Nella seconda parte l'imputato riferisce quali erano stati gli esiti della relazione richiesta e le spiegazioni fornite dal Presidente e dal Segretario: - la scelta di non riferire i nominativi dei soggetti perquisiti era in armonia con le indicazioni della 1.247/2012 e del regolamento del CNF. Era stato però posto uno specifico quesito sul punto - con delibera del 23 aprile 2015- al CNF per una interpretazione della disposizione. Era sempre, comunque, possibile chiedere l'accesso agli atti per verificare l'oggetto delle pratiche. Infine, la materia disciplinare era stata sottratta alla competenza del Consiglio dell'ordine essendo assegnata al Consiglio distrettuale di disciplina. 3.3. La terza parte è relativa alle osservazioni che [OSCURATO:PERSONA] svolge rispetto alla risposta ricevuta. Al riguardo l'imputato insiste nella chiarezza del dato normativo che non necessita di ulteriori pareri; ribadisce le proprie perplessità anche su altre questioni in ragione delle quali richiede al CNF la nomina di ispettori ai sensi della 1.247/2012; evidenzia che non aveva ricevuto risposta in relazione alla mancata indicazione dell'oggetto di alcune pratiche in bilancio definendo tale comportamento "inspiegabile, incomprensibile e illegittimo". 3.4. La quarta e ultima parte è relativa alle conclusioni e alle richieste rivolte al Consiglio nazionale Forense per disporre una visita ispettiva al fine di accertare: - il regolare svolgimento delle attività attinenti alla disciplina; - l'accertamento della natura delle 1100 pratiche definite quali pratiche di segreteria; - l'accertamento della regolarità delle procedure attinenti alle questioni delle perquisizioni ex art.103 cod. proc. pen.; - l'accertamento delle ragioni per le quali il Presidente e il Segretario non avevano informato il Consiglio di tali questioni. 4. Ad avviso del collegio, il lungo ed articolato esposto - riproposto per completezza espositiva e ai fini della decisione - non può considerarsi scritto "diffamatorio" mancando tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata. Al riguardo: - sussiste la veridicità del fatto quanto alla oggettiva mancata comunicazione di nominativi dei perquisiti e dell'oggetto delle pratiche. Del resto, a seguito delle /.1 richieste di [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio dell'Ordine ha formulato un esplicito quesito sulla interpretazione della norma al Consiglio Nazionale; - le espressioni e le richieste contenute nell'esposto rivestono il requisito della continenza sostanziale e formale; la richiesta finalizzata ad un intervento ispettivo rientra tra le prerogative di tutti i componenti del Consiglio nell'ipotesi in cui ritengano la sussistenza di eventuali mancanze. Né le modalità con cui questo potere ispettivo è stato sollecitato presenta contenuti "diffamatori", in quanto è finalizzato alla verifica del rispetto delle prerogative e degli obblighi che gravano sul Consiglio dell'ordine. 5. Dall' accoglimento del motivo di ricorso deriva l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste con conseguente revoca delle statuizioni civili e la mancata liquidazione delle spese richieste dalla parte civile 5.1. L'epilogo decisorio comporta l'assorbimento de
Sentenza Cassazione n. 29620/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris