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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 37646/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi, per l'indagato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 10/02/2023, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'impugnazione, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città gli aveva applicato la misura della custodia in carcere per avere fatto parte della cosca ‘ndranghetista Bellocco, prendendo parte alle decisioni riguardanti la vita del sodalizio e costituendo un imprescindibile punto di riferimento per la soluzione delle controversie insorte con la consorteria tradizionalmente gemellata dei Lamari, rivestendo, altresì, un ruolo di garante delle regole e dei limiti territoriali per l'esercizio delle guardianie.

2. Lombardo ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1), nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condotta partecipativa.

Le dichiarazioni rese dai collaboratori Albanese e Cacciola sarebbero generiche, prive di riscontri individualizzanti e incapaci di asseverare la stabilità e affectio societatis nel mettersi a disposizione del gruppo associativo da parte dell'indagato, tenuto conto che la «mera contiguità compiacente», la «vicinanza» o «disponibilità» nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio mafioso, non qualificano la condotta del partecipe. [OSCURATO:PERSONA], Lombardo, anche per ragioni parentali, faceva parte del ramo della cosca riferibile a [OSCURATO:PERSONA], in favore del quale l'indagato avrebbe costruito dei bunker (v. procedimento Pettirosso); e nel 2014, [OSCURATO:PERSONA] classe '37, poi deceduto, aveva inteso metterlo a conoscenza della dote conferita allo stesso Albanese. [OSCURATO:PERSONA], invece, sino agli arresti nei procedimenti Crimine e Pettirosso, Lombardo rivestiva il grado di capo società (fogli 13-14).

Tuttavia, come evidenziato con memoria difensiva, Albanese e Cacciola riferirebbero di fatti acquisiti sia nel procedimento Pettirosso, in cui Lombardo sarebbe stato assolto dall'accusa di far parte della cosca Bellocco, sia nel procedimento Crimine, in cui la sua posizione sarebbe stata archiviata per irrilevanza degli elementi raccolti.

Quanto, poi, alla circostanza riferita da Albanese in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA], nel 2014, avesse informato Lombardo della dote conferita al futuro collaboratore, essa non troverebbe alcun riscontro.

L'ordinanza avrebbe, poi, inteso che Lombardo avesse preso parte alle dinamiche dell'associazione mentre era detenuto; circostanza errata, tanto da far ritenere che il riferimento fosse relativo a qualche altro indagato, con conseguente illogicità complessiva del ragionamento indiziario.

Secondo l'ordinanza, poi, taluni soggetti avrebbero conferito delle doti ad altri seguendo procedure che Lombardo avrebbe criticato, in quanto non conformi alle regole; e inoltre che gli interlocutori, i quali comunque ritenevano che "[OSCURATO:PERSONA]" «non avesse alcuna voce in capitolo», avrebbero affermato che per risolvere la controversia sarebbe bastato un semplice chiarimento.

Nondimeno, la stessa ordinanza non avrebbe chiarito a chi si riferissero i loquenti con il predetto pseudonimo e se le loro osservazioni sottintendessero un ruolo statico o dinamico del ricorrente.

Secondo lo stesso provvedimento, terze persone, intercettate, avrebbero addebitato a Lombardo delle critiche a un soggetto riconducibile al gruppo dei Palaia-Bellocco che stava chiedendo il pizzo nei terreni di Arcuri (fogli 19-22), tanto che Palaia aveva avvertito l'esigenza di individuare i confini che regolavano le attività delle cosche, chiamando a chiarimento un soggetto che meglio conosceva i fatti.

Tuttavia, dalla motivazione del provvedimento non si evincerebbe che Lombardo avesse esercitato un qualche ruolo, derivatogli dall'acquisizione di una dote, per interrompere una condotta altrui.

Tanto più che l'ulteriore critica verteva sul fatto che il ramo della cosca rferibile a [OSCURATO:PERSONA] era riuscito a fare un salto di qualità in assenza di soggetti legati ai Testa zza.

Ancora: illogica e contradittoria sarebbe la motivazione nella parte in cui l'ordinanza rileverebbe che «veniva richiesto l'intervento del ricorrente per la soluzione del contrasto intervenuto all'interno della cosca Bellocco in conseguenza dell'incendio dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA]» (foglio 22); motivazione che riferirebbe a Lombardo circostanze riguardanti terzi, riprendendo, con un salto logico, una conversazione tra Lombardo e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], negata, in sede di interrogatorio di garanzia, dall'indagato.

