CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 27967/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 17828/2021 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17828 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F. dichiarato: [OSCURATO:PERSONA] 72B04 D086P) COSCHIGNANO [OSCURATO:PERSONA] (C.F. dichiarato: [OSCURATO:PERSONA] 68S47 D086T) quali difensori costituiti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- cesco Antonio e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -resistente- per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 16662/2016, pubblicata in data 9 agosto 2016; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Con ordinanza di questa Corte n. 16662 / 2016 , depositata in data 9 agosto 2016, è stato rigettato il ricorso per cassazione Ric. n. 17828/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ma- ria [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza n. 4082/2012 della Corte di Appello di Roma, depositata in data 10 settem- bre 2012, con condanna dell’amministrazione ricorrente a pa- gare in favore dei controricorrenti le spese del giudizio di le- gittimità, liquidate «in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge». Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori dei controricorrenti nel suddetto giudizio di legittimi- tà, chiedono correggersi il dispositivo di detta pronuncia, a lo- ro avviso frutto di omissione o di errore materiale della Corte, in relazione alla mancata previsione della distrazione delle spese di lite in loro favore, avendo essi reso la prescritta di- chiarazione di anticipo, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., nel controri- corso. Non ha svolto alcuna difesa l’amministrazione intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 391 bise 380 bis c.p.c., in quanto il relato- re ha ritenuto che l’istanza di correzione fosse destinata ad essere accolta. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e – dopo un rinvio per la sua omessa comunicazione, il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella proposta. Ragioni della decisione L’istanza di correzione non può essere accolta, diversamente da quanto proposto dal relatore. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sostengono di avere avanzato richiesta di distrazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 93 c.p.c., nel controricorso, effettuando in tale sede la prescritta dichiara- zione di anticipo. Ric. n. 17828/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 Dall’esame del predetto controricorso – operat o direttamente dalla Corte –emerge, al contrario, che esso non conteneva af- fatto tale dichiarazione. Dunque, la condanna alle spese è sta- ta correttamente pronunciata senza la clausola di distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. L’istanza di correzione va, di conseguenza, rigettata. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente proce- dimento (Cass., sez. un., ord. 27/06/2002 n. 9438; Cass., ord. 4/05/2009 n. 10203; Cass., ord. 17/09/2013 n. 21213). per questi motivi La Corte: - rigetta l’istanza di correzione di errore materiale. Così decis