Sul punto, l'ordinanza considererebbe insignificante l'interrogatorio di garanzia, evidenziando che dalla conversazione emergerebbe un rapporto parentale fra Lombardo e i Bellocco (Gregorio, Michele e Giuseppe), cui nella conversazione non si farebbe riferimento e deducendosi l'identificazione del ricorrente al fatto che egli abbia un cognato di nome Gregorio e dei nipoti di nome Giuseppe e Michele, senza che dalla lettura del testo possa evincersi che l'uomo erroneamente identificato con [OSCURATO:PERSONA] si riferisse ai nipoti del ricorrente.

L'ordinanza opererebbe un salto logico fra l'affermazione che Lombardo fosse stato chiamato in causa per risolvere il contrasto insorto a seguito dell'incendio (foglio 22) e la parte dedicata a tale vicenda (fogli 22-26), non indicando alcuna chiamata in causa di Lombardo per la composizione del presunto contrasto.

Ancora, la parte della motivazione resa a foglio 30, nella parte in cui afferma che l'interlocutore farebbe affidamento su Lombardo per scongiurare frizioni, non sarebbe in linea con la conversazione tra Lombardo e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; come congetturale sarebbe l'affermazione che l'interlocutore avesse utilizzato un linguaggio criptico (con l'espressione «che dobbiamo fare! certo! certo!» cfr. foglio 30).

Infine, l'ordinanza sarebbe logicamente viziata nell'addebitare un ruolo definito in capo al ricorrente sul presupposto che tale Cenzo avrebbe detto a Palaia che Lamari voleva parlargli (foglio 17 e 27).

La motivazione evidenzierebbe l'amicizia fra Lombardo e Lamari (foglio 27), ma il dato non rileverebbe rispetto a Palaia.

Dunque, l'affermazione di gravità indiziaria non concernerebbe elementi da cui desumere un ruolo funzionale all'interno del gruppo criminale.

E nemmeno i collaboratori porrebbero il ricorrente come intraneo, se non per fatti desumibili da altri procedimenti.

Mancherebbero, quindi, le condizioni individuate dalla giurisprudenza per configurare una condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, consistente nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione attraverso una sua «messa a disposizione» del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (cfr. Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari e Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Marinino, Rv. 231670).

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari, che si fonderebbe unicamente sulla contestata ritenuta gravità indiziaria ex art. 416-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. In materia di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. deve avere ad oggetto la violazione di norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo iiel provvedimento impugnato, senza potersi estendere alla ricostruzione dei fatti o all'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori; apprezzamento che, ove non manifestamente illogico, si sottrae a qualunque possibilità di censura nel giudizio di cassazione.

Ne consegue che non è consentito dedurre profili di doglianza che, pur investendo, in apparenza, la motivazione, si risolvono, in realtà, nella richiesta di una diversa valutazione di circostanze fattuali esaminate dal giudice di merito, il quale abbia dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione sulla gravità del quadro indiziario attraverso una congrua motivazione degli elementi indizianti, la quale risponda ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01; Sez.

F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).2.1.

Sotto altro profilo, va ricordato che la valutazione delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità o in reità rese dal coimputato del medesimo reato, o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., deve avere ad oggetto la credibilità soggettiva del dichiarante, l'attendibilità delle dichiarazioni e l'esistenza di riscontri esterni; vaglio che non si deve articolare lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente gli altri, sicché il giudice è chiamato a una considerazione unitaria degli stessi, pur logicamente scomponibili, dovendo il convincimento formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo (cfr. Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143 - 01).

E in particolare quanto ai riscontri che devono supportere tali chiamate ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., essi devono essere univoci e individualizzanti, ovvero tali da consentire un collegamento diretto e obiettivo con i fatti contestati e con la persona imputata (ex plurimis, Sez. 1, n. 19517, del 1/4/2010, Iannicelli, Rv. 247206 - 01).

E quando la chiamata in correità o in reità de relato abbia come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, devono essere rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. 1, n. 41238 del 26/6/2019, Vaccaro, Rv. 277134 - 01).

2.2. Sempre in premessa, giova ribadire che quando il compendio indiziario sia costituito da conversazioni oggetto di intercettazione, alle quali l'indagato non abbia partecipato, gli elementi di fatto acquisiti in tale frangente costituiscono fonte di prova, diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento, razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen.; e, pertanto, se il medesimo deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però necessario reperire gli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, coi proc. pen. (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01; nella giurisprudenza successiva v.

Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747 - 01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414 - 01).

Qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura soltanto indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842 - 01; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509 - 01; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042 - 01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 02; Sez. 6, n. 5224 del 2/1)12019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278611 - 02, resa proprio in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui è stato precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro).

In ogni caso, resta inteso che in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza di un travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e sempre che la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 8/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01).

2.3. In ultimo, giova ricordare che l'art. 416-bis cod. pen., rubricato «associazione di tipo mafioso», configura una peculiare fattispecie associativa che ricorre quando «tre o più persone» fanno parte di un'associazione la quale sia avvalga «della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».

Mentre il primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. fa riferimento alla condotta di chi partecipa all'associazione, il successivo comma secondo contempla, invece, la posizione di coloro i quali «promuovono, dirigono o organizzano l'associazione».

Secondo la consolidata opinione giurisprudenziale, i due commi configurano autonome fattispecie incriminatrici, alle quali corrispondono differenti regimi sanzionatori (ex plurimis Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260444 - 01, secondo cui la condotta del promotore o capo costituisce Figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima).

Quanto alla condotta di partecipazione («chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso»), secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a Sezioni unite, essa non può consistere in un mero status, né in una condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, dovendo al contrario sostanziarsi in un agire concreto e causalmente efficace rispetto agli scopi dell'associazione, il quale può assumere forme e contenuti diversi e variabili, così da delineare una figura di reato «a forma libera».

In altri termini, l'azione del partecipe deve sempre consistere, in modo pregnante, «nella concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e all'attività dell'organizzazione criminosa», quale espressione di un inserimento strutturale, a tutti gli effetti, in tale organizzazione, nella quale l'agente risulta stabilmente e organicamente incardinato; inserimento idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01; in termini già Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 — 01 e, nella giurisprudenza ad essa successiva, Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270468 - 01; Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269659 - 01; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207 - 01; Sez. 6, n. 12554 del 1/03/2016, Archinà, Rv. 267418 - 01).

Quanto all'elemento soggettivo della condotta di partecipazione a un'associazione di stampo mafioso, esso sussiste allorché ricorra la consapevole volontà di fare parte della compagine criminosa al fine di condividerne l'attività svolta e gli obiettivi criminali.

3. Tanto premesso in termini generali, deve osservarsi che il ragionamento indiziario articolato dall'ordinanza impugnata appare conformarsi alla richiamata cornice di principio, essendo stati evidenziati una serie di specifici elementi di fatto, oggetto di una lettura unitaria e non parcellizzata, che hanno consentito di ricostruire, in maniera congrua e logica, l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca Bellocco e, in particolare, al ramo ccl.

"Testazza" (riferibile a [OSCURATO:PERSONA] classe '55), del quale, nell'arco temporale preso in considerazione nel corso delle indagini, egli costituiva l'unico esponente in libertà; e per conto del quale aveva esercitato i relativi poteri di gestione di tale articolazione del sodalizio.

3.1. E così, vanno innanzitutto ricordate le convergenti dic:hiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno descritto Lombardo come rappresentante del ramo cd.

"Testazza" della cosca, riferibile a [OSCURATO:PERSONA] classe '55, tanto da essere messo al corrente, ad opera di [OSCURATO:PERSONA] classe '37, poi deceduto, della dote conferita al collaboratore; e secondo Cacciola egli era attributario della dote di capo società, almeno sino agli arresti effettuati nell'ambito dei procedimenti denominati "Crimine" e "Pettirosso".

Tali convergenti dichiarazioni, che allo stato paiono connotarsi come geneticamente autonome e che hanno un carattere chiaramente individualizzante, hanno trovato decisivi elementi di riscontro, secondo la puntuale motivazione resa dal provvedimento impugnato, in una serie di intercettazioni telefoniche, disposte, in particolare, sull'utenza IMEI 35263505326494 in uso a [OSCURATO:PERSONA], dalle quali è emerso che: Lombardo aveva sollecitato il preventivo coinvolgimento del proprio gruppo nelle nuove affiliazioni di 'ndrangheta; aveva reclamato l'osservanza dei "confini" del territorio assegnato alla cura della famiglia criminale di riferimento; si era prodigato per disinnescare le occasioni di conflitto interno alla cosca e per proteggerla dalle iniziative delle altre articolazioni mafiose presenti sul territorio (come la cosca Lamari, in contrasto con i Bellocco per ragioni legate allo sfruttamento delle risorse boschive), fornendo un contributo essenziale sul piano dinamico e funzionale all'operatività del sodalizio e manifestando una evidente affectio societatis sul piano dell'elemento soggettivo.

Nel dettaglio, Lombardo aveva espresso il proprio disappunto per essere stato informato del conferimento delle nuove cariche di 'ndrangheta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] soltanto una volta che esse erano state formalizzate, in violazione della «regola» secondo cui detto conferimento avrebbe dovuto essere preceduto da una comunicazione all'esponente del ramo da lui rappresentato (cfr. conversazione n. 10695 delle 17:15:33 del 2/05/2020); circostanza che aveva trovato conferma nelle parole sia di Palaia, secondo il quale sarebbe stato opportuno informare Lombardo della decisione di ampliare le fila del sodalizio in ragione della sua funzione di rappresentante del ceppo dei "Testazza" (conversazione n. 10697 delle ore 17:19:43 del 2/05/202C), sia di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] di essere andato personalmente a informare "[OSCURATO:PERSONA]" (identificato nell'odierno indagato grazie alle numerose circostanze nelle quali venivano indicate le parentele che egli vantava con esponenti del ramo "Testazza": v. la conversazione telefonica con [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), nella sua qualità di "reggente" del predetto ramo della cosca, del fatto che il fratello, [OSCURATO:PERSONA], avesse concesso le doti ad [OSCURATO:PERSONA] "Mezzanotte" e [OSCURATO:PERSONA], (conversazione n. 10697 delle 17:19:43 del 2/05/2020).

E anche [OSCURATO:PERSONA] classe '83, capo della cosca, aveva invitato Palaia a porgere le sue scuse a "[OSCURATO:PERSONA]", palesando nei suoi confronti un atteggiamento di "rispetto" mafioso proprio in ragione della posizione di elevato rango ricoperta dall'indagato all'interno del sodalizio.

Inoltre, come anticipato, Lombardo si era lamentato con un altro sodale, [OSCURATO:PERSONA], del fatto che Palaia avesse avanzato una richiesta estorsiva nel territorio degli Arcuri, tradizionalmente «riconducibili» alla competenza criminale di [OSCURATO:PERSONA], classe '55, di cui l'odierno indagato si sentiva il legittimo rappresentante (cfr. conversazione n. 9035 delle ore 11:20:56 del 7/06/2020), tanto che Palaia aveva subito inviato [OSCURATO:PERSONA] per chiarire la situazione, mentre Lombardo, dal canto suo, aveva confermato che nel territorio della sua famiglia di riferimento si stavano realizzando degli sconfinamenti approfittando dello stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA] classe '80, primogenito di Gregorio, classe' 55 (cfr. conversazione n. 9035 delle 1:L:20:56 del 7/06/2020, intercettata all'interno dell'abitazione di Palaia).

Ancora, [OSCURATO:PERSONA] classe '83, per porre un argine alle condotte dei c.d.

"scissionisti" della cosca, aveva incaricato Lombardo di intervenire «mettere a freno» i contendenti (conversazione n. 10669 delle 14:54:04 del 28/04/2020, intercettata sull'utenza avente IMEI n. 35263505326494 in uso a Palaia), riconoscendogli, accanto al rango criminale, delle doti particolari di autorevolezza che gli avrebbero consentito di esercitare la mediazione; doti di mediazione confermate dall'episodio, riferito da Palaia a Bellocco, della cd. ambasciata che Lombardo aveva portato per conto di [OSCURATO:PERSONA], intenzionato a riprendere le trattative per giungere allo sblocco della "crisi" con i Bellocco circa lo sfruttamento delle risorse boschive (conversazione n. 10630 delle 18.19 del 27/04/2020), ottenendo l'assenso di [OSCURATO:PERSONA] classe '83 ad avviare le trattative (conversazione n. 10630 delle 18.19 del 27/04/2020).

3.1. Osserva il Collegio che, a fronte di un compendio intercettativo particolarmente ricco e pregnante sul piano indiziario, il ricorso ha svolto una serie di censure di carattere eminentemente rivalutativo, che, peraltro, hanno analizzato i vari elementi indiziari in maniera parcellizzata e non nella necessaria prospettiva di insieme.

Un'operazione, questa, per più profili preclusa in sede di legittimità, non essendosi al cospetto di letture travisanti del contenuto delle conversazioni da parte dei Giudici di merito che avrebbero, in tesi, consentito la possibilità di un sindacato da parte della Corte di cassazione; e dovendo i singoli segmenti del compendio essere sempre apprezzati, come già ricordato, nell'ambito di una visione globale e comprensiva del materiale investigativo, che l'ordinanza impugnata ha, invero, correttamente realizzato.

4. Generiche sono, infine, le considerazioni svolte dal ricorso in punto di motivazione resa in relazione alle esigenze cautelar', rispetto alle quali, come noto, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevede la cd. doppia presunzione di sussistenza delle stesse e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, destinata a venire meno, quanto alle prime, unicamente nel caso in cui siano stati acquisiti positivi elementi che consentano di escludere tali esigenze.

Ciò che, nel caso di specie, non è in alcun modo avvenuto, donde il giudizio finale, correttamente articolato sul piano logico-argomentativo, di piena conferma delle relative statuizioni contenute nell'ordinanza genetica.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5.1. Non comportando la presente decisione la rimessone in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi, per l'indagato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10/02/2023, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'impugnazione, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città gli aveva applicato la misura della custodia in carcere per avere fatto parte della cosca ‘ndranghetista Bellocco, prendendo parte alle decisioni riguardanti la vita del sodalizio e costituendo un imprescindibile punto di riferimento per la soluzione delle controversie insorte con la consorteria tradizionalmente gemellata dei Lamari, rivestendo, altresì, un ruolo di garante delle regole e dei limiti territoriali per l'esercizio delle guardianie. 2. Lombardo ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1), nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condotta partecipativa. Le dichiarazioni rese dai collaboratori Albanese e Cacciola sarebbero generiche, prive di riscontri individualizzanti e incapaci di asseverare la stabilità e affectio societatis nel mettersi a disposizione del gruppo associativo da parte dell'indagato, tenuto conto che la «mera contiguità compiacente», la «vicinanza» o «disponibilità» nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio mafioso, non qualificano la condotta del partecipe. [OSCURATO:PERSONA], Lombardo, anche per ragioni parentali, faceva parte del ramo della cosca riferibile a [OSCURATO:PERSONA], in favore del quale l'indagato avrebbe costruito dei bunker (v. procedimento Pettirosso); e nel 2014, [OSCURATO:PERSONA] classe '37, poi deceduto, aveva inteso metterlo a conoscenza della dote conferita allo stesso Albanese. [OSCURATO:PERSONA], invece, sino agli arresti nei procedimenti Crimine e Pettirosso, Lombardo rivestiva il grado di capo società (fogli 13-14). Tuttavia, come evidenziato con memoria difensiva, Albanese e Cacciola riferirebbero di fatti acquisiti sia nel procedimento Pettirosso, in cui Lombardo sarebbe stato assolto dall'accusa di far parte della cosca Bellocco, sia nel procedimento Crimine, in cui la sua posizione sarebbe stata archiviata per irrilevanza degli elementi raccolti. Quanto, poi, alla circostanza riferita da Albanese in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA], nel 2014, avesse informato Lombardo della dote conferita al futuro collaboratore, essa non troverebbe alcun riscontro. L'ordinanza avrebbe, poi, inteso che Lombardo avesse preso parte alle dinamiche dell'associazione mentre era detenuto; circostanza errata, tanto da far ritenere che il riferimento fosse relativo a qualche altro indagato, con conseguente illogicità complessiva del ragionamento indiziario. Secondo l'ordinanza, poi, taluni soggetti avrebbero conferito delle doti ad altri seguendo procedure che Lombardo avrebbe criticato, in quanto non conformi alle regole; e inoltre che gli interlocutori, i quali comunque ritenevano che "[OSCURATO:PERSONA]" «non avesse alcuna voce in capitolo», avrebbero affermato che per risolvere la controversia sarebbe bastato un semplice chiarimento. Nondimeno, la stessa ordinanza non avrebbe chiarito a chi si riferissero i loquenti con il predetto pseudonimo e se le loro osservazioni sottintendessero un ruolo statico o dinamico del ricorrente. Secondo lo stesso provvedimento, terze persone, intercettate, avrebbero addebitato a Lombardo delle critiche a un soggetto riconducibile al gruppo dei Palaia-Bellocco che stava chiedendo il pizzo nei terreni di Arcuri (fogli 19-22), tanto che Palaia aveva avvertito l'esigenza di individuare i confini che regolavano le attività delle cosche, chiamando a chiarimento un soggetto che meglio conosceva i fatti. Tuttavia, dalla motivazione del provvedimento non si evincerebbe che Lombardo avesse esercitato un qualche ruolo, derivatogli dall'acquisizione di una dote, per interrompere una condotta altrui. Tanto più che l'ulteriore critica verteva sul fatto che il ramo della cosca rferibile a [OSCURATO:PERSONA] era riuscito a fare un salto di qualità in assenza di soggetti legati ai Testa zza. Ancora: illogica e contradittoria sarebbe la motivazione nella parte in cui l'ordinanza rileverebbe che «veniva richiesto l'intervento del ricorrente per la soluzione del contrasto intervenuto all'interno della cosca Bellocco in conseguenza dell'incendio dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA]» (foglio 22); motivazione che riferirebbe a Lombardo circostanze riguardanti terzi, riprendendo, con un salto logico, una conversazione tra Lombardo e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], negata, in sede di interrogatorio di garanzia, dall'indagato. Sul punto, l'ordinanza considererebbe insignificante l'interrogatorio di garanzia, evidenziando che dalla conversazione emergerebbe un rapporto parentale fra Lombardo e i Bellocco (Gregorio, Michele e Giuseppe), cui nella conversazione non si farebbe riferimento e deducendosi l'identificazione del ricorrente al fatto che egli abbia un cognato di nome Gregorio e dei nipoti di nome Giuseppe e Michele, senza che dalla lettura del testo possa evincersi che l'uomo erroneamente identificato con [OSCURATO:PERSONA] si riferisse ai nipoti del ricorrente. L'ordinanza opererebbe un salto logico fra l'affermazione che Lombardo fosse stato chiamato in causa per risolvere il contrasto insorto a seguito dell'incendio (foglio 22) e la parte dedicata a tale vicenda (fogli 22-26), non indicando alcuna chiamata in causa di Lombardo per la composizione del presunto contrasto. Ancora, la parte della motivazione resa a foglio 30, nella parte in cui afferma che l'interlocutore farebbe affidamento su Lombardo per scongiurare frizioni, non sarebbe in linea con la conversazione tra Lombardo e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; come congetturale sarebbe l'affermazione che l'interlocutore avesse utilizzato un linguaggio criptico (con l'espressione «che dobbiamo fare! certo! certo!» cfr. foglio 30). Infine, l'ordinanza sarebbe logicamente viziata nell'addebitare un ruolo definito in capo al ricorrente sul presupposto che tale Cenzo avrebbe detto a Palaia che Lamari voleva parlargli (foglio 17 e 27). La motivazione evidenzierebbe l'amicizia fra Lombardo e Lamari (foglio 27), ma il dato non rileverebbe rispetto a Palaia. Dunque, l'affermazione di gravità indiziaria non concernerebbe elementi da cui desumere un ruolo funzionale all'interno del gruppo criminale. E nemmeno i collaboratori porrebbero il ricorrente come intraneo, se non per fatti desumibili da altri procedimenti. Mancherebbero, quindi, le condizioni individuate dalla giurisprudenza per configurare una condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, consistente nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione attraverso una sua «messa a disposizione» del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (cfr. Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari e Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Marinino, Rv. 231670). 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari, che si fonderebbe unicamente sulla contestata ritenuta gravità indiziaria ex art. 416-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. In materia di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. deve avere ad oggetto la violazione di norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo iiel provvedimento impugnato, senza potersi estendere alla ricostruzione dei fatti o all'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori; apprezzamento che, ove non manifestamente illogico, si sottrae a qualunque possibilità di censura nel giudizio di cassazione. Ne consegue che non è consentito dedurre profili di doglianza che, pur investendo, in apparenza, la motivazione, si risolvono, in realtà, nella richiesta di una diversa valutazione di circostanze fattuali esaminate dal giudice di merito, il quale abbia dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione sulla gravità del quadro indiziario attraverso una congrua motivazione degli elementi indizianti, la quale risponda ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01; Sez. F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).2.1. Sotto altro profilo, va ricordato che la valutazione delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità o in reità rese dal coimputato del medesimo reato, o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., deve avere ad oggetto la credibilità soggettiva del dichiarante, l'attendibilità delle dichiarazioni e l'esistenza di riscontri esterni; vaglio che non si deve articolare lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente gli altri, sicché il giudice è chiamato a una considerazione unitaria degli stessi, pur logicamente scomponibili, dovendo il convincimento formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143 - 01). E in particolare quanto ai riscontri che devono supportere tali chiamate ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., essi devono essere univoci e individualizzanti, ovvero tali da consentire un collegamento diretto e obiettivo con i fatti contestati e con la persona imputata (ex plurimis, Sez. 1, n. 19517, del 1/4/2010, Iannicelli, Rv. 247206 - 01). E quando la chiamata in correità o in reità de relato abbia come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, devono essere rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. 1, n. 41238 del 26/6/2019, Vaccaro, Rv. 277134 - 01). 2.2. Sempre in premessa, giova ribadire che quando il compendio indiziario sia costituito da conversazioni oggetto di intercettazione, alle quali l'indagato non abbia partecipato, gli elementi di fatto acquisiti in tale frangente costituiscono fonte di prova, diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento, razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen.; e, pertanto, se il medesimo deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però necessario reperire gli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, coi proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747 - 01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414 - 01). Qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura soltanto indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842 - 01; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509 - 01; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042 - 01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 02; Sez. 6, n. 5224 del 2/1)12019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278611 - 02, resa proprio in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui è stato precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro). In ogni caso, resta inteso che in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza di un travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e sempre che la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 8/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01). 2.3. In ultimo, giova ricordare che l'art. 416-bis cod. pen., rubricato «associazione di tipo mafioso», configura una peculiare fattispecie associativa che ricorre quando «tre o più persone» fanno parte di un'associazione la quale sia avvalga «della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali». Mentre il primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. fa riferimento alla condotta di chi partecipa all'associazione, il successivo comma secondo contempla, invece, la posizione di coloro i quali «promuovono, dirigono o organizzano l'associazione». Secondo la consolidata opinione giurisprudenziale, i due commi configurano autonome fattispecie incriminatrici, alle quali corrispondono differenti regimi sanzionatori (ex plurimis Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260444 - 01, secondo cui la condotta del promotore o capo costituisce Figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima). Quanto alla condotta di partecipazione («chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso»), secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a Sezioni unite, essa non può consistere in un mero status, né in una condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, dovendo al contrario sostanziarsi in un agire concreto e causalmente efficace rispetto agli scopi dell'associazione, il quale può assumere forme e contenuti diversi e variabili, così da delineare una figura di reato «a forma libera». In altri termini, l'azione del partecipe deve sempre consistere, in modo pregnante, «nella concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e all'attività dell'organizzazione criminosa», quale espressione di un inserimento strutturale, a tutti gli effetti, in tale organizzazione, nella quale l'agente risulta stabilmente e organicamente incardinato; inserimento idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01; in termini già Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 — 01 e, nella giurisprudenza ad essa successiva, Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270468 - 01; Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269659 - 01; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207 - 01; Sez. 6, n. 12554 del 1/03/2016, Archinà, Rv. 267418 - 01). Quanto all'elemento soggettivo della condotta di partecipazione a un'associazione di stampo mafioso, esso sussiste allorché ricorra la consapevole volontà di fare parte della compagine criminosa al fine di condividerne l'attività svolta e gli obiettivi criminali. 3. Tanto premesso in termini generali, deve osservarsi che il ragionamento indiziario articolato dall'ordinanza impugnata appare conformarsi alla richiamata cornice di principio, essendo stati evidenziati una serie di specifici elementi di fatto, oggetto di una lettura unitaria e non parcellizzata, che hanno consentito di ricostruire, in maniera congrua e logica, l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca Bellocco e, in particolare, al ramo ccl. "Testazza" (riferibile a [OSCURATO:PERSONA] classe '55), del quale, nell'arco temporale preso in considerazione nel corso delle indagini, egli costituiva l'unico esponente in libertà; e per conto del quale aveva esercitato i relativi poteri di gestione di tale articolazione del sodalizio. 3.1. E così, vanno innanzitutto ricordate le convergenti dic:hiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno descritto Lombardo come rappresentante del ramo cd. "Testazza" della cosca, riferibile a [OSCURATO:PERSONA] classe '55, tanto da essere messo al corrente, ad opera di [OSCURATO:PERSONA] classe '37, poi deceduto, della dote conferita al collaboratore; e secondo Cacciola egli era attributario della dote di capo società, almeno sino agli arresti effettuati nell'ambito dei procedimenti denominati "Crimine" e "Pettirosso". Tali convergenti dichiarazioni, che allo stato paiono connotarsi come geneticamente autonome e che hanno un carattere chiaramente individualizzante, hanno trovato decisivi elementi di riscontro, secondo la puntuale motivazione resa dal provvedimento impugnato, in una serie di intercettazioni telefoniche, disposte, in particolare, sull'utenza IMEI 35263505326494 in uso a [OSCURATO:PERSONA], dalle quali è emerso che: Lombardo aveva sollecitato il preventivo coinvolgimento del proprio gruppo nelle nuove affiliazioni di 'ndrangheta; aveva reclamato l'osservanza dei "confini" del territorio assegnato alla cura della famiglia criminale di riferimento; si era prodigato per disinnescare le occasioni di conflitto interno alla cosca e per proteggerla dalle iniziative delle altre articolazioni mafiose presenti sul territorio (come la cosca Lamari, in contrasto con i Bellocco per ragioni legate allo sfruttamento delle risorse boschive), fornendo un contributo essenziale sul piano dinamico e funzionale all'operatività del sodalizio e manifestando una evidente affectio societatis sul piano dell'elemento soggettivo. Nel dettaglio, Lombardo aveva espresso il proprio disappunto per essere stato informato del conferimento delle nuove cariche di 'ndrangheta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] soltanto una volta che esse erano state formalizzate, in violazione della «regola» secondo cui detto conferimento avrebbe dovuto essere preceduto da una comunicazione all'esponente del ramo da lui rappresentato (cfr. conversazione n. 10695 delle 17:15:33 del 2/05/2020); circostanza che aveva trovato conferma nelle parole sia di Palaia, secondo il quale sarebbe stato opportuno informare Lombardo della decisione di ampliare le fila del sodalizio in ragione della sua funzione di rappresentante del ceppo dei "Testazza" (conversazione n. 10697 delle ore 17:19:43 del 2/05/202C), sia di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] di essere andato personalmente a informare "[OSCURATO:PERSONA]" (identificato nell'odierno indagato grazie alle numerose circostanze nelle quali venivano indicate le parentele che egli vantava con esponenti del ramo "Testazza": v. la conversazione telefonica con [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), nella sua qualità di "reggente" del predetto ramo della cosca, del fatto che il fratello, [OSCURATO:PERSONA], avesse concesso le doti ad [OSCURATO:PERSONA] "Mezzanotte" e [OSCURATO:PERSONA], (conversazione n. 10697 delle 17:19:43 del 2/05/2020). E anche [OSCURATO:PERSONA] classe '83, capo della cosca, aveva invitato Palaia a porgere le sue scuse a "[OSCURATO:PERSONA]", palesando nei suoi confronti un atteggiamento di "rispetto" mafioso proprio in ragione della posizione di elevato rango ricoperta dall'indagato all'interno del sodalizio. Inoltre, come anticipato, Lombardo si era lamentato con un altro sodale, [OSCURATO:PERSONA], del fatto che Palaia avesse avanzato una richiesta estorsiva nel territorio degli Arcuri, tradizionalmente «riconducibili» alla competenza criminale di [OSCURATO:PERSONA], classe '55, di cui l'odierno indagato si sentiva il legittimo rappresentante (cfr. conversazione n. 9035 delle ore 11:20:56 del 7/06/2020), tanto che Palaia aveva subito inviato [OSCURATO:PERSONA] per chiarire la situazione, mentre Lombardo, dal canto suo, aveva confermato che nel territorio della sua famiglia di riferimento si stavano realizzando degli sconfinamenti approfittando dello stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA] classe '80, primogenito di Gregorio, classe' 55 (cfr. conversazione n. 9035 delle 1:L:20:56 del 7/06/2020, intercettata all'interno dell'abitazione di Palaia). Ancora, [OSCURATO:PERSONA] classe '83, per porre un argine alle condotte dei c.d. "scissionisti" della cosca, aveva incaricato Lombardo di intervenire «mettere a freno» i contendenti (conversazione n. 10669 delle 14:54:04 del 28/04/2020, intercettata sull'utenza avente IMEI n. 35263505326494 in uso a Palaia), riconoscendogli, accanto al rango criminale, delle doti particolari di autorevolezza che gli avrebbero consentito di esercitare la mediazione; doti di mediazione confermate dall'episodio, riferito da Palaia a Bellocco, della cd. ambasciata che Lombardo aveva portato per conto di [OSCURATO:PERSONA], intenzionato a riprendere le trattative per giungere allo sblocco della "crisi" con i Bellocco circa lo sfruttamento delle risorse boschive (conversazione n. 10630 delle 18.19 del 27/04/2020), ottenendo l'assenso di [OSCURATO:PERSONA] classe '83 ad avviare le trattative (conversazione n. 10630 delle 18.19 del 27/04/2020). 3.1. Osserva il Collegio che, a fronte di un compendio intercettativo particolarmente ricco e pregnante sul piano indiziario, il ricorso ha svolto una serie di censure di carattere eminentemente rivalutativo, che, peraltro, hanno analizzato i vari elementi indiziari in maniera parcellizzata e non nella necessaria prospettiva di insieme. Un'operazione, questa, per più profili preclusa in sede di legittimità, non essendosi al cospetto di letture travisanti del contenuto delle conversazioni da parte dei Giudici di merito che avrebbero, in tesi, consentito la possibilità di un sindacato da parte della Corte di cassazione; e dovendo i singoli segmenti del compendio essere sempre apprezzati, come già ricordato, nell'ambito di una visione globale e comprensiva del materiale investigativo, che l'ordinanza impugnata ha, invero, correttamente realizzato. 4. Generiche sono, infine, le considerazioni svolte dal ricorso in punto di motivazione resa in relazione alle esigenze cautelar', rispetto alle quali, come noto, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevede la cd. doppia presunzione di sussistenza delle stesse e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, destinata a venire meno, quanto alle prime, unicamente nel caso in cui siano stati acquisiti positivi elementi che consentano di escludere tali esigenze. Ciò che, nel caso di specie, non è in alcun modo avvenuto, donde il giudizio finale, correttamente articolato sul piano logico-argomentativo, di piena conferma delle relative statuizioni contenute nell'ordinanza genetica. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5.1. Non comportando la presente decisione la rimessone in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. p
Sentenza Cassazione n. 37646/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris